Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D2024/2009
Sen t e n z a d e l 1 4 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bruno Huber, Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias,
D._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 febbraio 2009 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, a suo dire figlio di genitori eritrei, di etnia tigrina, è nato ad
E._______ (Eritrea) ed ha vissuto in tenera età nella provincia di
F._______ (Eritrea) per poi trasferirsi ad G._______ (Etiopia) dove
avrebbe vissuto fino al suo espatrio in data 7 febbraio 2003. L'11 febbraio
2003, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera.
B.
Con decisione del 13 giugno 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR; attualmente e di seguito: Ufficio federale della migrazione [UFM])
ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 14 luglio 2003, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla già
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA).
D.
Con decisione incidentale del 29 luglio 2003, la CRA ha invitato il
richiedente a versare entro il 13 agosto 2003 un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto
anticipo.
E.
Con sentenza del 2 settembre 2003, la CRA ha dichiarato irricevibile il
ricorso per mancato pagamento dell'anticipo delle presunte spese
processuali.
F.
In data 24 novembre 2006, l'interessato ha presentato uno scritto
intitolato "Wiedererwägungsgesuch" il quale è stato valutato dall'UFM
come seconda domanda d'asilo.
Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, d'essere espatriato per il timore di dover prestare il
servizio militare in Eritrea e di dover subire delle rappresaglie al suo
rientro in patria per il fatto di essere membro del Fronte di Liberazione
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Eritreo
– Consiglio rivoluzionario (Eritrean Liberation Front – Revolutionary
Council [di seguito: ELFRC]). Egli sarebbe stato espulso dall'Etiopia nel
mese "hammle" 1989 ed avrebbe quindi vissuto tra luglio 1998 e febbraio
2001 ad E._______ (Eritrea) nel quartiere H._______. Sarebbe poi
fuggito in Etiopia, dove avrebbe soggiornato fino al 7 febbraio 2003.
A sostegno della sua domanda d'asilo ha depositato i seguenti
documenti:
una carta d'identità eritrea;
un libretto bancario della "Commercial Bank of Eritrea";
una carta per disoccupati;
una fotocopia per espulsi del 18 luglio 1998 (cfr. act. UFM B 4/2);
una lettera d'attestazione del Fronte di Liberazione Eritreo –
Consiglio rivoluzionario (ELFRC) del 15 gennaio 2008 (cfr. act.
UFM B 6/1).
G.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA.
H.
Con decisione del 27 febbraio 2009, notificata al richiedente in data
3 marzo 2009 (cfr. act. UFM B 11/1), l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile.
I.
In data 26 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato del 27 marzo
2009; data d'entrata: 30 marzo 2009), il richiedente è insorto contro detta
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo ed,
in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
A sostegno del gravamen ha prodotto i seguenti documenti:
uno scritto del 25 marzo 2009 stilato da I._______ il quale
conferma la dichiarata cittadinanza eritrea dell'interessato
(allegato 1);
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uno scritto del 25 marzo 2009 redatto da J._______ il quale attesta
la nazionalità eritrea al richiedente (allegato 2);
un certificato di salario del mese di febbraio 2009 della K._______
(allegato 3).
J.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2009, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
contestualmente ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso
entro il 13 maggio 2009.
K.
Con risposta del 4 maggio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravamen.
L.
Il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
15 maggio 2009), il ricorrente ha presentato l'atto di replica.
M.
In data 30 settembre 2009 (cfr. timbro postale del 1° ottobre 2009; data
d'entrata: 2 ottobre 2009), il ricorrente ha informato il Tribunale
dell'entrata in Svizzera in data 13 settembre 2009 di sua moglie e del di
lui figlio i quali hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data
14 settembre 2009. In seguito l'UFM ha aperto una procedura d'asilo
separata la quale è a tutt'ora in fase d'istruzione.
N.
Con decisione incidentale del 6 ottobre 2009, il Tribunale ha inviato copia
dello scritto all'UFM ed ha concesso a detto Ufficio un termine di 30
giorni, a decorrere da quello successivo alla notifica, per un'eventuale
presa di posizione.
O.
Con duplica del 13 novembre 2009, l'UFM ha considerato che sarebbe
prematuro procedere ad un riesame della sua decisione del 27 febbraio
2009.
P.
Con triplica del 17 dicembre 2009 (cfr. timbro postale del 19 dicembre
2009; data d'entrata: 21 dicembre 2009), l'insorgente ha presentato le
sue osservazioni circa lo scritto dell'UFM del 13 novembre 2009.
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Q.
Con scritto del 4 marzo 2010 il ricorrente ha fornito la copia di un
certificato di matrimonio registrato ad E._______ in data 6 aprile 2009.
R.
Con ordinanza del 17 maggio 2011, il Tribunale ha invitato un'ultima volta
l'UFM ad esprimersi entro il 1° giugno 2011.
S.
Con scritto del 30 maggio 2011, l'UFM ha ritenuto che la domanda d'asilo
dei pretesi membri della famiglia del ricorrente si troverebbe ancora in
fase istruttoria ed ha quindi nuovamente proposto la reiezione del
gravamen.
T.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre
il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la
procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come negli
ulteriori atti procedurali. Pertanto, la presente sentenza va redatta in
italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5 [di seguito: MOOR, Droit administratif]).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
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A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1,
GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato contraddittori, vaghi, lacunosi, inverosimili
come pure non pertinenti in materia d'asilo. In particolare, il richiedente
avrebbe rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie circa la sua identità: i
dati anagrafici forniti alle autorità elvetiche al momento dell'inoltro della
sua domanda d'asilo e nel corso della procedura differirebbero da quelli
presenti nella carta d'identità eritrea depositata nella seconda procedura
d'asilo. Non corrisponderebbero né il nome, né la data di nascita, né il
luogo di nascita a quelli allegati. Interrogato in merito a teli divergenze,
egli avrebbe spiegato di essersi sbagliato e di aver scritto per errore la
data di nascita figurante agli atti della domanda d'asilo. Per l'autorità
inferiore non sarebbe quindi comprensibile il motivo per cui egli aspetti
così tanti anni per rettificare il suo sbaglio. Le sue dichiarazioni sarebbero
altrettanto contraddittorie in merito all'espulsione che egli avrebbe subito.
Difatti, durante la prima procedura d'asilo, avrebbe asserito che gli
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sarebbe stato intimato di lasciare l'Etiopia nel 1991 (calendario etiope),
mentre in seguito avrebbe affermato che si trattava del 1989.
Successivamente, nella seconda procedura d'asilo, avrebbe dichiarato di
essere stato effettivamente espulso dall'Etiopia, contrariamente a quanto
affermato nella sua prima domanda d'asilo. Peraltro, l'interessato avrebbe
dichiarato di aver vissuto ad E._______ con sua moglie. Tuttavia, non
sarebbe stato capace di precisare il suo indirizzo ad E._______, benché
vi avesse vissuto dal 1998 al 2001 e che sua moglie vi avrebbe abitato
fino al 2006. Interrogato circa l'indirizzo di sua moglie ad E._______ nel
febbraio 2008, egli avrebbe risposto di non saperlo. Quo al rilascio della
carta d'identità eritrea presentata, l'interessato non sarebbe stato in grado
di precisare come l'avrebbe ottenuta ad G._______. Per di più, la
presenza di questo documento sarebbe in contraddizione con quanto
affermato sia nella prima che nella seconda audizione della prima
procedura d'asilo. Infatti, egli sarebbe stato arrestato una prima volta nel
periodo in cui le autorità etiopi agivano contro gli eritrei che avevano
partecipato al referendum, ma che sarebbe poi stato liberato poiché né si
era registrato come eritreo, né possedeva una carta d'identità. In
contraddizione con ciò, la carta d'identità risulta ottenuta nel 1992.
Pertanto, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le
condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta
l'art. 7 LAsi. Inoltre, il timore di essere sottoposto in futuro a misure
persecutorie da parte dello Stato sarebbe rilevante ai fini dell'asilo solo
allorché sussista fondato motivo di ritenere che la persecuzione si attuerà
con grande probabilità e in un prossimo futuro. In casu, l'UFM ha ritenuto
che qualora le origini eritree di entrambi i genitori risultino avverate,
sarebbe necessario esaminare il timore del richiedente in caso di rinvio in
Etiopia. L'interessato avrebbe dichiarato di essere stato arrestato e
trattenuto. Inoltre, avrebbe precisato che le autorità avrebbero concluso
che egli non aveva votato per gli eritrei, né aveva ottenuto una carta
d'identità eritrea e sarebbe quindi stato liberato. Pur ammettendo la vera
origine eritrea e che egli sia stato considerato come eritreo dalle autorità
etiopi e registrato come tale, la sola origine eritrea non costituirebbe un
motivo determinante per la concessione dell'asilo. Per quanto riguarda le
sue attività per l'ELFRC, esse si limiterebbero alla semplice adesione al
movimento ed alla trasmissione di informazioni. Peraltro, non rivestirebbe
nessuna carica importante per il che queste dichiarazioni non sarebbero
pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il
riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Infine,
l'UFM ha osservato che l'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile
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come pure possibile ed ha rilevato che l'interessato avrebbe la possibilità
di chiedere un visto per l'Etiopia e di regolarizzare in tal modo le sue
condizioni di soggiorno in loco.
5.2. Nel ricorso, il ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza evidenziata
dall'UFM ed ha, secondo il senso, criticato l'autorità inferiore che non
avrebbe accertato in modo esatto i fatti giuridicamente rilevanti,
segnatamente ignorato i documenti presentati a sostegno della sua
domanda d'asilo. L'UFM avrebbe quindi violato il diritto di essere sentito
garantitogli da leggi e Costituzione. Inoltre, sarebbe possibile che vi siano
certe imprecisioni come ad esempio il racconto circa l'indirizzo di sua
moglie, in quanto l'UFM sembra scordare che il ricorrente sia cittadino
eritreo. Infatti, in Eritrea non sarebbe l'eccezione, ma la regola che si
conosca soltanto approssimativamente l'indirizzo di una persona. Alla
maggior parte degli eritrei viene inviata la posta ad un indirizzo di una
casella postale. Siccome molte persone non sarebbero in possesso di
una propria casella postale, sarebbero costretti a farsi spedire la posta
presso un indirizzo di una casella postale di un loro parente. Ciò sarebbe
dimostrato dal fatto che la busta inviata al ricorrente da parte di sua
moglie in data 28 gennaio 2009 avrebbe quale mittente un indirizzo di
una casella postale. Secondo il ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe
nemmeno considerato i mezzi di prova da lui presentati, segnatamente la
carta d'identità eritrea in originale, ed ha pertanto ritenuto quale arbitrario
tale modo di procedere. Ammette poi di aver presentato delle allegazioni
contraddittorie rispetto a quelle fornite nella prima procedura d'asilo.
Rileva quindi che l'anno 1989 dichiarato quale anno in cui sarebbe stato
espulso dall'Etiopia sarebbe conseguenza di un malinteso riconducibile
alla conversione del calendario etiope a quello gregoriano e di
conseguenza la data hamle 1990 corrisponderebbe al luglio 1998, ciò che
non sarebbe stato considerato, a suo dire, dall'autorità inferiore. Inoltre,
avrebbe corretto gli errori fornendo dei mezzi di prova atti a dimostrare la
verosimiglianza delle allegazioni presentate nell'ambito della sua seconda
domanda d'asilo. Non sarebbe poi un modo adeguato di agire il fatto che
l'autorità inferiore lo ritenga un cittadino di un altro Paese nonostante
abbia presentato una carta d'identità eritrea in originale e lo allontani in un
Paese straniero. Sarebbe altresì umano che dopo 17 anni dal rilascio di
tale documento non si ricordi più ogni dettaglio circa il luogo dove
l'avrebbe ottenuto. Peraltro, i documenti presentati sarebbero atti a
comprovare la sua cittadinanza eritrea come pure il fatto che sarebbe
stato deportato nel 1998 in Eritrea dove avrebbe vissuto fino all'espatrio.
Oltracciò, l'UFM qualora dovesse ritenere che il ricorrente non possa
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ottenere l'asilo, dovrebbe esaminare l'allontanamento verso il suo Paese
d'origine e non arbitrariamente verso un Paese terzo dal quale sarebbe
stato deportato in condizioni inumane. Inoltre, l'autorità inferiore non
avrebbe esaminato se l'insorgente era in contatto con le autorità militari
ed andrebbe quindi in contro ad una pena sproporzionatamente severa
per renitenza e diserzione al suo ritorno in patria.
Fa poi valere che non era un semplice membro dell'ELFRC, ma che
sarebbe stato un dirigente di una sezione e si troverebbe quindi in una
posizione esposta per il che correrebbe un maggior rischio al suo rientro.
Anche tale fatto non sarebbe stato considerato nella decisione dell'UFM.
Infine, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile,
ammissibile e possibile verso l'Eritrea.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. Detto Ufficio ha pure
rilevato che nella prima procedura d'asilo il ricorrente avrebbe allegato
che sua madre avrebbe sempre vissuto ad G._______ e che sarebbe
stata vittima dell'espulsione. Invece nella seconda procedura, egli
avrebbe dichiarato che sua madre viveva ad L._______ e che si recava
ad G._______ per venirlo a trovare. L'insorgente, contrariamente a
quanto indicato in prima procedura, non solo saprebbe dove viveva sua
madre ma che per di più riceveva la sua visita ad G._______. Quo al
figlio che avrebbe avuto dalla compagna, egli avrebbe asserito nella
prima procedura d'asilo che suo figlio e la sua compagna si trovavano ad
G._______, mentre nella seconda domanda d'asilo egli ha affermato che
il di lui figlio e la sua concubina sarebbero giunti in Eritrea in data 29
dicembre 1998. In aggiunta, egli avrebbe poi dapprima dichiarato di
essere celibe e la madre di suo figlio si chiamasse M._______ per poi
allegare di essere sposato con N._______. Il ricorrente avrebbe quindi
rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili anche in merito
all'espulsione dei suoi famigliari. Pertanto, le dichiarazioni circa un
soggiorno in Eritrea nonché la partenza illegale non sarebbero credibili.
Inoltre, secondo la direttiva di gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi,
gli eritrei che hanno vissuto in Etiopia e che non hanno partecipato al
referendum del 1991, potrebbero ottenere un permesso di domicilio in
Etiopia per il che un allontanamento verso tale Paese sarebbe
ragionevolmente esigibile. Infine, tenuto conto del racconto incostante
presentato dall'insorgente, l'UFM ha osservato che i mezzi di prova
depositati non sarebbero atti a capovolgere l'esito della procedura d'asilo.
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5.4. Nell'atto di replica il ricorrente sostiene, secondo il senso e per
quanto e qui di rilievo, che l'autorità inferiore avrebbe nuovamente
ignorato i documenti da lui presentati. Inoltre, si è dichiarato disponibile a
sottoporsi ad un test del DNA per comprovare la paternità con l'asserito
figlio.
5.5. Nelle successive osservazioni, l'UFM ha nuovamente rinviato ai
considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
6.
Con il suo gravame, l'insorgente fa avantutto valere, secondo il senso,
una violazione del diritto d'essere sentito, nella forma di una carente
motivazione della decisione impugnata, dolendosi in particolare del fatto
che l'autorità inferiore ha omesso di tenere debitamente conto dei mezzi
di prova presentati da quest'ultimo.
Prescritto dall'art. 35 PA, l'obbligo di motivazione, è un aspetto del diritto
di essere sentiti (MOOR, Droit administratif, n. 2.2.8.2). Il diritto ad una
decisione motivata ha quale conseguenza l'obbligo per l'autorità di
analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo
succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530
consid. 4.3). Non di meno questo diritto non impone all'autorità di esporre
e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti
(DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 126 I 97 consid. 2b). E' necessario
tuttavia che l'autorità citi, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo
ragionamento e che l'hanno condotta alla decisione presa. La
motivazione addotta deve infatti permettere all'interessato di rendersi
conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene
comunicata, non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazione
(DTF 129 II 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b).
Inoltre, malgrado il principio inquisitorio, l'autorità giudicante può limitarsi,
di regola ad esaminare le allegazioni del richiedente ed assumere le
prove da lui stesso offerte, senza dovere procedere ad ulteriori
accertamenti. Tuttavia, un complemento d'istruzione s'impone se, in base
a codeste adduzioni ed a siffatte prove, dovessero ancora sussistere
ragionevoli dubbi od incertezze che, verosimilmente, potrebbero essere
rimossi con nuovi accertamenti eseguiti d'ufficio (cfr. GICRA 1995 n. 23
consid. 5a). Peraltro, non è violato il diritto di essere sentito ove l'autorità,
in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza arbitrio
che il convicimento da essa raggiunto in base ad altre prove non sarebbe
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modificato dal risultato, persino se favorevole all'interessato,
dell'assunzione di determinate prove (cfr. ibidem consid. 5b).
In casu va rilevato che l'autorità inferiore ha ritenuto, sia nella sua
decisione che nella sua risposta al ricorso, che l'insorgente non è mai
stato espulso verso l'Eritrea ed ha dubitato delle origini eritree dello
stesso a causa delle sue affermazioni contraddittorie e quindi inverosimili.
In questo contesto d'esame l'autorità inferiore ha altresì esaminato la
carta d'identità del ricorrente ed ha confrontando i dati ivi riportati con il
suo racconto, senza giungere a miglior convincimento. Convinta l'autorità
inferiore dell'inverosimiglianza delle allegazioni, come alla stessa
convinzione giunge questo Tribunale, la censura mossa all'autorità
inferiore va deserta. Questo Tribunale non ravvisa pertanto alcuna
scorrettezza da parte dell'autorità inferiore e la censura della violazione
del diritto di essere sentito, che si avvera infondata, va respinta.
Sulle dichiarazioni scritte prodotte con l'atto di ricorso si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi a seguire.
7.
7.1. Nel merito, questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni
determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
generiche ed imprecise affermazioni.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi
presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è
motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
Innanzitutto, quo alla carta d'identità eritrea presentata durante la
seconda domanda d'asilo, codesto Tribunale osserva che i dati anagrafici
ivi riportati divergono in maniera evidente da quelli dichiarati sia nella
prima che nella seconda procedura d'asilo. Infatti il documento in
questione riporta il nome di O._______, nato nel (…) ad L._______,
mentre nella prima procedura d'asilo ha allegato altre generalità (cfr.
traduzione del testo della carta d'identità; rubrum; act. UFM B 1/13).
Inoltre, nella carta d'identità v'è menzionato quale luogo di nascita
L._______, mentre nella prima procedura d'asilo ha dichiarato di essere
nato ad E._______ (cfr. traduzione del testo della carta d'identità; verbale
d'audizione del 17 febbraio 2003 [di seguito: verbale 1], pag. 1). Richiesto
di spiegare il motivo per il quale sul foglio dei dati personali ha inserito
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Pagina 13
quale data di nascita il (…) (cfr. act. UFM A 2/2), egli si è limitato a
dichiarare che si trattava della data giusta secondo il calendario etiope.
Tale data corrispondente al (…) diverge quindi palesemente da tutte le
date fornite. Si osserva poi altresì che la copia del libretto per espulsi
riporta l'età di (…) anni nel (…), ovvero una data che non corrisponde a
nessuna delle date di nascita fornite (cfr. act. UFM B 4/2).
Per quanto riguarda l'espulsione, egli ha dapprima indicato quale data
"l'undicesimo mese del 1990" del calendario etiope, ossia una data tra il
7 agosto ed il 6 settembre 1998 (cfr. verbale 1, pag. 4). In seguito ha
affermato che sarebbe stato espulso nel mese di hamle 1989, ossia tra
l'8 luglio ed il 6 agosto 1997 (cfr. verbale d'audizione del 27 febbraio 2008
[di seguito: verbale 2], pag. 5). Inoltre, nel certificato di nascita del
presunto figlio, v'è riportato che in data 6 ottobre 1999 il ricorrente
soggiornava ad G._______, ovvero una data che rientra nel periodo in
cui, secondo le sue allegazioni, era già stato espulso verso l'Eritrea (cfr.
certificato di nascita del presunto figlio agli atti dell'incarto N 531 702). In
ulteriore contraddizione con ciò, sulla carta d'identità eritrea, v'è riportato
quale data d'emissione il 1° dicembre 1992, ossia il 6 settembre 2000, e
,quale luogo, G._______. Ciò risulta completamente illogico, in quanto,
secondo le sue dichiarazioni avrebbe soggiornato in Eritrea in quel
periodo. Peraltro, non è stato in grado di precisare quando avrebbe
ottenuto tale carta d'identità. Infatti, egli ha allegato di non ricordarsi se
l'ha ottenuta prima o dopo il referendum. In tale ambito, va rammentato
che il referendum ha avuto luogo in data 24 maggio 1993 e quindi non è
possibile che egli non sia in grado di fornire una data precisa tenendo
pure conto del fatto che il documento in questione è stato emesso ben 7
anni dopo detto referendum, ossia a soli tre anni dalla sua fuga. Si
osserva poi che solo nella seconda domanda d'asilo ha allegato di essere
effettivamente stato espulso dall'Etiopia (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2,
pag. 5). Oltracciò, nella prima procedura d'asilo, il ricorrente ha addirittura
affermato di non avere mai avuto una carta d'identità eritrea (cfr. verbale
1, pag. 4).
Accanto a ciò va poi osservato che non si può escludere che la carta
d'identità sia un falso, in quanto sul mercato in loco sono addirittura
ottenibili dei documenti ufficiali che vengono stilati secondo le istruzioni
del cliente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D
7592/2008 del 9 marzo 2011 consid. 4.2).
Nemmeno le dichiarazioni scritte prodotte con il memoriale ricorsuale
soccorrono il ricorrente a portare questo Tribunale a miglior
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convincimento, trattandosi di dichiarazioni di terzi, suscettibili di
manipolazioni e influenze, ma soprattutto sprovviste di carattere ufficiale
per attestare qualsivoglia provenienza.
Non va infine tralasciato nemmeno il comportamento del ricorrente, il
quale dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, l'insorgente si è
rifiutato di contattare sia l'Ambasciata Eritrea sia quella Etiope per farsi
rilasciare un documento di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 31
gennaio 2006 [di seguito: verbale 3], pag. 2), ciò che costituisce un indizio
a non voler collaborare con le autorità elvetiche per stabilire la sua vera
cittadinanza a lui senz'altro nota.
Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
della decisione dell'UFM.
Visti quindi tutti gli elementi elencati nel loro insieme: incongruenze sulla
carta di identità; incongruenze sulla data di espulsione; dubbia autenticità
della carta di identità; violazione del dovere di collaborare del richiedente;
codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente non sia mai
stato espulso verso l'Eritrea e che ha sufficienti ragioni per dubitare
dell'origine eritrea del ricorrente.
Sia come sia, la questione può anche restare indecisa e questo Tribunale
esimersi dall'esaminare gli ulteriori documenti relativi alla sua pretesa
provenienza eritrea, come pure gli asseriti timori riguardanti tale Paese,
posto che va osservato che pur nell'ipotesi di un'origine eritrea, allo stato
attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea
(cfr. più oltre ad consid. 9; cfr. su questa questione sentenza del
Tribunale amministrativo federale E7319/2010 del 2 marzo 2011
consid. 6.2.2).
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come
inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di
rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi.
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
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8.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
L'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il
richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ha diritto al rilascio di un permesso
di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1 in relazione
all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di cui
all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF
2009/50 consid. 9).
In casu, il ricorrente non ha invocato esplicitamente il principio dell'unità
della famiglia. Egli ha solamente dichiarato che la presunta moglie e il di
lui figlio erano rimasti in patria e che ora soggiornano in Svizzera, ed ha
presentato una copia del certificato di matrimonio.
La questione può non di meno rimanere aperta in assenza di una
decisione dell'UFM per quel che riguarda la procedura della presunta
moglie ed il di lui figlio nonché della relazione tra loro.
8.2. Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
9.
Preliminarmente, codesto Tribunale osserva che, ritenuta
l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente circa espulsione verso
l'Eritrea ed il fatto che egli ha dichiarato di non aver partecipato al
referendum del 1993 (cfr. verbale 1, pag. 4), egli dev'essere ritenuto un
cittadino etiope. Infatti, secondo le informazioni in possesso di questo
Tribunale, le persone che non hanno partecipato al referendum del 1993
continuavano ad essere ritenuti cittadini etiopi dalle autorità in loco. Sulla
base della legge sull'acquisizione della nazionalità etiope (cfr.
proclamation n. 378/2003, a proclamation on ethiopian nationality
[
country,,,LEGISLATION,ETH,,409100414,0.html; ultima consultazione:
7 luglio 2011]) egli può chiedere di riottenere la cittadinanza etiope. Di
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conseguenza, viene qui di seguito esaminato l'allontanamento solo verso
detto paese.
9.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1
LStr).
9.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri
impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie
e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel
paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti
articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte
serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee,
GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già
osservato poc'anzi al considerando 7.1, a mente di codesto Tribunale,
qualora dovesse essere ritenuto cittadino eritreo, l'Etiopia non allontana i
cittadini
eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
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concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
9.3.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés
de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni
della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
9.3.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e dalla sua situazione
personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la
situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un
impedimento alla reintegrazione del ricorrente. È notorio che questo
Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata.
Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli dispone
di una discreta formazione e vanta di un'esperienza professionale quale
meccanico (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, visto l'inverosimiglianza del suo
racconto ed il fatto che egli ha vissuto in Etiopia fin dall'infanzia, si può
partire dal presupposto che possieda tuttora una rete sociale in loco su
cui potrà contare al suo ritorno (cfr. verbale 1, pag. 1). Peraltro, vivono
ancora tre fratelli della sua presunta moglie ad G._______ (cfr. verbale
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d'audizione del 29 settembre 2009 di N._______ [di seguito: verbale 4],
pag. 4).
Inoltre, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici.
Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asilo
più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi
in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel
frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RU 49 279) e del abrogato
art. 44 cpv. 35 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale
esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora
ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla
presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle
autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado
d'integrazione. Di conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso
all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie.
9.3.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente d'un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
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esecuzione, il gravamen va disatteso e la querelata decisione
confermata.
Codesto Tribunale tiene a rendere attenta l'autorità inferiore
sull'eventuale necessità di dover valutare la coordinazione
dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con l'esito eventuale
della domanda d'asilo dei pretesi membri della sua famiglia, tutt'ora in
fase istruttoria (cfr. scritto dell'UFM del 30 maggio 2011; sentenza del
Tribunale amministrativo federale E7319/2010 del 2 marzo 2011 consid.
7).
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
11.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: