B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2035/2015
Sen t en z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…)
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 febbraio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara dichiaratosi minorenne, è
nato e cresciuto in un villaggio sito nel distretto di Qarabagh, in provincia
di Ghazni, dove svolgeva il mestiere di carrozziere (cfr. atto A10, pag. 5).
Espatriato nel 2012 a bordo di un veicolo sarebbe giunto dapprima in Iran,
per poi recarsi in Turchia e transitare illegalmente in direzione di Milano
alcuni mesi dopo. Giunto in Svizzera in treno il 30 marzo 2014, egli ha
quindi depositato la propria domanda d’asilo (cfr. atto A10, pag. 9).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Afghanistan in quanto stufo della
guerra e della precaria situazione nel paese d’origine ed in ragione della
sua conversione al cristianesimo (cfr. atto A17, pag. 11). Proprio a causa
del suo interessamento alla fede cristiana ed al fatto ch’egli avrebbe distri-
buito alcune copie della bibbia redatte in farsi agli abitanti del suo villaggio,
l’interessato avrebbe avuto problemi con le autorità del luogo (cfr. atto A17,
pag. 16).
B.
Con decisione del 27 febbraio 2015, notificata all'interessato il
2 marzo 2015 (cfr. tracciamento degli invii), la Segreteria di Stato della mi-
grazione (di seguito: SEM) – ritenendo preliminarmente che il richiedente
non sarebbe stato in grado di dimostrare la sua minore età – ha respinto la
succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento
dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
In data 30 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
31 marzo 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo
e in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’allontanamento. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal ver-
samento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate
tasse, spese e ripetibili.
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Pagina 3
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell’8 aprile 2015, ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un an-
ticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, entro il
23 aprile 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'i-
nosservanza. Il 20 aprile 2015 il ricorrente ha tempestivamente pagato il
suddetto anticipo.
E.
In data 13 maggio 2015 e 26 ottobre 2016, il ricorrente ha trasmesso al
Tribunale degli ulteriori mezzi di prova. Si tratta di un documento in lingua
straniera e di un certificato di battesimo recante data del 7 luglio 2015.
F.
Invitata ad esprimersi in merito al ricorso ed agli ulteriori mezzi di prova
addotti dal ricorrente, la SEM ha inoltrato la propria risposta il 26 novembre
2015, proponendo la reiezione del gravame e rinviando alla decisione im-
pugnata.
G.
Con replica del 15 dicembre 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di
esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito
alla risposta al ricorso.
H.
In data 28 dicembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa al ri-
corrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reiezione
del gravame.
I.
Il 16 maggio 2016, l’insorgente ha prodotto un’attestazione del vescovo di
Lugano, a riprova della sua conversione al cristianesimo.
J.
Avendo ottenuto l’occasione di esprimersi in merito, l’autorità di prime cure
ha rinviato alle precedenti prese di posizione ed alla decisione impugnata
con osservazioni datanti 21 luglio 2016.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato in primo luogo le al-
legazioni circa la minore età dell'interessato come inverosimili. L’autorità di
prime cure ha ritenuto inoltre che anche l’esposizione a riguardo dei motivi
d’asilo non ossequi le condizioni poste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le di-
chiarazioni del richiedente circa il fatto ch’egli avrebbe fatto l’oggetto di ri-
cerche da parte delle autorità si caratterizzerebbero per superficialità ed
approssimazione. Il ricorrente si sarebbe infatti limitato ad affermare di es-
sere stato informato dai suoi famigliari quanto alle richieste di ragguagli al
suo riguardo da parte della polizia e di essere quindi stato esortato ad an-
darsene proprio dalla madre senza tuttavia essere in grado di fornire ulte-
riori dettagli. Sempre secondo la SEM, l’insorgente avrebbe inoltre omesso
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di menzionare le proprie conoscenze in merito al cristianesimo in occa-
sione dell’audizione sulle generalità, giacché il suo avvicinamento alla reli-
gione cristiana nel paese natale non risulterebbe attendibile dal momento
che le nozioni sarebbero state apprese in Svizzera per i bisogni della sua
causa. Sulla base di quanto precede e del fatto ch’egli si sarebbe contrad-
detto circa i destinatari delle bibbie da lui distribuite, le asserite ricerche da
parte delle autorità afgane andrebbero considerate pacificamente inverosi-
mili.
3.2 Nel proprio gravame, l’insorgente contesta la posizione della SEM. Egli
ritiene anzitutto di aver accettato di essere considerato maggiorenne sola-
mente in ragione del fatto che non avrebbe avuto modo di confutare tale
tesi. Per quanto concerne il racconto fornito, il ricorrente è dell’opinione
ch’egli non avrebbe potuto allegare ulteriori elementi in quanto sarebbe
fuggito immediatamente dopo i fatti essendo la sua stessa vita in pericolo.
Per il resto, relativamente al suo avvicinamento al cristianesimo, il ricor-
rente ritiene di aver già spiegato di essere stato a conoscenza 10 coman-
damenti in occasione della prima audizione e di non aver fornito particolari
dettagli nel corso della seconda audizione, di modo che le sue dichiarazioni
andrebbero ritenute attendibili. Egli sostiene inoltre di non essersi contrad-
detto in merito ai destinatari delle bibbie da lui distribuite.
3.3 Con scritto ulteriore, il ricorrente produce un documento in lingua stra-
niera che attesterebbe il fatto che suo padre avrebbe dovuto lasciare l’Af-
ghanistan proprio a causa della distribuzione dei vangeli nel villaggio. Egli
adduce parimenti un certificato che attesterebbe l’avvenuto battesimo in
Svizzera.
3.4 In sede di risposta la SEM si limita ad osservare come lo scritto pro-
dotto non abbia alcun valore probatorio e che la sola conversione avvenuta
in Svizzera non sia ad essa sola sufficiente a giustificare l’esistenza di una
persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo.
3.5 Esprimendosi in replica, il ricorrente ribadisce che lo scritto in lingua
straniera debba in qualche modo essere considerato rilevante ed allega
un’ulteriore missiva sottoscritta dal vicario di Bellinzona che attesterebbe
la bontà della sua conversione, riportando inoltre un testimonianza di un
Afgano agnostico circa le conseguenze di una conversione al cattolicesimo
nel paese d’origine del ricorrente.
3.6 Nelle osservazioni in duplica la SEM rinvia ai considerandi della sua
decisione ed agli scritti precedenti. Il ricorrente produce infine una nuova
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Pagina 6
attestazione a riprova dell’ottenimento dei sacramenti cristiani, attesta-
zione in merito alla quale la SEM ritiene nuovamente sufficiente rinviare a
quanto detto in precedenza.
4.
4.1 Ora, considerato quanto precede, v'è da stabilire se la SEM ha corret-
tamente considerato l'insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ra-
gione non gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non
accompagnati. Tale censura implica rispettivamente una violazione del di-
ritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridi-
camente rilevanti. In ragione di ciò è pertanto necessario verificarne la fon-
datezza in modo preliminare, giacché qualora venisse accolta potrebbe
condurre ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pagg. 403 seg.).
4.2 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l'asilo di
consultare gli atti e d'esprimersi, come pure la possibilità d'influire nell'ac-
certamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti
devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29
cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurispru-
denza ivi citata).
4.3 Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nomi-
nano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei ri-
chiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso
un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione som-
maria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per
la decisione, oppure la persona di fiducia viene nominata per la durata della
procedura, dopo l'attribuzione al Cantone (art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi). Con-
formemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'a-
silo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito
dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale
nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della proce-
dura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un cu-
ratore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cfr.
art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989
[CDF, RS 0.107]).
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Pagina 7
4.4 Secondo giurisprudenza costante, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a
titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo prima dell'audi-
zione sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia se
esistono dei dubbi sull'allegata minore età. Questo avviene segnatamente
nel caso in cui il richiedente l'asilo non ha consegnato i documenti di viag-
gio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 let. b LAsi). In assenza di documenti d'i-
dentità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti
gli elementi per poter giungere alla verosimiglianza dell'allegata minore età
giusta l'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi ci-
tata).
4.5 Nel caso che ci occupa, l’insorgente, sprovvisto di un valido documento
d’identità, ha indicato in maniera inconsistente la sua data di nascita e la
cronistoria delle esperienze maturate nel Paese d'origine. Il ricorrente si è
in particolare limitato ad asserire ch’egli avrebbe appreso la sua data di
nascita a partire da un’iscrizione fatta da suo padre sul dorso del corano
come d’uopo nella regione (cfr. atto A10, pag. 3). Egli non è poi stato in
grado di fornire ulteriori dettagli in proposito ed ha reso dichiarazioni impre-
cise circa le attività da lui svolte nel paese d’origine e l’età dei suoi fami-
gliari, affermando a più riprese che la sua memoria sarebbe stata messa a
dura prova dalle difficoltà da lui patite (cfr. atto A10, pagg. 5 e 6). Va in
questa direzione anche il risultato dell’esame osseo fatto allestire dalla
SEM, il quale, pur non essendo da solo sufficiente per contestare l’allega-
zione della minore età, rileva in specie una differenza significativa entro
l’età ossea e quella dichiarata (cfr. atto A8; sul valore probante di tale
esame si veda GICRA 2004/30 consid. 6.2). Chiamato ad esprimersi in
merito alle risultanze di quest’ultimo, il ricorrente si è peraltro detto d’ac-
cordo ad essere considerato maggiorenne (cfr. atto A10, pag. 11). Pertanto,
l'allegata minore età non è stata resa verosimile. Di conseguenza, e con-
formemente alle considerazioni della SEM alle quali si rinvia, il ricorrente è
da considerarsi maggiorenne.
4.6 L’autorità di prime cure non ha quindi, a giusta ragione, assegnato al
richiedente una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati
e non è incorsa nella violazione del diritto di essere sentito come pure non
ha accertato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
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sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 9
6.
6.1 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di es-
sere espatriato in quanto ricercato dalla polizia a causa della sua attività di
distribuzione di alcune bibbie tradotte in farsi presso il suo villaggio (cfr. atto
A10, pag. 10; atto A17, pag. 16; atto A20, pag. 6).
6.2 Agli occhi del Tribunale, le dichiarazioni rese a tal soggetto risultano
tuttavia poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto
che gli eventi adotti siano stati realmente vissuti in prima persona dal ricor-
rente. In primo luogo, per quanto riguarda la distribuzione dei vangeli, il
ricorrente non è parso in misura di descrivere un vero e proprio modus
operandi, limitandosi ad asserire ch’egli avrebbe aiutato l’amico D._______
a depositarli dinanzi alle porte di alcuni concittadini, i quali venivano scelti
in modo quasi aleatorio sperando che potessero leggerli (cfr. atto A10, pag.
10; atto A17, pag. 16). Non diradano i dubbi le allegazioni circa l’origine dei
testi in questione, di cui il ricorrente afferma non sapere nulla se non che
fosse il suo amico D._______ a procurarseli (cfr. Ibidem). Pure prive di so-
stanza risultano le dichiarazioni in merito agli avvenimenti che avrebbero
portato al suo espatrio. Il ricorrente si accontenta infatti di riferire che i fa-
migliari lo avrebbero informato del fatto ch’egli avrebbe fatto l’oggetto di
ricerche presso la loro abitazione e che a seguito di tale evenienza sarebbe
espatriato in preda alla paura (cfr. atto A17, pag. 17; atto A20, pag. 8). No-
nostante le svariate occasioni di fornire ulteriori dettagli, egli non è stato in
grado di farlo (cfr. Ibidem).
Nelle allegazioni sono inoltre presenti alcune incongruenze, dal momento
che il ricorrente ha dapprima dichiarato di aver consegnato le bibbie anche
a persone di cui si fidava (cfr. atto A10, pag. 10), salvo poi asserire invece
in un secondo momento di aver distribuito i testi solo a delle persone sco-
nosciute (cfr. atto A17, pag. 16). Pure dubbioso è l’interessamento concreto
al cristianesimo quando il ricorrente si trovava ancora in patria, dal mo-
mento che in occasione della prima audizione sulle generalità egli non è
stato in grado di fornire dichiarazioni dettagliate su tale religione (cfr.
atto A10, pag. 4).
In ragione di ciò, le dichiarazioni rese dall’insorgente a tal soggetto non
adempiono ai criteri di verosimiglianza prescritti dall’art. 7 LAsi.
7.
7.1 Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda sulla base del fatto
ch’egli era stufo della guerra in corso nel proprio paese d’origine ed in par-
ticolare della Jihad.
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Pagina 10
7.2 Ora, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione
civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non
sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di per-
secuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). Per questi motivi non
vi è modo di ritenere che il ricorrente soddisfi le condizioni per il riconosci-
mento della qualità di rifugiato su tale base.
8.
8.1 Nel corso delle audizioni e della procedura ricorsuale, il ricorrente ha
inoltre fatto valere la sua conversione alla religione cristiana quale motivo
d’asilo. Il Tribunale è già giunto alla conclusione che la versione fornita dal
ricorrente circa le ricerche di cui avrebbe fatto l’oggetto in patria a causa
dell’interessamento verso il cristianesimo sia da considerarsi inverosimile
(cfr. supra consid. 6). In virtù delle dichiarazioni rese e della documenta-
zione prodotta dall’insorgente, vi è semmai da ritenere ch’egli abbia affron-
tato la questione una volta giunto in Svizzera, seppur non si possa esclu-
dere a priori un suo primigenio interessamento alla fede cristiana sorto già
in terra natia. Ora, indipendentemente da ciò, è innegabile che il ricorrente
disponga di un certo numero di conoscenze sul cristianesimo (cfr. atto A17,
pag. 14). Egli ha inoltre fornito al tribunale due diversi documenti attestanti
il suo avvenuto battesimo ed il conferimento dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana (cfr. atti ricorsuali n. 6 e 13). Il vicariato Foraneo del Bellinzonese
ha inoltre confermato che il ricorrente ha manifestato un vivo interesse per
la religione cristiana e per la Comunità parrocchiale (cfr. atto ricorsuale n.
10). Ciò assunto, a differenza dell’autorità di prime cure, il Tribunale non
intende mettere in dubbio in questa sede la bontà della conversione del
ricorrente che va quindi considerata verosimile ed ossequiante i criteri posti
dall’art. 7 LAsi.
8.2 In ragione di ciò, occorre ora determinare se tale conversione possa
esporre il ricorrente a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 Lasi in caso
di ritorno nel paese d’origine.
8.3 Per quanto concerne la situazione generale degli afgani convertiti al
cristianesimo, va ritenuto che nonostante la costituzione afgana sembri ga-
rantire formalmente la libertà di culto, tale libertà risulti meramente teorica
e non possa essere in alcun modo assunta quale facoltà di abbandonare
la fede musulmana per abbracciare il cristianesimo (cfr. sentenza del Tri-
bunale E-6342/2014 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.3 e riferimenti citati).
L’abbandono dell’islam si tradurrebbe infatti nell’apostasia, che, seppur
non espressamente prevista quale reato nel codice penale, potrebbe, a
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Pagina 11
determinate condizioni, essere perseguita a norma della dottrina islamica
e persino sanzionata con la pena capitale (cfr. Ibidem). Ciò nonostante,
occorre tener conto del fatto che le autorità afgane risultano aver espresso
delle riserve circa l’opportunità di perseguire penalmente gli apostati e che
in ambito privato il rischio di persecuzioni sia comparabile con l’attuale si-
tuazione nell’Iraq centrale, laddove l’esistenza di una persecuzione collet-
tiva era già stata negata (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4 e DTAF
2013/12 consid. 9, relativamente alla situazione in Iraq). Pertanto, occorre
dunque ammettere che la conversione al cristianesimo, non può, ad essa
sola, essere considerata fondante la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3
LAsi (cfr. sentenza E-6342/2014 consid. 4.2.4 e sentenza del Tribunale D-
4981/2013 del 4 dicembre 2013 consid. 7.4).
8.4 Resta quindi da esaminare se la situazione individuale dell’interessato
possa lasciar presagire l’esistenza di un fondato timore di esposizione a
seri pregiudizi, sempre a causa della conversione (cfr. sentenza E-
6342/2014 consid. 4.2.4; sentenza del Tribunale D-1169/2014 del 30 aprile
2014 consid. 6.2; vedi anche UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing
the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 6.
August 2013, pag. 47).
8.5 Nel caso che ci occupa, l’asserita apostasia del ricorrente non pare ad
ogni modo porre problemi nemmeno sotto tale aspetto. Applicando infatti
la prassi del Tribunale concernente il grado di esposizione della persona in
ambito religioso, sociale, professionale e politico, già adottata per l’Iraq
centrale ed ora estesa anche all’Afghanistan (cfr. sentenza E-6342/2014
consid. 4.3 e sentenza del Tribunale D-714/2014 dell’11 marzo 2015 con-
sid. 6), si giunge alla medesima conclusione, dal momento che la conver-
sione non si è prodotta nel paese d’origine e che l’insorgente ha esternato
i suoi propositi solo con i legami più intimi (a proposito della rilevanza di
una conversione avvenuta in svizzera si veda anche sentenza del Tribu-
nale D-1217/2008 del 27 dicembre 2011, consid. 4.4).
9.
Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto
di rifugiato, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer-
mata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento
la decisione impugnata va confermata.
11.
11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
11.2 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Ella ha parimenti considerato l’allontanamento ammis-
sibile, esigibile e possibile. In particolare, l’autorità di prime cure ha ritenuto
che il ricorrente disponga di un’alternativa di soggiorno interna a Kabul,
laddove l’esigibilità è di principio data come da giurisprudenza in vigore.
Il ricorrente contesta tale posizione. A suo modo di vedere i suoi parenti
risiedenti a Kabul non avrebbero i mezzi per farsi onere del suo sostenta-
mento e non ne sarebbero disposti, in particolar modo in ragione della sua
conversione al cristianesimo.
11.3 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
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l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il prin-
cipio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricor-
rente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingi-
mento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto
tale aspetto pacifico.
In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una ri-
schio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel
suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurispru-
denza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare
l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecu-
zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter-
nazionale pubblico nonché della LAsi.
11.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
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ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della
situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è
giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente
peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la
città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle
aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è
migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da
potersi parimenti considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1).
La situazione umanitaria nella città Kabul ed in altri grandi centri urbani può
essere definita meno critica rispetto al resto del Paese. In ragione di ciò
l‘esecuzione dell‘allontanamento verso le città di Kabul, Herat e Mazar-i-
Sharif non è generalmente da ritenersi inesigibile, bensi può essere
riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare
l‘esistenza di una solida rete di rapporti sociali, la possibiuità di procacciarsi
il minimo esistenziale e di trovare un alloggio e la presenza di buone
condizioni di salute presso l‘interessato) (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2;
DTAF 2011/38 consid. 4.3.1; DTAF 2011/49 consid. 7.3.8).
Nel caso in disamina, il ricorrente risulta provenire da una zona rurale del
distretto di Qarabagh (Ghazni). A norma della giurisprudenza precitata,
occorre dunque considerare l’allontanamento verso il luogo d’origine come
inesigibile.
Ciò nonostante, in una tale situazione è necessario verificare se
l’interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna
(Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale la
situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale
previste dall’art. 83 cpv. 3 LStr (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove,
sotto il profilo della situazione personale, le sopraccitate circostanze
favorevoli risultino adempiute (cfr. e DTAF 2011/7 consid. 9.9.2 e 9.10.1;
DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.3).
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Come si evince dall’audizione complementare, il ricorrente, quandanche
non abbia mai vissuto a Kabul, risulta disporre di un’adeguata rete di rap-
porti sociali in loco. Gli zii paterni, anch’essi originari di Qarabagh, si sono
infatti trasferiti nella capitale circa 2 anni prima dell’espatrio del ricorrente,
proprio in virtù della maggiore sicurezza (cfr. atto A20, pag. 2). Con loro
vivrebbero i cugini del ricorrente, i quali manterrebbero la loro famiglia gra-
zie alla gestione di alcune attività commerciali (taxi e sartoria), avviate già
da tempo (cfr. atto A20, pag. 3). Il fatto ch’egli non abbia più avuto contatti
con quest’ultimi da quando è espatriato e che non si sia mai recato presso
il loro domicilio non ha particolare rilevanza, tanto più che in casu il ricor-
rente risulta conoscere il loro indirizzo (cfr. tra le altre sentenza del Tribu-
nale D-6443/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.3.3). Pure irrilevante è
la sua conversione al cristianesimo, essendo la stessa prodottasi in Sviz-
zera e non avendo egli preso ulteriore contatto con i parenti nel paese d’ori-
gine. Per il resto, il ricorrente ha maturato una solida esperienza come car-
rozziere, è alfabetizzato, giovane ed in salute. Pertanto, alla luce di quanto
precede occorre considerare che le succitate circostanze favorevoli
risultino adempiute in caso di allontanamento verso Kabul.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi).
11.5 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi). L’insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv.
4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
12.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
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13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il
20 aprile 2015.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 20 aprile 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: