B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2054/2018
Sen t en z a d e l 4 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione della giudice Barbara Balmelli,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), e
B._______, nata il (…), con la figlia
C._______, nata il (…),
Afghanistan,
tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM dell’8 marzo 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 23
marzo 2016 rispettivamente il 12 luglio 2016,
i verbali d’audizione di B._______ del 1° aprile 2016 e del 18 dicembre
2017,
i verbali di audizione di A._______ del 19 luglio 2016 e del 18 dicembre
2017,
i mezzi di prova versati agli atti dai richiedenti nel corso della procedura di
prima istanza,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’8 marzo 2018, notificata agli interessati il 13 marzo 2018 (cfr. atto A49),
con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non ra-
gionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo, per il che la conse-
guente ammissione provvisoria,
il ricorso del 9 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 10 aprile 2018) per mezzo del quale gli insorgenti sono insorti dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo; in su-
bordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuova
valutazione di suddetti aspetti; contestualmente e con protesta di spese e
ripetibili, una domanda volta alla dispensa dal versamento anticipato delle
spese processuali,
lo scritto dei ricorrenti del 23 maggio 2018, con annesso un documento in
lingua straniera (e la relativa traduzione) che attesterebbe il trasferimento
del padre di B._______ in Afghanistan,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
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LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c
e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione dell’8 marzo 2018 e non avendo conte-
stato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiu-
dizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della
vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che viene riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettiva-
mente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento sog-
gettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo,
a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),
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che a tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che B._______, cittadina afghana di etnia Hazara nata e cresciuta in Iran,
ha dichiarato non essersi mai recata nel paese d’origine (cfr. atto A4, pag.
2 e segg.); che nell’ambito dell’audizione sulle generalità ella ha addotto
aver lasciato la regione in quanto il marito sarebbe stato privo di documenti
in Iran e sarebbe stato rimpatriato in due occasioni in Afghanistan (cfr. atto
A16, pag. 8); che nel corso della successiva audizione sui motivi d’asilo
ella ha invece ricondotto la sua fuga dall’Iran agli strascichi di una violenza
carnale da lei subita nell’agosto del 2015 durante il tragitto verso il posto di
lavoro; che in particolare, la richiedente temerebbe la reazione del padre,
che sino a quel momento sarebbe stato all’oscuro dell’accaduto; che in-
vero, una volta venuto a conoscenza dell’episodio, nell’ottobre del 2017,
quest’ultimo avrebbe inviato all’interessata (che si trovava già in Svizzera
da diverso tempo) una serie di messaggi minatori per il tramite di un’appli-
cazione di messaggeria istantanea; che in seguito, il padre sarebbe rien-
trato in Afghanistan (cfr. atto A37, pag. 2 e segg.),
che A._______, a sua volta cittadino afghano di etnia Hazara, avrebbe la-
sciato il suo paese d’origine all’età di cinque anni per stabilirsi in Iran, paese
ove avrebbe vissuto sino al viaggio intrapreso nel gennaio del 2016 alla
volta dell’Europa; che egli sarebbe rientrato nel paese d’origine in sole due
occasioni a causa di un rimpatrio forzato rimanendovi tuttavia in entrambe
le circostanze per un solo giorno; che nel corso dell’audizione sulle gene-
ralità l’interessato ha ricondotto la sua migrazione verso occidente alle dif-
ficoltà riconducibili al fatto di dover vivere senza documenti in Iran; che
nella medesima occasione, egli ha parimenti asserito che la moglie sa-
rebbe un’amante della libertà e che avrebbe subito alcune molestie in pub-
blico (cfr. atto A29, pag. 2 e segg.); che nell’ambito della successiva audi-
zione ai sensi dell’art. 29 LAsi, il richiedente ha dapprima ricondotto l’ab-
bandono della regione all’episodio dello stupro della moglie; che a precisa
domanda circa i suoi motivi a proposito del paese d’origine, l’interessato
allegato di temere ripercussioni a causa delle pregresse attività politiche
del padre, ripercussioni che del resto avrebbero già toccato lo zio paterno,
che sarebbe stato ucciso a seguito di un rapimento ad opera dell’ex partito
politico nel quale militava il padre prima di affiliarsi ad una fazione opposta
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(cfr. atto A38, pag. 2 e segg.); ch’egli sarebbe inoltre stato minacciato di
essere inviato a combattere in Siria dalle autorità iraniane (cfr. atto A38,
pag. 7),
che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto considerato inverosimili
le dichiarazioni di A._______ a proposito dei timori riconducibili all’ex par-
tito del padre; che allo stesso modo, anche quanto asserito da B._______
a proposito del rientro in patria del genitore sarebbe molto dubbio; che
quest’ultima si sarebbe infatti contraddetta asserendo in un primo momento
che questi viveva in Iran e ciò nonostante tale circostanza sia stata alla
base del suo abbandono della regione; che per il resto, gli ulteriori motivi
addotti dagli interessati riguarderebbero il loro soggiorno in Iran e pertanto
non sarebbero rilevanti; che i mezzi di prova versati agli atti non permette-
rebbero inoltre di dimostrare che B._______ sia vittima di persecuzione nel
paese d’origine,
che con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano tale lettura; che a loro dire, in un primo momento
A._______ si sarebbe limitato a menzionare i timori della moglie relativa-
mente al pregresso soggiorno in Iran in quanto avrebbe considerato se-
condarie le vicissitudini riconducibili all’Afghanistan; che invero, egli
avrebbe lasciato intendere che in assenza delle problematiche riguardanti
la moglie sarebbe rimasto in Iran; che quanto allo scarso dettaglio delle
allegazioni, andrebbe tenuto debitamente conto del fatto che tali attività si
sarebbero svolte allorché il ricorrente era ancora un bambino e che visti i
pessimi rapporti con il padre egli non avrebbe ottenuto ulteriori dettagli da
quest’ultimo; che ad ogni modo, l’interessato avrebbe fornito informazioni
di un certo rilievo e le stesse collimerebbero con l’inizio di un periodo di
particolare conflittualità in Afghanistan; che il ricorrente avrebbe del resto
spiegato in modo convincente le ragioni dei suoi timori ovvero i rischi deri-
vanti dalla necessità di farsi rilasciare la Taskara,
che la decisione avversata sarebbe meritevole di annullamento anche in
virtù del fatto che la SEM avrebbe omesso di esaminare i timori del ricor-
rente relativamente ad un possibile trasferimento in Siria per combattere
sotto l’aspetto della teoria della protezione,
che inoltre, quo al ritorno del padre di B._______ in Afghanistan, occorre-
rebbe tenere conto del fatto che quest’ultima si sarebbe immediatamente
corretta quanto al luogo di soggiorno, spiegando che la sua mente era fo-
calizzata sul periodo antecedente; che invero, non si evincerebbe quale
tipo di vantaggio ella avrebbe potuto ottenere modificando artificiosamente
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le sue allegazioni; che del resto, non sarebbe quest’ultima la ragione che
la avrebbe condotta ad abbandonare l’Iran, quanto più la violenza sessuale
subita e la perdita di statuto legale in tale paese,
che da ultimo, i ricorrenti rilevano che la SEM non avrebbe posto in discus-
sione né le allegazioni in merito alla violenza sessuale subita né tantomeno
le minacce del padre; che l’autorità di prima istanza avrebbe però omesso
di esaminare la pertinenza dei timori avverso il padre così come le possi-
bilità di protezione rispetto a tale rischio; che lo stesso apparrebbe concreto
e grave a prescindere dai rimanenti dubbi in merito al luogo di soggiorno
dei quest’ultimo; che su tali presupposti, la ricorrente non sarebbe in misura
di ottenere protezione né dallo Stato afgano né tantomeno da quello ira-
niano,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che infatti, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente
al paese d’origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critè-
res à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Con-
vention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011,
pag. 20, n. 90), occorre anzitutto confermare l’irrilevanza dell’integralità de-
gli eventi svoltisi in Iran ed in particolare dello stupro di cui B._______ sa-
rebbe risultata vittima così come dei timori di A._______ nei confronti di un
suo trasferimento in Siria per prendere parte alla guerra civile,
che la menzione alternativa di cui all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima re-
sidenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l’interessato sia apolide;
che in altri termini, l’esame dei motivi d’asilo di un richiedente non può es-
sere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in
cui quest’ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale
D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1),
che visto quanto precede non giova in specie ai ricorrenti appellarsi ad
un’applicazione della teoria della protezione,
che per di più, i timori relativi alle possibili azioni in Afghanistan del padre
di B._______, non risultano in specie supportati da alcun elemento con-
creto; che risulta invero piuttosto singolare la dichiarata modalità di regi-
strazione e trasmissione del video prodotto, nel senso ch’essa mal si sposa
con la descritta situazione di conflitto interna alla famiglia; che le presunte
minacce proferite da quest’ultimo sembrano infatti esaurirsi in allegazioni
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di parte confezionate per i fini della causa; che inoltre, il documento di viag-
gio iraniano, quandanche autentico, potrebbe semmai attestare che il pa-
dre della ricorrente si sia recato in Afghanistan ma non il suo definitivo rien-
tro in tale paese, che rimane in dubbio; che infatti, le asserzioni della richie-
dente a tal proposito risultano contraddittorie; che a precisa domanda, ella
ha infatti in un primo momento asserito non aver nessun problema partico-
lare nei confronti dell’Afghanistan (cfr. atto A37, D30); che inoltre, al mo-
mento di elencare i famigliari residenti nel paese d’origine, l’interessata ha
omesso ogni riferimento al padre (cfr. atto A37, D26); che per di più, ella
ha in un primo momento affermato che il padre vivrebbe tuttora in Iran (cfr.
atto A37, D49); che è solo in seconda battuta che la richiedente ha asserito
che questi si sarebbe trasferito in Afghanistan (cfr. atto A37, D53); che sia
quel che sia, la versione secondo cui il padre di B._______ sarebbe pronto
a compiere nei suoi confronti atti pregiudizievoli rilevanti in materia d’asilo
in Afghanistan, non risulta convincente,
che infine, come lo ha rettamente concluso l’autorità di prima istanza, i ti-
mori riconducibili alle attività politiche del padre di cui A._______ si è av-
valso relativamente al proprio paese d’origine, si fondano su un racconto
inverosimile; che al riguardo, occorre anzitutto constatare come nell’ambito
dell’audizione sulle generalità l’insorgente non abbia fatto alcun riferimento
a tali vicissitudini, confermando oltretutto a precisa domanda di non aver
avuto alcun problema in Afghanistan con persone, autorità o organizza-
zioni (cfr. atto A29, pag. 8); che invero, nella medesima occasione, il richie-
dente, chiamato espressamente ad elencare quali fossero gli argomenti
che deponevano a sfavore di un suo rientro nel paese d’origine, ha addotto
elementi che nulla avevano a che vedere con quanto poi asserito in se-
guito, e meglio, che temeva di essere visto come una spia iraniana per via
dell’accento (cfr. atto A29, pag. 8); che pertanto, la tesi ricorsuale circa il
fatto ch’egli avrebbe omesso di fare riferimento a tali vicissitudini in quanto
si sarebbe concentrato sui problemi avuti dalla moglie in Iran non risulta
debitamente supportata dagli atti do causa,
che in aggiunta, il narrato del ricorrente a proposito del passato politico del
padre e dell’uccisione dello zio si caratterizza per vaghezza ed impreci-
sione; che il richiedente si è invero limitato ad asserire che il padre sarebbe
stato attivo nel partito Hizb-i-Wahdat, salvo poi combattervi contro per il
conto di un’altra fazione, per il che lo zio sarebbe stato rapito e poi ucciso
da membri del Wahdat (cfr. atto A29, pag. 3 e 5); che tale scarsezza di
dettagli che conferma la tesi dell’inverosimiglianza, non può inoltre essere
spiegata sulla sola base della giovane età al momento dei fatti; che avendo
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il ricorrente vissuto con il padre per lungo tempo, egli avrebbe dovuto otte-
nere informazioni più dettagliate sullo svolgersi degli eventi; che è infatti lo
stesso ricorrente ad affermare di aver appreso dal padre dell’uccisione
dello zio, cosa che mal si sposa con le successive allegazioni secondo le
quali egli non sarebbe in grado di fornire ulteriori dettagli a causa del pes-
simo rapporto con il genitore (cfr. atto A29, pag. 8),
che in conclusioni, nulla lascia presupporre che i ricorrenti corrano il rischio
di essere esposti a trattamenti contrari ai disposti citati nell’evenienza di un
ipotetico ritorno in Afghanistan,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto.
che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: