Corte IV
D-2028/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), alias
nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2028/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
11 febbraio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 febbraio 2009 e del 16 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 26 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 27 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda,
nato a C._______ (regione di Erbil), e di aver vissuto a Dohuk
dall'infanzia fino al giorno del suo espatrio,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel dicembre
2008, in quanto, dopo la morte dei suoi genitori e la scomparsa di suo
fratello minore, sarebbe rimasto solo e soffrirebbe per la sua difficile
situazione economica. Inoltre, egli sarebbe stato oggetto di
maltrattamenti e di insulti da parte di quattro ragazzi del suo quartiere,
i quali l'avrebbero anche minacciato di peggio, in caso di denuncia.
Egli temerebbe infine di essere sequestrato da gruppi terroristici,
che l'interessato sarebbe partito da Dohuk in auto fino a D._______ e
poi avrebbe raggiunto il confine turco, da dove avrebbe viaggiato
nascosto in un Tir fino ad E._______. Avrebbe poi lasciato la Turchia
viaggiando nascosto su un altro Tir, che si sarebbe imbarcato su una
nave. Dopo lo sbarco, avrebbe proseguito il viaggio in Tir e sarebbe
sceso prima del confine con la Svizzera, che avrebbe poi raggiunto
illegalmente a piedi, senza subire controlli e senza documenti,
che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, in
occasione dell'audizione del 19 febbraio 2009,
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che il 28 febbraio 2009 il ricorrente ha esibito la fotocopia di un
documento presentato come la sua carta d'identità, inviatogli via fax,
che, nella decisione del 26 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la
fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce
un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3
LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
secondo cui non avrebbe fatto alcunché per comprovare la sua
identità, senza una valutazione reale e realistica della sua situazione.
In particolare, egli ha ribadito di non aver mai posseduto il passaporto
e di aver lasciato in Iraq la sua carta d'identità e di essersi subito
attivato per farsela inviare dai suoi cugini, i quali gliene avrebbero
inviato una copia via fax prima dell'audizione federale diretta, mentre
che l'invio dell'originale sarebbe problematico, a causa della difficile
reperibilità dei servizi postali nella sua regione. Il ricorrente ha
segnalato che l'originale della sua carta d'identità arriverebbe presto e
comproverebbe ulteriormente la sua buona collaborazione. Il ricorrente
ha addotto inoltre che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori
chiarimenti allo statuto di rifugiato o all'esecuzione
dell'allontanamento. Segnatamente, il ricorrente ha ribadito di aver
lasciato l'Iraq, poiché si trovava in una situazione di disagio socio-
economica e, ritenuta la situazione gravemente precaria della sua
zona d'origine, in caso di rientro in Patria la sua vita ed il suo futuro
sarebbero esposti a gravi rischi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
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sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri, ritenuto che, sebbene il ricorrente ha sì
presentato una fotocopia della carta d'identità che gli sarebbe stata
inviata via fax il 29 febbraio 2009, il TAF rileva tuttavia che la copia di
una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento
valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1),
che il ricorrente ha allegato di essere arrivato nascosto in un Tir a
E._______, da dove avrebbe proseguito il viaggio nascosto in un altro
Tir, il quale si sarebbe imbarcato su una nave (cfr. verbale d'audizione
del 19 febbraio 2009 pag. 8) che avrebbe riconosciuto come tale
perché sentiva il rumore della nave e del mare ed a proposito della
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quale egli ha dichiarato essere grande, sebbene abbia affermato di
essere rimasto tutto il tempo dentro il Tir e di non aver visto niente (cfr.
ibidem pag. 9). L'insorgente non è stato nemmeno in grado di indicare
il Paese dove sarebbe sbarcato, nonostante egli avrebbe poi
proseguito il viaggio da questa località sconosciuta nascosto su un
altro Tir (cfr. ibidem),
che - per quanto attiene alle circostanze dell'entrata illegale in
Svizzera senza documenti e senza subire controlli - non è credibile
che il ricorrente si sia buttato a caso dal Tir su cui avrebbe viaggiato
nascosto e si sarebbe trovato in Svizzera, senza sapere in quale luogo
(cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 9), mentre che
avrebbe affermato nel contempo di essere sceso dal Tir un'ora prima
del confine (cfr. ibidem),
che, d'altronde, come rettamente evidenziato dall'autorità di prime
cure, il ricorrente si è contraddetto sulla data in cui sarebbe partito
dal suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009
pag. 1 e 8). Inoltre, le indicazioni fornite dal medesimo circa le tappe
del suo viaggio d'espatrio, la sua durata nonché l'entrata in Svizzera
non corrispondono alla realtà dei fatti. Secondo quanto emerso dalle
dichiarazioni del ricorrente circa il suo viaggio d'espatrio, infatti, egli
sarebbe dovuto arrivare in Svizzera alla fine di dicembre 2008
rispettivamente verso la metà o attorno al 22 gennaio 2009 (cfr. ibidem
pag. 10 e verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6). Per contro,
egli ha dichiarato di essere entrato in Svizzera già l'11 gennaio 2009 e
non l'11 febbraio 2009, senza essere in grado di dire cosa avrebbe
fatto in Svizzera prima di depositare la sua domanda d'asilo
(cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 10-11) o dove
sarebbe stato (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6),
che, da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non
può aver viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni ricorsuali secondo cui non gli sarebbe stato possibile farsi
inviare l'originale della sua carta d'identità a causa della difficile
reperibilità dei servizi postali, e secondo cui avrebbe chiesto ai suoi
cugini di fare tutto il possibile per farla arrivare al più presto, quando gli
sarebbe stato detto che serviva l'originale della stessa (cfr. ricorso
pag. 2),
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che il TAF osserva che il ricorrente ha saputo della necessità di esibire
l'originale della carta d'identità, al più tardi già in occasione della prima
audizione del 19 febbraio 2009 (cfr. pag. 5) ma ha dichiarato di non
aver contattato direttamente i suoi cugini (cfr. verbale d'audizione del
16 marzo 2009 pag. 4)
che il ricorrente non ha quindi effetuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa
il possesso dei documenti d'identità da parte dei suoi cugini in Iraq (cfr.
verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 5), il TAF ha ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente in sede di ricorso ha ribadito sostanzialmente di
essere espatriato dall'Iraq a causa della situazione socio - economica
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di estremo disagio in cui si trovava nel suo Paese d'origine, nonché
alla luce della situazione gravemente precaria della sua regione che
esporrebbe a gravi rischi il suo futuro e la sua vita in caso di rientro
(cfr. ricorso pag. 2),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, innanzitutto codesto Tribunale può concludere
all'inverosimiglianza del motivo d'asilo che il ricorrente avrebbe fatto
valere in corso di procedura secondo cui egli sarebbe stato maltrattato
e minacciato da quattro persone (cfr. verbale d'audizione del 19
febbraio 2009 pag. 6-7 e del 16 marzo 2009 pag. 7), ritenuto che non
ne ha nemmeno fatto menzione in sede di ricorso e considerato, ad
ogni modo, che l'insorgente - oltre a quanto già evidenziato
dall'autorità inferiore - non è stato in grado di indicare un motivo
plausibile per cui essi avrebbero dovuto maltrattarlo. Egli ha infatti
dichiarato semplicemente che essi non avrebbero avuto nulla da fare
(cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 7) e che
sostanzialmente se la sarebbero presa con lui, perché sarebbe una
preda facile (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 11),
che, vista l'inverosimiglianza dell'evocato motivo d'asilo addotto dal
ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è ragione di
ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Iraq, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, inoltre, i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente secondo i quali
sarebbe espatriato, poiché sarebbe rimasto solo ed avrebbe una
situazione socio-economica difficile in Iraq, dove non ci sarebbe lavoro
(cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6 e del 16 marzo
2009 pag. 7) sono, come facilmente riconoscibili, palesemente
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irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi di persecuzione
propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come inverosimili e altresì non cositutive di persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
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della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art.
83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). In
particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre
province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, dove il ricorrente ha
vissuto dalla sua infanzia fino al suo espatrio ed Erbil, da dove il
ricorrente è originario (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009
pag. 1) - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli
abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni
(DTAF 2008/4 consid. 6).
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie, quanto alla situazione personale dell'insorgente,
il TAF osserva che egli è giovane, ha una formazione scolastica di
base, nonché un'esperienza professionale quale venditore (cfr. verbale
d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, v'è ragione di ritenere
che il ricorrente dispone in Patria di un importante rete sociale,
ritenuto che i suoi cugini si trovano ancora in loco - sebbene egli
dichiari di essere in pessime relazioni con loro che l'avrebbero aiutato
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inviandogli la fotocopia di quella che sarebbe la sua carta d'identità
(cfr. ibidem pag. 4 e 6 e verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 3
e 10) - così come i suoi vicini e amici che l'avrebbero aiutato in Patria
(cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6),
che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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