Corte IV
D-2026/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, e
B._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 27 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2026/2009
Fatti:
A.
Il 29 gennaio 2009, gli interessati hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo, di essere espatriati il (...) per il timore di subire ulteriori
rappresaglie da parte di persone mandate dall'ex-datore di lavoro di
A._______, per la quale lavorava come guardia notturna, in seguito
alla denuncia sporta da quest'ultimo, quando, durante un suo turno di
guardia, avrebbe visto che grandi quantità di alcool e di mercurio
sarebbero state portate dentro la fabbrica della suddetta ditta.
B.
Con decisione del 27 marzo 2009, notificata il medesimo giorno, l'UFM
non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 27 marzo 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato come
inverosimili le allegazioni dei richiedenti in merito ai timori di
persecuzioni da parte di persone della ditta per la quale avrebbe
lavorato A._______. Infatti, nel corso delle audizioni, avrebbero
affermato che il pestaggio subito da parte delle persone mandate
dall'ex-datore di lavoro del richiedente si sarebbe verificato in due
luoghi diversi, ovvero nelle vicinanze della casa dei genitori di
B._______, oppure nei dintorni della loro casa. Inoltre, l'interessata
avrebbe narrato vari dettagli in merito agli avvenimenti successi subito
dopo la loro aggressione, nonostante avrebbe dichiarato pochi istanti
prima di essere svenuta a causa delle percosse subite e di aver
ripreso i sensi soltanto in ospedale. Peraltro, avrebbe asserito che
sarebbe stato un passante ad aver avvisato l'ambulanza, per poi
allegare che sarebbe stato un vicino. Infine, il richiedente avrebbe
dichiarato di aver ricevuto ripetutamente delle minacce per telefono,
ma non sarebbe stato in grado di quantificarle e non avrebbe neanche
cambiato il numero di telefono per evitarle in futuro, poiché la polizia
avrebbe potuto chiamarlo su tale numero. Tale spiegazione non
potrebbe essere presa in considerazione, siccome egli avrebbe
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semplicemente avuto la possibilità di comunicare il suo nuovo numero
alle autorità. I ricorrenti non avrebbero dunque fornito indizi che
potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi.
4.2 Nel ricorso, gli insorgenti hanno contestato l'apprezzamento
dell'UFM, allegando di avere sempre dichiarato di essere stati
aggrediti durante il tragitto da casa dei genitori della ricorrente a casa
loro. Inoltre, vi sarebbe stata un'imprecisione nella traduzione, visto
che sarebbe stato un vicino e non un qualsiasi passante a chiamare
l'ambulanza.
5.
5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non
soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
6.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene
alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
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di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che gli
insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato. Basti ancora rilevare che non socorre gli autori del
gravame l'affermazione ricorsuale secondo la quale vi sarebbe stata
un'imprecisione nella traduzione circa la persona che avrebbe
chiamato l'ambulanza, siccome, in occasione della procedura di prima
istanza, i ricorrenti hanno avuto l'opportunità di far valere un eventuale
errore di traduzione durante e alla fine di ogni audizione. Inoltre, hanno
firmato ogni pagina di tutti i verbali delle audizioni, dichiarando in tal
modo l'esattezza del loro contenuto. Peraltro, non soccorre i ricorrenti
neanche l'affermazione presentata in sede di ricorso in merito alla
contraddizione indicata dall'UFM relativa al luogo del pestaggio,
poiché l'analisi dei verbali delle audizioni conferma proprio la
valutazione dell'UFM in questo punto (cfr. audizioni di B._______ del
19 febbraio 2009 pag. 5 e del 9 marzo pag. 9 nonché audizioni di
A._______ del 19 febbraio 2009 pag. 6 e del 9 marzo 2009 pag. 9). Per
di più, gli insorgenti non si sono espressi in merito alle altre
contraddizioni rilevate dall'UFM nella sua decisione. Infine, non v'è
ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro
confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovessero subire delle
rappresaglie da parte di persone mandate dall'ex-datore di lavoro del
ricorrente. Essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi
cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, i pestaggi
subiti e le minacce raccontate non possono essere considerate
decisive, nel caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale
in materia d'asilo. Per conseguenza, nella fattispecie non sussistono
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.
Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.
Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata, ritenuto segnatamente
che nel caso di specie non risultano esservi indizi di persecuzione ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti.
A._______ ha una certa esperienza professionale come operaio e
guardia notturna, mentre B._______ come sarta (cfr. verbali
d'audizione dell'19 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, gli insorgenti
dispongono di una rete sociale in patria. I ricorrenti non hanno, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
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rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli
autori del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel loro
Paese d'origine.
12.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile.
Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
16.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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