B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2020/2012
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico
con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…),
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…)
D._______, nata il (…), alias
E._______, nata il (…)
F._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 1 marzo 2012 / N […].
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Visto
le domande di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in
data (…),
i verbali di audizione dell'8 novembre 2011 del richiedente (di seguito:
verbale 1) e della richiedente (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 1° marzo 2012 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), notificata agli interessati in data 11 aprile 2012, nella
quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione
dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia ed ha constatato che un
eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi,
il ricorso del 16 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con-
tro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno con-
cluso all'annullamento della decisione impugnata, al rinvio degli atti all'au-
torità inferiore per una nuova decisione, alla concessione dell'effetto so-
spensivo, nonché hanno presentato una domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese giudiziarie e del
relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
17 aprile 2012,
l'avviso di notifica e di ricevuta della decisione dell'UFM pervenuto al
Tribunale in data 18 aprile 2012,
e considerato
che, in virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-
ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UFM concernenti l'asilo possono
essere contestate per rimando dell'art. 105 LAsi, davanti al Tribunale, il
quale statuisce definitivamente, salvo se è stata depositata una domanda
di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 83 lett. d 1 cifra legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
che gli insorgenti hanno il diritto di ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) ed il
loro ricorso, inoltrato nella forma (cfr. art. 52 PA) e nei termini
(cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) prescritti dalla legge, è ricevibile,
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra nel merito di
una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente o condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un
accordo internazionale,
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativa ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
(ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trat-
tamento di una domanda di asilo secondo il Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'e-
same di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un Paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; [di seguito:
Regolamento Dublino II]; art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Sublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylan-
trägen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.),
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III,
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II),
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che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3
Regolamento Dublino II),
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1),
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unita centrale del sistema europeo
"EUROADAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda di asilo a
G._______ (Italia) il (…),
che il ricorrente non ha contestato né di avere depositato una domanda di
asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda (cfr. verbale 1, pagg. 6,10 e 11),
che la ricorrente ha dichiarato di essere entrata illegalmente in Italia e di
avere ottenuto, presso la Questura di H._______, in data (…), un per-
messo di soggiorno della validità di un anno (cfr. verbale 2, pag. 5 e 7);
che la stessa non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la
sua domanda di asilo (cfr. verbale 2, pag. 9),
che l'8 dicembre 2011 l'UFM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti le rispettive richieste fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento
Dublino II per il ricorrente e art. 9 cpv. 1 Regolamento Dublino II per la ri-
corrente, volte a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atti A13/5,
A14/2, A15/6, A16/2),
che queste autorità, non avendo risposto entro il termine di due settimane
a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II per il richiedente, ed entro il
termine di due mesi a decorrere dalla data di richiesta delle autorità sviz-
zere giusta l'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino II per la richiedente,
hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza (cfr. Atti A17/1,
A19/1),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata,
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che i ricorrenti ritengono comunque che l'Italia non avrebbe rispettato i di-
ritti procedurali dell'insorgente in materia di asilo, né i principi a garanzia
dell'unità della famiglia; che, segnatamente, l'Italia non avrebbe mai dato
seguito alla domanda di asilo inoltrata dal ricorrente, limitandosi ad invi-
tarlo a lasciare il Paese senza averlo convocato dinanzi alla Commissio-
ne di asilo e senza considerare la presenza della moglie al beneficio di un
permesso di soggiorno; che aggiungono che in Italia le condizioni di ac-
coglienza, sanitarie e sociali non sarebbero conformi agli standard minimi
imposti dal diritto internazionale; che, a maggior ragione, la presenza di
due figli piccoli non renderebbero esigibile un allontanamento verso tale
Paese, anche ritenuto il fatto che l'ultimo nato, di due mesi, sarebbe trop-
po piccolo per intraprendere un viaggio e per fare fronte alle condizioni
cui sarebbero confrontati in Italia; che, inoltre, l'UFM non avrebbe debita-
mente considerato le obiezioni sollevate dagli insorgenti in merito al loro
allontanamento; che, infine, l'autorità inferiore non avrebbe considerato gli
importanti problemi di salute di cui soffrirebbe il ricorrente ed il fatto che lo
stesso sarebbe in cura presso la I._______,
che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al ri-
schio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101),
che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come
della CEDU e della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105),
che non incombe quindi alla Svizzera determinare se gli interessati sa-
ranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti,
che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contrav-
venire alle esigenze dell'art. 3 CEDU,
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di in-
ficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che,
nel loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa
garanzia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li prive-
rebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
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21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della
Corte di giustizia dell'unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10
e C-493/10 del 21 dicembre 2011),
che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sa-
rebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su loro richie-
sta, ai loro bisogni,
che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità
della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non
hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di
vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento,
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva accoglienza),
che, d'altronde, la stessa ricorrente ha dichiarato di avere beneficiato di
cure ospedaliere in Italia a seguito della sua gravidanza nonché di avere
ottenuto un permesso di soggiorno in tale Paese dal momento della na-
scita della prima figlia (cfr. verbale 2, pag. 5 -7); che ha avuto modo di
rinnovare tale permesso più volte e che lo stesso è tuttora valido
(cfr. verbale 2, pag. 5),
che, per quanto concerne l'asserito stato psicofisico del ricorrente, agli atti
non è presente alcun certificato medico volto ad accertare gli eventuali
disturbi di cui soffrirebbe; che, d'altronde, l'insorgente ha fatto valere tale
argomentazione unicamente in sede di ricorso; che, in ogni caso, lo Stato
di destinazione dispone indubbiamente di strutture sanitarie sufficienti per
far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie,
che la ricorrente ed i figli possono essere trasferiti in Italia entro il
9 agosto 2012; che, pertanto, non vi è motivo di temere per le condizioni
di salute dell'ultimo nato, ritenuto che le autorità competenti per l'esecu-
zione del trasferimento hanno sufficientemente tempo per organizzarsi in
maniera tale da tenere debitamente conto della situazione particolare del-
la ricorrente e dei figli,
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che incomberà quindi ai ricorrenti di fare valere la loro situazione specifi-
ca e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità italiane competenti utilizzando le vie di diritto adegua-
te,
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata
(cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e
Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 69, 342-343 e
riferimenti citati),
che, visto quanto precede, non sussiste un rischio personale, serio e
concreto secondo cui il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione
sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto
internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata,
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi
e art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
pag. 645),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata,
che, essendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo in
virtù di quanto precedentemente indicato, la domanda di assistenza giu-
diziaria deve essere respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: