B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-204/2018
Sen t en z a d e l 1 8 genn a i o 20 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Vuille;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con la figlia
C._______, nata il (…),
Costa d'Avorio,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 20 dicembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 15 set-
tembre 2017,
il verbale d'audizione del 20 settembre 2017 con contestuale diritto di es-
sere sentito in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la tratta-
zione della sua domanda d'asilo (di seguito: verbale),
la nascita della figlia C._______ il 23 novembre 2017,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 20 dicembre 2017, notificata il 3 gennaio 2017 (cfr. risultanze proces-
suali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronun-
ciato il trasferimento delle interessate verso l'Italia,
il ricorso del 10 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 11 gennaio 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale le ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione,
alla restituzione degli atti alla SEM per l'esame in Svizzera della domanda
per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Italia; esse hanno al-
tresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
12 gennaio 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Rego-
lamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia
dei criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l'interessata è stata interpellata a D._______ (Italia) il 14 lu-
glio 2017 (cfr. atto A6/1),
che l'insorgente ha confermato tali risultati (cfr. verbale pag. 8),
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che il 9 ottobre 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr.
atto A22/7),
che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine
previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente
riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo
in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata
dalle insorgenti in sede ricorsuale, è di principio data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novem-
bre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri con-
tro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33)
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
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recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che con l'argomento secondo cui le garanzie fornite dall'Italia sarebbero
generiche e prive di concretezza e le circolari e le informazioni inerenti alla
disponibilità di posti su cui la SEM farebbe riferimento sarebbero datate, le
ricorrenti fanno implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno
svizzero la clausola di sovranità;
che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda,
che nell'applicazione della clausola di sovranità, segnatamente per quel
che riguarda l'esistenza di motivi umanitari, la SEM dispone di potere di
apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),
che qualora invece il trasferimento del richiedente nel paese di destina-
zione contravvenga all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola
di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopracci-
tata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non
può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie
individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei
fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali
garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione
dell’art. 3 CEDU,
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che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia ri-
guardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in par-
ticolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 feb-
braio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e con-
crete e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di destinazione e
non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della
CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che le insorgenti sono state rico-
nosciute dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto A29/1),
seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita riguardante solamente
la ricorrente (non essendo la figlia ancora nata); che inoltre, nella comuni-
cazione di riammissione del 19 dicembre 2017, l'Italia ha riportato le gene-
ralità precise delle riccorenti come pure il grado di parentela e le loro date
di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicita-
mente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare
dell'8 giugno 2015 e che le ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto di
D._______ e presentarsi all'«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem),
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui le circolari ita-
liane a cui fa riferimento la SEM sarebbero ormai datate e non contereb-
bero informazioni attuali circa la concreta disponibilità di posti, il discorso
non cambia dal momento che dall'aggiornamento periodico delle liste dei
progetti SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre che l'Italia è continua-
tivamente impegnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. tra le
altre, sentenza del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016 consid. 7.2.1),
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3
CEDU e dell'interesse superiore della bambina,
che le ricorrenti non hanno inoltre dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a prenderle in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
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che esse non hanno neppure apportato qualsivoglia indizio serio e con-
creto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispette-
rebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandole in un paese dove
la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o
da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese,
che, in altre parole, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sa-
rebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene alle ricorrenti sollevare l'eventuale viola-
zione dei diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi
alle autorità dello Stato in questione,
che infine, le ricorrenti non hanno fatto valere l'esistenza di motivi umanitari
ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi1, RS 142.311) e dagli atti non appaiono elementi per ritenere
che l'autorità inferiore non abbia esercitato o abbia esercitato in maniera
arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),
che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non vi è motivo di applicare la
clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clau-
sola di sovranità),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo delle
insorgenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderle in ca-
rico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Du-
blino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che esse non possiedono un'autorizzazione di sog-
giorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
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dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: