B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2037/2015
Sen t en z a d e l 2 6 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
e le figlie
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 25 febbraio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione islamica, è
nato ad F._______ (arabo) rispettivamente G._______ (curdo) nella
provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e cresciuto
ad al-Kamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) dove avrebbe
vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 agosto 2012. Munito di un visto
Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza
svizzera a Istanbul per la durata di 90 giorni è entrato legalmente,
unitamente alla sua famiglia, in territorio elvetico il 27 novembre 2013. In
data 18 dicembre 2013 la famiglia A._______/B._______ ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2014
di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3-5 e 7).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto avrebbe il timore di
subire delle rappresaglie da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan
(Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]) per non avere accettato di portare le
armi e combattere nelle loro fila (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 7 seg. e
verbale di audizione del 27 novembre 2014 di A._______ [di seguito: ver-
bale 2/A._______], pag. 5).
A.b La moglie B._______ è cittadina siriana di etnia curda e di religione
islamica, originaria della provincia di Hesiçe e con ultimo domicilio a
Qamişlo. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata per i pro-
blemi avuti dal marito (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2014 di
B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 7 seg. e
verbale di audizione del 27 novembre 2014 di B._______ [di seguito: ver-
bale 2/B._______], pag. 4).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
loro passaporti, le carte d'identità dei coniugi come pure il libretto di fami-
glia.
B.
Con decisione del 25 febbraio 2015, notificata ai richiedenti in data 26 feb-
braio 2015 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migra-
zione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto le suc-
citate domande d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento de-
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gli interessati dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecu-
zione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, am-
mettendoli quindi provvisoriamente.
C.
In data 30 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
31 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità infe-
riore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato, secondo il senso,
istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con prote-
state tasse, spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2015, ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria ed ha invitato gli insorgenti a versare, entro
il 23 aprile 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe
stato dichiarato inammissibile. Il 17 aprile 2015 i ricorrenti hanno tempesti-
vamente pagato il suddetto anticipo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
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stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 25 febbraio 2015, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto delle loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
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motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.
6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili i motivi a
fondamento delle domande d'asilo degli interessati. In particolare, la SEM
ha rilevato che il racconto dell'interessato si sarebbe contraddistinto per
l'assenza di dettagli e per aver fornito dichiarazioni stereotipate e inconsi-
stenti. Il richiedente non avrebbe dunque reso verosimile di essere stato
contattato dal PKK per essere arruolato e di avere sostenuto tale partito
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finanziariamente contro la sua volontà. Dello stesso tenore sarebbero le
sue dichiarazioni circa i differenti appellativi utilizzati dall'interessato per ri-
ferirsi al PKK: da una persona che ha sostenuto il PKK finanziariamente si
potrebbe pretendere una certa chiarezza nella denominazione del partito,
senza confonderlo con altri partiti. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli
interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta
l'art. 7 LAsi e pertanto la SEM non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato,
ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontana-
mento dalla Svizzera.
6.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti
hanno contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei loro
motivi d'asilo. Le dichiarazioni del ricorrente ritenute stereotipate e prive di
dettagli sarebbero conformi a quanto vissuto dallo stesso. La poca cono-
scenza del ricorrente circa gli acronimi dei partiti curdi sarebbe giustificata
dal fatto che lo stesso non si sarebbe mai occupato di politica e che si
sarebbe trovato obbligato a finanziare il PKK senza convinzione e per evi-
tare delle rappresaglie qualora fosse stato ritenuto un traditore. La SEM si
sarebbe basata su dettagli irrilevanti per concludere all'inverosimiglianza
dei suoi motivi d'asilo ed avrebbe dunque accertato i fatti giuridicamente
rilevanti in maniera inesatta e incompleta.
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella querelata decisione, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti
circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni inattendibili e poco so-
stanziate.
Innanzitutto l'episodio che ha spinto all'espatrio i ricorrenti è da ricondurre
al 14 agosto 2012, allorquando membri del PKK avrebbero intimato al ri-
corrente di unirsi ai combattimenti oppure, nel caso si fosse rifiutato, di su-
bire le conseguenze di tale tradimento (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 7
seg.; verbale 2/A._______, pag. 5; verbale 2/B._______, pagg. 4, 8 seg.).
Vista l'importanza dell'episodio che li ha condotti all'espatrio, il Tribunale si
attende una certa accuratezza nel descrivere l'evento. Ciononostante i ri-
correnti hanno fornito dichiarazioni superficiali e vaghe. A titolo d'esempio,
il ricorrente non ha saputo indicare il tipo di missione che gli sarebbe stata
proposta o la modalità con la quale avrebbe dovuto scendere in campo;
interrogato sul tipo di missione alla quale avrebbe dovuto partecipare ha
indicato unicamente che avrebbe dovuto portare un'arma ed essere pre-
sente nei checkpoint (cfr. verbale 2/A._______, pag. 8), senza specificare
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di quali checkpoint di Qamişlo si stesse riferendo e quali checkpoint sareb-
bero, per esempio, controllati dal PKK.
Secondariamente i differenti termini utilizzati dai ricorrenti per riferirsi al
PKK gettano ombra sulla verosimiglianza del loro racconto. Se da un lato
il Tribunale riconosce che quale forza politica al momento dell'espatrio il
Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD)
non ricopriva un'importanza comparabile a quella attuale, avere confuso gli
acronimi è in casu un elemento rilevante dell'analisi della verosimiglianza
giacché gli stessi hanno più volte reiterato di aver finanziato per tre anni
una volta al mese il PKK e che i membri di tale partito avrebbero sempre
informato il ricorrente sui progetti dello stesso (cfr. verbale 2/A._______,
pagg. 6 seg. e verbale 2/B._______, pagg. 6 seg.). Pertanto per il Tribu-
nale non è tuttavia chiaro se gli insorgenti allorquando utilizzavano l'acro-
nimo PKK volessero davvero riferirsi al Partito dei lavoratori del Kurdistan
o piuttosto al Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya De-
mokrat, PYD) oppure alla forza armata chiamata Unità di protezione popo-
lare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 6
seg. e verbale 2/B._______, pag. 4). Nonostante la vicinanza tra il PYD e
il PKK, il Tribunale rileva che la dichiarazione del ricorrente atta spiegare
la discrepanza rilevata – sia in occasione dell'audizione federale sia a li-
vello ricorsuale – non lo soccorre, avendo egli indicato che al momento del
suo espatrio nel 2012 tutte le persone si sarebbero riferite a PYD e YPG
con l'acronimo PKK (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 7 seg.).
Parimenti inverosimile è il tempismo con il quale sono espatriati i ricorrenti,
da un lato hanno indicato di aver voluto espatriare subito dopo la visita dei
due membri del PKK e non appena ottenuti i mezzi finanziari necessari,
dall'altro hanno dichiarato di aver aspettato la fine delle festività del Rama-
dan (cfr. verbale 2/A._______, pag. 8). A ciò si aggiunga che avere atteso
la domanda specifica dell'auditore per indicare, tra l'altro in modo vago, che
dopo la sua partenza membri del PKK avrebbero chiesto a suo fratello,
rimasto in Siria, dove si trovasse il qui ricorrente (cfr. verbale 2/A._______,
pag. 11) mina la verosimiglianza del timore allegato dagli stessi.
Questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente ritenuto che le
dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
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di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 17 aprile 2015
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull'anticipo versato il 17 aprile 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: