Corte IV
D-2055/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2055/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
10 febbraio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 e del 13 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 26 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda,
nato a Dohuk. Ha affermato di aver vissuto a Dohuk fino all'età di dieci
anni, e successivamente a B._______ fino al giorno del suo espatrio,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...), in
quanto nel mese di (...) avrebbe trovato una lettera di minaccia da
parte degli islamici indirizzata a lui ed a suo padre, mediante la quale
sarebbero stati intimati a chiudere l'attività dell'officina in cui
lavoravano ed a lasciare il posto, a causa della loro etnia curda,
che, dopo tale avvenimento, il padre dell'interessato avrebbe trovato
un altro lavoro, mentre che l'interessato sarebbe rimasto disoccupato e
nascosto in casa a B._______ fino al giorno del suo espatrio,
che l'interessato sarebbe partito da B._______ in auto munito del suo
passaporto e con un visto turistico per entrare in Turchia. Dal confine,
avrebbe raggiunto in autobus C._______ (Turchia), dove vi avrebbe
soggiornato per 27 o 28 giorni presso il passatore. All'inizio del mese
di (...), l'interessato avrebbe lasciato la Turchia, viaggiando nascosto
su un Tir per circa 5 giorni ed avrebbe poi proseguito il viaggio con un
taxi per circa due ore e mezza fino ad entrare in Svizzera, senza
subire controlli e senza documenti,
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che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, in
occasione della prima audizione del 18 febbraio 2009,
che in occasione dell'audizione federale diretta del 13 marzo 2009 il
ricorrente ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la
sua carta d'identità nonché la fotocopia della lettera minatoria, che gli
sarebbero state inviate via fax,
che, nella decisione del 26 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la
fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce
un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3
LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
secondo cui non avrebbe fatto alcunché per comprovare la sua
identità. In particolare, egli ha ribadito che il passaporto l'avrebbe
consegnato al passatore durante il viaggio d'espatrio, mentre che la
sua carta d'identità, il certificato di nazionalità ed il certificato di
nascita sarebbero rimasti in Iraq. Egli ha fatto valere che già
nell'audizione sommaria avrebbe annunciato il suo impegno a far
pervenire i suoi documenti prima per fax e poi per posta, ma che non
avrebbe avuto il tempo necessario per far arrivare i documenti in
originale, in quanto i suoi familiari non sarebbero in condizioni di farli
arrivare in così breve tempo e considerata altresì la scarsa
organizzazione dei servizi postali iracheni. Il ricorrente ha segnalato
che con qualche settimana in più avrebbe potuto trovare il modo per
far arrivare i documenti in originale e comprovare così la sua buona
collaborazione. Il ricorrente ha addotto inoltre che l'UFM sarebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto
sarebbero necessari ulteriori chiarimenti allo statuto di rifugiato o
all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, il ricorrente ha
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ribadito di aver lasciato l'Iraq, poiché a B._______ avrebbe una vita
difficile a causa della sua etnia curda, e si troverebbe in una situazione
di estrema insicurezza, a seguito delle minacce da parte di alcuni
islamisti. Inoltre, ritenuta la situazione gravemente precaria della sua
zona d'origine, in caso di rientro in Patria la sua vita ed il suo futuro
sarebbero esposti a gravi rischi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri, ritenuto che, sebbene il ricorrente ha sì
presentato una fotocopia della carta d'identità che gli sarebbe stata
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inviata via fax il (...), il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta
d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai
sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1),
che, d'altronde, il ricorrente ha allegato di aver viaggiato da C._______
nascosto in un Tir, il quale avrebbe percorso parte del viaggio su una
nave (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 11) senza
sapere da quale luogo si sarebbe imbarcato e senza sapere quale
itinerario avrebbe effettuato (cfr. ibidem),
che, come rettamente evidenziato dall'UFM, è pressoché impossibile
varcare il confine Schengen senza documenti e senza subire controlli,
che il ricorrente non avrebbe nemmeno saputo indicare da dove
avrebbe proseguito il viaggio in taxi, le targhe del medesimo, nonché
la lingua che avrebbe parlato il taxista con cui avrebbe raggiunto la
Svizzera, senza documenti e senza essersi accorto di aver passato un
posto di frontiera (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag.
11),
che, da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non
può aver viaggiato nelle circostanze descritte,
che - oltre a quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata -
non soccorrono nemmeno l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe stato possibile, nel breve
lasso di tempo accordato dall'UFM, di farsi inviare l'originale della sua
carta d'identità o del suo certificato di nascita o di nazionalità, a causa
delle condizioni della sua famiglia e dei scarsi servizi postali iracheni
(cfr. ricorso pag. 2), allorquando sono passati quasi due mesi da
quando è stato invitato ad esibirli in occasione dell'inoltro della sua
domanda d'asilo,
che il ricorrente ha lasciato presagire di non voler presentare i
documenti in originale, affermando che avrebbe dapprima voluto far
vedere la fotocopia come primo passo e che i documenti non
sarebbero ancora stati spediti al momento dell'audizione del 13 marzo
2009 per paura di essere persi (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo
2009 pag. 3),
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che il ricorrente non ha quindi effetuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa
l'invio dei documenti d'identità in originale da parte dei suoi familiari in
Iraq, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iraq poiché - a causa della sua etnia curda - lui e la sua famiglia
sarebbero stati minacciati da parte dei terroristi di lasciare l'officina
dove lavoravano, nonché di andarsene dalla città ed in quanto non
potrebbero lavorare e vivere in pace (cfr. verbale d'audizione del 18
febbraio 2009 pag. 8-9 e del 13 marzo 2009 pag. 3-4),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
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giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che preme sottolineare che - come rettamente evidenziato dall'UFM - il
contenuto dell'asserita minaccia riportato dall'insorgente in occasione
delle sue audizioni (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag.
8-9 e del 13 marzo 2009 pag. 4) discorda dal contenuto della fotocopia
della lettera minatoria inviatagli via fax, a titolo d'esempio, sia per
quanto attiene alla sostanza della minaccia stessa nonché alla data di
ricezione della lettera minatoria. Infatti, il ricorrente non ha fatto
menzione dell'intimazione, presente nella lettera minatoria, al
pagamento di una qualsivoglia tassa islamica (cfr. ibidem). L'autore del
gravame ha affermato - con non poche titubanze - che la lettera di
minaccia l'avrebbero ricevuta nell'estate 2008, e meglio nel (...), senza
tuttavia sapere la data esatta (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio
2009 pag. 8 e del 13 marzo 2009 pag. 4) mentre che dalla lettera
emergere che essa risale al 5 luglio del 2007 (cfr. agli atti),
che d'altronde il TAF osserva che l'evocata minaccia nonché
l'eventualità di persecuzioni da parte di gruppi terrositici nei confronti
del ricorrente e della sua famiglia a B._______ - a causa della loro
etnia curda - sono assolutamente inverosimili, per i motivi già
evidenziati dall'UFM nella decisione impugnata a cui può essere
rimandato (cfr. decisione dell'UFM del 26 marzo 2009 pag. 3) e
ritenuto - a titolo d'esempio - che l'insorgente ha dichiarato che dal
2002 ovvero da quando avrebbe cominciato a lavorare nell'officina di
suo padre non gli sarebbe successo niente di rilevante (cfr. verbale
d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8) e nemmeno dopo la ricezione
della lettera minatoria fino al suo espatrio (cfr. ibidem pag. 9),
che, vista l'inverosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente a
sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è ragione di ritenere che
l'insorgente non possa ottenere in Iraq, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come inverosimili e altresì non cositutive di persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art.
83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
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immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). In
particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre
province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, dove il ricorrente ha
vissuto dalla sua infanzia fino al suo espatrio ed Erbil, da dove il
ricorrente è originario (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009
pag. 1) - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli
abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni
(DTAF 2008/4 consid. 6).
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di origine curda e di essere nato a Dohuk (cfr. verbale
d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 1) sebbene egli
successivamente si sia contraddetto indicando sul foglio dei dati
personali quale luogo di nascita B._______ (cfr. agli atti A3/2). Egli è
giovane, celibe ed ha dichiarato di aver vissuto a Dohuk dalla nascita e
durante tutti i suoi studi, quindi almeno per 14 anni fino al 2001, prima
con la sua famiglia e poi presso lo zio, dato che i suoi genitori si erano
trasferiti a B._______ dal 1997 (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio
2009 pag. 2-4). Dopo gli studi, a partire dal 2002, l'insorgente ha
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cominciato a lavorare quale fabbro presso l'officina del padre a
B._______ (cfr. ibidem). Secondo le sue dichiarazioni, a Dohuk risiede
ancora parte della sua famiglia, tra cui una delle sue sorelle, lo zio che
l'avrebbe ospitato durante gli studi (cfr. ibidem pag. 9), una zia paterna
(cfr. ibidem, pag. 2), dei cugini (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo
2009 pag. 10) nonché i suoi amici di scuola (cfr. ibidem), a cui egli può
quindi far riferimento in caso di rientro in Patria. Codesto Tribunale
ritiene pertanto adempiuti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità del ricorrente di un
adeguato reinserimento sociale in Iraq ed in particolare a Dohuk -
come rettamente rilevato dall'UFM. D'altronde, il ricorrente ha
affermato che a Dohuk c'è sicurezza per la sua vita, limitandosi ad
allegare con mere e semplici affermazioni di parte che non vi vorrebbe
tornare a causa del lavoro e della sicurezza economica (cfr. verbale
del 13 marzo 2009 pag. 11),
che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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