B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2039/2019
°
Sen t en z a d e l 7 magg i o 20 19
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Gambia,
rappresentato dalla Signora Giuseppina Santoro,
Consorzio SOS Ticino - Caritas Svizzera, Protezione
giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 19 aprile 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 26 marzo
2019,
la segnalazione quale caso speciale alla Segreteria di Stato della migra-
zione (di seguito: SEM) del 28 marzo 2019 da parte dell'assistenza
(atto A10/1),
il verbale di rilevamento dei dati personali del 29 marzo 2019 (atto A14/6),
la cartella medica dell'interessato – in particolare lo schema terapeutico ed
i rapporti medici dell'Ospedale Regionale di B._______ a seguito della de-
genza in ospedale del richiedente dal 6 febbraio 2019 al 26 marzo 2019 –
affetto da dermato-(polo)-miosite e da tubercolosi latente (atto A16/9),
il colloquio personale con l'interessato, effettuato conformemente all'art. 5
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III)
del 3 aprile 2019, in occasione del quale gli è stato concesso il diritto di
essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia nella tratta-
zione della sua domanda d'asilo ed in merito al suo stato di salute
(atto A17/2),
la domanda di ripresa in carico del richiedente del 4 aprile 2019, da parte
della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione dell'art. 18
par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (atto A20/5),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 19 aprile 2019, notificata il 23 aprile 2019 (cfr. atto A28/1), mediante la
quale la Segreteria di Stato non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il
trasferimento dell'interessato verso l'Italia,
il ricorso del 30 aprile 2019 (data d'entrata: 1° maggio 2019) inoltrato di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso in
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via preliminare alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione della de-
cisione ed alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in seguito ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti
all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni ed un esame na-
zionale della domanda d'asilo; altresì ha presentato una richiesta di esen-
zione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali, su protesta di tasse e spese,
la cartella clinica allegata al ricorso del 30 aprile 2019,
la ricezione degli atti della SEM da parte del Tribunale in data 1° mag-
gio 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'ap-
provazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è mo-
tivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
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che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III,
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
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che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di-
ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti-
ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta
il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta-
mento della domanda,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),
che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese
di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola
di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1),
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo a C._______
(Italia) (…) settembre 2016,
che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fis-
sati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in ca-
rico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III,
che queste autorità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico
entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III; che
pertanto l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella
trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento
Dublino III),
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che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda,
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data,
che il ricorrente, in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito in
merito ad un eventuale ritorno in Italia, ha dichiarato di opporsi al trasferi-
mento poiché in tale Paese non avrebbe ricevuto un alloggio, cibo, vestiti
e cure mediche; che si sarebbe recato 3 volte all'ospedale, ma non sarebbe
stato aiutato (cfr. atto A17/2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto rilevato che il respingi-
mento forzato di persone che soffrono di problemi medici non costituirebbe,
in principio, una violazione dell'art. 3 CEDU salvo in caso in cui l'interessato
dovesse trovarsi ad uno stadio avanzato e terminale. Al punto che la sua
morte appaia come una prospettiva prossima; che ciò non sarebbe il caso
nella fattispecie,
che altresì, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente ed in
virtù dell'art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza),
l'Italia sarebbe tenuta a prestare le cure mediche adeguate, le quali com-
porterebbero, al minimo, l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai
trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi; che il richie-
dente non avrebbe fornito alcuna prova che confermerebbe che l'Italia lo
avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro,
che in presenza di persone sofferenti di tubercolosi in trattamento medico,
sarebbe abitudinariamente previsto che esse possano portare a termine il
loro trattamento in Svizzera prima di essere trasferite verso lo Stato Du-
blino responsabile,
che il trattamento dell'interessato durerà almeno fino al 1° luglio 2019,
quando avverrà una nuova valutazione medica; che pertanto, il suo trasfe-
rimento potrà aver luogo una volta che il trattamento medico si sarà con-
cluso in Svizzera,
che le autorità cantonali incaricate del suo trasferimento verranno infor-
mate riguardo al suo stato di salute e adatteranno la data e le modalità di
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trasferimento; che infine, la SEM sottolinea che in principio, soltanto la ca-
pacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Du-
blino; che la stessa verrà valutata in modo definitivo poco prima del trasfe-
rimento; che pertanto, non vi sarebbero motivi per ritenere che il suo tra-
sferimento in Italia violerebbe l'art. 3 CEDU,
che altresì, non vi sarebbero neppure motivi umanitari che giustifichereb-
bero l'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera,
che in sede ricorsuale l'insorgente, contesta il fatto che la SEM non abbia
ottenuto delle garanzie di presa in carico da parte delle autorità italiane,
invece generalmente richieste,
che secondo le nuove norme del diritto di asilo previsto in Italia, al richie-
dente – il cui soggiorno sarebbe previsto in Centri collettivi governativi d'al-
loggio (CARA e CAS) – sembrerebbe essere assicurata unicamente una
medicina d'urgenza,
che la SEM non avrebbe indagato in concreto il funzionamento dei centri
in base alle competenze definite dal nuovo impianto normativo italiano né
l'impatto del trasferimento sul ricorrente; che l'autorità inferiore avrebbe
omesso di considerare i gravissimi rischi a cui egli sarebbe esposto nel
caso in cui necessitasse ulteriori cure mediche e se ne trovasse privato;
che egli avrebbe un altissimo rischio di essere esposto ad una situazione
di sostanziale abbandono materiale,
che inoltre, la capacità del ricorrente di essere trasferito non sarebbe stata
esaminata; che l'autorità inferiore avrebbe rimesso tale valutazione al mo-
mento dell'esecuzione dello stesso; che così facendo però all'insorgente
verrebbe sottratto qualsiasi rimedio di diritto e qualsiasi strumento per ot-
tenere la verifica della legalità di tale valutazione,
che pertanto, non essendoci sufficienti garanzie circa un'adeguata presa in
carico del richiedente da parte delle autorità italiane, il suo trasferimento in
Italia violerebbe l'art. 3 CEDU,
che nel caso in disamina, il Tribunale rileva innanzitutto che non può far
sua la motivazione della SEM secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito
alcuna prova che confermerebbe che l'Italia l'avrebbe privato di cure medi-
che adeguate; che invero, lo stato di salute dell'interessato al suo arrivo in
Svizzera era così deteriorato da necessitare quasi due mesi di ospedaliz-
zazione (cfr. rapporto medico dell'Ospedale Regionale di B._______ del
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1° aprile 2019); che egli, manifestamente, non stava seguendo alcuna te-
rapia e si trovava in uno stato di malnutrizione di grado severo (cfr. rapporto
medico dell'Ospedale Regionale di D._______ del 18 aprile 2019),
che all'insorgente è stata diagnosticata una dermato-(poli)-miosite con
coinvolgimento facio-oro-faringeo-esofageo e paresi della muscolatura
prossimale in concomitanza con una tubercolosi latente (cfr. ibidem) ed ha
iniziato una terapia steroidea alto dosata associata a idroclorina così come
una terapia profilattica per l'alto rischio di sviluppare una tubercolosi attiva
in concomitanza con il trattamento immunosoppressivo,
che malgrado il decorso sia lentamente favorevole, la malattia autoimmune
da cui è affetto il ricorrente, la quale coinvolge le vie aeree/digestive è "piut-
tosto difficile da trattare […] e potenzialmente a decorso severo per il coin-
volgimento extra-muscolare e ad alto rischio di fallimento terapeutico che
necessita di una costante supervisione medica sia per la somministrazione
della terapia che per il monitoraggio della sua efficacia e dei suoi potenziali
effetti collaterali" (cfr. rapporto medico dell'Ospedale Regionale di
B._______ del 1° aprile 2019),
che il ricorrente necessita inoltre di una riabilitazione per il ricondiziona-
mento fisico, la logopedia e un controllo dello stato nutrizionale,
che altresì, punto ancor più importante, il caso in disamina non pone uni-
camente una questione di salute individuale dell'insorgente, ma bensì pre-
senta una questione di salute pubblica ben più importante,
che invero, la tubercolosi latente da cui è affetto l'interessato è "a rischio di
attivarsi durante la terapia immunosoppressiva" (cfr. rapporto medico
dell'Ospedale Regionale di B._______ del 1° aprile 2019),
che alla luce delle suesposte considerazioni e particolarità del caso di spe-
cie, la SEM non poteva limitarsi a presumere che l'Italia fornirà le cure me-
diche adeguate e che garantirà l'accesso al trattamento medico necessi-
tato al ricorrente,
che di conseguenza, la SEM, ritenuta la particolarità del caso di specie, ha
omesso di verificare la concreta possibilità per l'insorgente di avere ac-
cesso alle cure mediche necessarie; che ciò riguarda segnatamente la ma-
lattia autoimmune da cui è affetto, la quale richiede un trattamento ed un
seguito medico regolare e costante,
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che di conseguenza, nel caso in disamina l'autorità inferiore ha violato il
suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi),
che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 19 aprile 2019
è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per com-
pletamento dell'istruzione e nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA),
che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
1° maggio 2019 sono revocate,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande tendenti
alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso ed all'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, ri-
sultano prive d'oggetto,
che, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese proces-
suali (art. 63 cpv. 1 PA),
che non sono attribuite delle indennità alle ricorrenti ai sensi dell'art. 111ater
LAsi, in quanto le stesse sono state assistite dal rappresentante legale de-
signato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 19 aprile 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnata indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: