B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2049/2019
Sig.
Sen t en z a d e l 2 1 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Yanick Felley,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dal Sig. Massimiliano Minì,
Consorzio SOS Ticino - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 12 aprile 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 4 marzo
2019,
i verbali d’audizione dell’8 marzo 2019 (atto […]) e del 9 aprile 2019 (atto
[…]),
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 16 aprile 2019 ed il parere al
riguardo del rappresentante legale, consegnato alla SEM il giorno se-
guente,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 18 aprile 2019, notificata all’interessato il giorno medesimo (cfr. atto
[…), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l’ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 30 aprile 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo
del quale l’interessato ha postulato l’annullamento della decisione impu-
gnata e l’ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità ed inammis-
sibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente e con prote-
sta di tasse e spese, di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudi-
ziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 1° maggio 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 della legge
sull’asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d’asilo della
SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissi-
bile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il ricorso del 30 aprile 2019 verte unicamente sulla questione relativa
all’esecuzione dell’allontanamento; che di conseguenza la decisione impu-
gnata è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e riguardo alla pronuncia
dell’allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all’esame della
questione contestata relativa all’esecuzione dell’allontanamento,
che in corso di procedura, il richiedente asilo ha ricondotto la sua domanda
di protezione ai problemi incontrati in patria e segnatamente in famiglia a
causa della condizione anatomica del suo organo sessuale; che in partico-
lare egli ha riferito di costanti maltrattamenti ad opera del padre a seguito
del palesarsi di tale deficienza fisica e di scherni diffusi da parte di famigliari
e amici; che le problematiche avrebbero raggiunto un’entità tale da causar-
gli disagi e intenzioni suicidarie, placate unicamente dall’intercedere della
madre, che le sarebbe invece sempre vicina; che per il problema anato-
mico in questione egli sarebbe stato visitato da diversi medici in patria, i
quali gli avrebbero confermato trattarsi di una condizione congenita per la
quale non sarebbero stati possibili interventi; che l’insorgente si sarebbe
sottoposto a controlli sanitari anche in Svizzera; che oltre all'ipoplasia testé
elencata, egli ha fatto presente di un episodio di “mal di cuore” presentatosi
durante la procedura d’asilo e per il quale gli sarebbe stata diagnosticata
una semplice ipotensione arteriosa (cfr. atto […]),
che nella decisione impugnata la SEM non ha riscontrato alcun ostacolo
all’esecuzione dell’allontanamento; che a mente dell’autorità inferiore non
vi sarebbero motivi medici inficianti l’esecuzione del provvedimento né tan-
tomeno la necessità di svolgere ulteriori accertamenti; che l’insorgente sa-
rebbe invero stato visitato da due diversi medici; che il disagio psicologico
causato dalla condizione anatomica precitata e le intenzioni autolesionisti-
che risalirebbero del resto ad un periodo antecedente e sarebbero almeno
in parte da ricondurre alla solitudine; che tali circostanze si potrebbero però
verificare tanto in patria quanto in Svizzera; che ad ogni modo, nel paese
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d’origine del ricorrente sarebbero accessibili varie forme di trattamento psi-
coterapeutico; che quo alla rete famigliare, andrebbe preso atto del fatto
che gli episodi di violenza sarebbero provenuti unicamente dal padre; che
più generalmente, la situazione odierna nelle province irachene controllate
dalle Governo regionale curdo non sarebbe tale da configurare un rischio
concreto per la popolazione autoctona curda; che nell’ARK non prevar-
rebbe una situazione di violenza generalizzata; che l’esecuzione dell’allon-
tanamento sarebbe dunque in linea di massima esigibile; che alla luce di
quanto già esposto non vi sarebbero inoltre motivi personali che permet-
tano di giungere ad un diverso esito; che il ricorrente potrebbe ad ogni
modo avvalersi del sostegno della madre e della sorella, del proprietario
del ristorante nel quale lavorava e di un ulteriore amico,
che nel gravame viene censurata suddetta valutazione; che l’esecuzione
dell’allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esi-
gibile; che alcune affermazioni rilasciate in corso di procedura dall’insor-
gente sarebbero state travisate dall’autorità inferiore; che circa la rete fa-
migliare in patria, egli avrebbe infatti riferito che anche la madre sarebbe
stata vittima delle violenze del padre dopo aver preso le sue difese; che la
sorella non si sarebbe del resto mai schierata al suo fianco ed inoltre vi-
vrebbe a Dohuk; che l’amico citato dall’autorità inferiore rappresenterebbe
inoltre un semplice conoscente e vicino di casa; che non si potrebbe del
resto tralasciare il fatto che il padre dell’insorgente sia stato un guerrigliero
con personalità forte; che l’insorgente ritiene che la SEM non avrebbe ade-
guatamente esaminato l’impatto della sua condizione all’organo sessuale
sulle possibilità di reinserimento in patria in particolare in rapporto alla pe-
culiarità della società curdo irachena; che d’altro canto, il sistema sanitario
esistente nella regione si troverebbe in una situazione precaria ed i costi
delle cure sarebbero posti direttamente a carico dei pazienti; che i tratta-
menti disponibili non sarebbero ad ogni modo equiparabili a quelli dei paesi
europei; che le cure psichiatriche sarebbero state trascurate per molto
tempo; che in considerazione della situazione personale del ricorrente si
giustificherebbe la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per
un nuovo esame dell’ammissibilità e dell’esigibilità dell’esecuzione dell’al-
lontanamento,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile
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(art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-
coli all’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento
(cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in ÜBERSAX/RU-
DIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148,
pagg. 567 seg.),
che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-
vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è motivo di considerare
l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l’esecuzione dell’allontanamento è da con-
siderarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico
nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
che d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica
possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo
dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr,
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile,
che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito
di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
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che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di
Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza gene-
ralizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto
da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza di ri-
ferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che ha attualizzato la prassi
già stabilita dalla DTAF 2008/5),
che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della
regione facente seguito alla guerra civile siriana, alla presenza dello Stato
Islamico nell’Iraq centrale ed alla conseguente esistenza di un importante
numero di profughi interni (Internally Displaced Persons, IDP), i fattori indi-
viduali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem),
che in ossequio a tale giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento è
pertanto di principio ragionevolmente esigibile per gli uomini giovani, di et-
nia curda e celibi che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per
un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare o
di legami con i partiti dominanti in loco (cfr. ibidem),
che in specie il ricorrente proviene da B._______, nella provincia di Dohuk,
dove ha vissuto sin dall’infanzia (cfr. atto A4, pag. 3); che egli è giovane, di
stato civile celibe e dispone di una formazione secondaria completa, oltre
che di un’innegabile esperienza lavorativa,
che il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale (fami-
glia, parenti o conoscenti) oppure di relazioni con i partiti al potere è inteso
a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una situazione di minac-
cia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sosten-
tamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica
risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell’ARK (cfr.
DTAF 2008/5 consid. 7.5.8); che non si tratta invece di analizzare la bene-
volenza dei rapporti con le persone appartenenti a tale rete sociale né di
valutare in termini assoluti quanto sia sensibile la situazione personale del
richiedente asilo in termini di relazioni famigliari,
che su tali presupposti nel caso che ci occupa non sono riscontrabili ele-
menti indicanti un rischio di messa in pericolo concreto per l’insorgente;
che questi, pur avendo fatto menzione di un rapporto difficile con parte dei
famigliari, risulta infatti essere stato in misura di sostentarsi autonoma-
mente sino all’espatrio, tanto da riuscire a racimolare i soldi necessari per
recarsi in Europa; ch’egli ha inoltre a più riprese sottolineato il buon rap-
porto con la madre, che lo ha sostenuto in Iraq e lo sostiene tutt’ora; che
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non priva di nota è anche la vicinanza con il titolare del ristorante nel quale
egli ha lavorato per diversi anni e che ad ad essa sola permette di esclu-
dere un rischio di emarginazione e di mancanza di mezzi di sostentamento
qualora dovesse riproporsi in futuro una tale possibilità di impiego,
che le problematiche mediche e psicologiche addotte non paiono del resto
tali da giustificare un’ammissione provvisoria in Svizzera,
che tali circostanze risultano decisive in termini di esigibilità solo laddove
le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d’origine
(cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che a tal proposito sono da considerarsi
come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente ne-
cessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2011/50,
consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b); che
lo straniero non può invece prevalersi della suddetta disposizione per de-
durre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso gene-
rale alle forme di sostegno mediche suscettibili di ripristinare o mantenere
il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le cono-
scenze mediche non raggiungano gli standard elvetici (cfr. tra le tante, sen-
tenze del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018 e D-3407/2006
dell’8 luglio 2008 consid. 3.1),
che in primo luogo, va osservato come la problematica all’organo sessuale
cui risulta soffrire l’insorgente è una condizione anatomica congenita per la
quale non esistono trattamenti né sono possibili e/o necessari interventi
chirurgici,
che il “mal di cuore” a cui l’interessato ha fatto riferimento in corso di pro-
cedura si è inoltre rivelato un semplice episodio di pressione arteriosa
bassa senza seguiti medici,
che per quanto concerne gli eventuali strascichi psicologici dettati dalla
condizione precitata, v’è inoltre da rilevare che diversamente da quanto
sostenuto nel gravame, nella regione d’origine esistono possibilità di trat-
tamento seppur di un livello non comparabile agli standard svizzeri (cfr.
sentenze del Tribunale E-4517/2017 del 13 agosto 2018 consid. 8.3.2, E-
2904/2014 del 20 gennaio 2016 consid. 7.4)
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da repu-
tarsi esigibile,
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che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta
invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo
paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
che il ricorso va pertanto respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esen-
zione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali è divenuta priva di oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]),
che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento
dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole
e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v’è luogo
di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: