B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2056/2019, D-2007/2019, D-2083/2019, D-
2189/2019
Sen t en z a d e l 2 1 magg i o 2 01 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nata il (…),
Colombia,
rappresentati rispettivamente dalla Signora Roberta
Condemi, dalla Signora Simona Cautela e dal Signor
Massimiliano Minì,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del
16 aprile 2019 e del 18 aprile 2019 / N (…); del
19 aprile 2019 / N (…) e del 25 aprile 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, la moglie B._______, i figli minorenni C._______ e D._______,
il figlio maggiorenne E._______ e la di lui compagna F._______, tutti citta-
dini colombiani con ultima residenza a Bogotà, sono espatriati il
19 marzo 2019 e sono entrati in Svizzera il giorno seguente. Il 21 marzo
2019 hanno depositato una domanda d'asilo (cfr. verbali di rilevamento dei
dati personali del 28 marzo 2019 di B._______ [N (…), atto A43/6], di
A._______ [N (…), atto A44/7], di C._______ [N (…), atto A45/6], di
E._______ del 29 marzo 2019 [N (…) , atto A12/7] e di F._______ del
29 marzo 2019 [N (…), atto A12/7]).
B.
Sentiti approfonditamente sui motivi d'asilo, i richiedenti hanno allegato di
essere stati oggetto di estorsioni e di minacce di morte. Inizialmente, sol-
tanto E._______, avrebbe avuto dei problemi. Egli infatti, nell'esercizio
della sua attività di vendita di motociclette e pezzi di ricambio sarebbe stato
per diverso tempo vittima di estorsioni. Non riuscendo più a versare le
somme di denaro richieste, ad aprile-maggio 2018 egli avrebbe chiuso l'at-
tività ed avrebbe iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia nella quale la-
vorava anche la madre B._______ Il 15 ottobre 2018 E._______ sarebbe
stato aggredito e ferito con diversi colpi di arma da fuoco mentre rincasava
con la compagna F._______. Per ragioni di sicurezza, dopo le dimissioni
dall'ospedale egli si sarebbe trasferito con la compagna a casa della madre
e del patrigno A._______. Il Ministero pubblico avrebbe inoltre aperto un'in-
dagine in merito all'accaduto ed avrebbe altresì ordinato delle misure di
protezione. Il 19 ottobre 2018, B._______ avrebbe ricevuto una telefonata
minatoria in ufficio. Il 25 ottobre seguente ella sarebbe stata personalmente
minacciata da una persona con un casco in testa mentre si occupava di
alcuni clienti fuori dalla ditta di famiglia. Entrambi gli episodi sarebbero stati
raccontati alle autorità che conducevano le indagini in merito all'aggres-
sione di E._______. Da quel momento, per ragioni di sicurezza, la signora
B._______ non si sarebbe più recata al lavoro. Il 7 novembre ella avrebbe
nuovamente ricevuto due telefonate minatorie. La prima sul telefono cellu-
lare e la seconda sul telefono fisso. La famiglia, figlio maggiorenne e com-
pagna compresi, avrebbe dunque deciso di trasferirsi dalla madre di
B._______. Essi tuttavia, ad inizio gennaio avrebbero ricevuto nuovamente
delle telefonate di minaccia sul telefono fisso. Si sarebbero quindi trasferiti
Medellin dove sarebbero rimasti per due mesi finché ad inizio marzo 2019
A._______ e F._______ sarebbero stati avvicinati da una persona la quale
li avrebbe minacciati identificandosi nel contempo quale membro del "Clan
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del Golfo". Essi avrebbero denunciato l'accaduto alla procura di Medellin
ed avrebbero in seguito deciso di lasciare la Colombia (cfr. verbali d'audi-
zione di A._______ dell'8 aprile 2019 [N (...), A49/17], D38; di B._______
del 9 aprile 2019 [N (...), A54/18], D50; di C._______ del 10 aprile 2019 [N
(...), A55/11]; di E._______ del 12 aprile 2019 [N (...), atto A19/21], D28
segg. e di F._______ del 17 aprile 2019 [N (...), atto A15/21], D34 segg.).
I. Con particolare riferimento a A._______
C.
Il 15 aprile 2019 la rappresentante del signor A._______ ha trasmesso alla
SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa dell'11 aprile 2019.
D.
Con decisione del 16 aprile 2019, notificata il medesimo giorno
(atto A67/1), la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo
rinvio dalla Svizzera ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile.
E.
L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con ricorso del 26 aprile 2019 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 29 aprile 2019) chiedendo, preliminarmente, la
congiunzione della causa con quella della moglie e dei figli ed il trattamento
del ricorso in connessione con quelli del figliastro e della compagna; in se-
guito, l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti
all'autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni; in subordine, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha depositato una do-
manda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione
dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta
di spese e ripetibili.
Al gravame l'insorgente ha allegato una dichiarazione dell'avvocato
G._______, zio materno di E._______.
II. Con particolare riferimento a B._______ e ai figli C._______ e
D._______
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F.
Il 17 aprile 2019 la rappresentante degli interessati ha trasmesso alla SEM
il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 16 aprile 2019.
G.
Con decisione del 18 aprile 2019, notificata il medesimo giorno (cfr.
atto A71/1), la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciato il loro
allontanamento dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
H.
Gli interessati sono insorti dinnanzi al Tribunale con ricorso del
30 aprile 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° mag-
gio 2019) chiedendo, preliminarmente la congiunzione della causa con
quella di A._______ ed il trattamento del ricorso in connessione con quelli
di E._______ e della compagna; in seguito, l'annullamento della decisione
impugnata, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame
delle allegazioni; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria
per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Al-
tresì, essi hanno depositato una domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio
e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
Al gravame gli insorgenti hanno allegato la medesima dichiarazione dell'av-
vocato G._______.
III. Con particolare riferimento a E._______
I.
Il 18 aprile 2019 il rappresentante legale di E._______ ha presentato alla
SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 17 aprile 2019
allegando nel contempo una dichiarazione spontanea rilasciata dall'inte-
ressato.
J.
Con decisione del 19 aprile 2019, notificata il medesimo giorno, la SEM ha
respinto la loro domanda d'asilo, pronunciato il loro allontanamento dalla
Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile.
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K.
L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con ricorso del 2 maggio 2019 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 3 maggio 2019) chiedendo, preliminarmente, la
congiunzione della causa con quella della compagna F._______; in se-
guito, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato; in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore
per nuovo esame delle allegazioni; in secondo subordine, la concessione
dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento. Altresì, egli ha depositato una domanda di con-
cessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese
e ripetibili.
Il ricorrente ha allegato anch'egli la dichiarazione dello zio, l'avvocato
G._______ e degli estratti di atti processuali di alcuni soggetti appartenenti
ad un'organizzazione criminale che agisce su commissione del Clan del
Golfo. La dichiarazione dello zio è stata trasmessa in originale al Tribunale
con scritto del 20 maggio 2019.
IV. Con particolare riferimento a F._______
L.
Il 23 aprile 2019 la rappresentante legale di F._______ ha presentato alla
SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 23 aprile 2019.
M.
L'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con ricorso del 7 maggio 2019 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 3 maggio 2019) chiedendo, preliminarmente, la
congiunzione della causa con quella del compagno E._______ ed il tratta-
mento congiunto con quella di B._______ e di A._______; in seguito, l'an-
nullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità
inferiore per nuovo esame delle allegazioni; in secondo subordine, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha depositato una do-
manda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione
dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta
di tasse e spese. Infine, ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al
ricorso.
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Al gravame l'insorgente ha allegato i medesimi documenti trasmessi dal
compagno.
N.
Il 16 maggio 2019, è stata trasmessa al Tribunale la documentazione me-
dica inerente a D._______.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
1.1 Le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quan-
danche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola
procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n° 3.17).
In specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta
giudizioso congiungere le procedure di B._______ e dei figli C._______ e
D._______ con quelle del marito A._______, del figlio E._______ e della di
lui compagna F._______.
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai
sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e hanno un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle
stesse (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di
esse.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito dei gravami.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
5.
Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto so-
spensivo formulata nel ricorso di F._______, va rilevato che ai sensi
dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato
ritirato dalla SEM. Di conseguenza, la domanda risulta essere senza og-
getto.
6.
6.1 Nei quattro provvedimenti impugnati, la SEM ha in sostanza ritenuto
che non sussisterebbe un nesso tra i fatti narrati ed uno dei motivi elencati
all'art. 3 LAsi. Altresì, ha rilevato che le persecuzioni inflitte da terzi, come
nel caso in disamina, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo poiché i
richiedenti avrebbero avuto la possibilità di rivolgersi alle autorità del loro
Paese – denunciando le minacce subite – ed avrebbero pure ricevuto delle
misure di protezione. Infine, la SEM ha ritenuto che non vi fossero elementi
che permetterebbero di ritenere che le minacce fossero riconducibili al Clan
del Golfo. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna analogia con la sentenza
del Tribunale D-6271/2018 del 18 dicembre 2018.
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6.2 Nei gravami, i ricorrenti sollevano innanzitutto una violazione del diritto
alla difesa ed una valutazione incorretta ed incompleta dei fatti rilevanti da
parte della SEM. Invero, i ricorrenti sarebbero stati sentiti sui motivi d'asilo
da funzionari diversi, le decisioni sarebbero state emesse a distanza ca-
denzata nel tempo e ancor prima della decisione riguardante E._______,
vittima in primo luogo delle estorsioni, delle minacce e delle aggressioni. In
seguito, essi rilevano che per la prima volta nelle decisioni avversate l'au-
torità inferiore avrebbe espresso dubbi in merito alla verosimiglianza delle
allegazioni, mentre la stessa non sarebbe stata né esaminata né conte-
stata in sede di progetto di decisione. Così facendo, i ricorrenti sarebbero
stati privati della possibilità di prendere posizione esaustivamente in sede
di parere su tutti i motivi alla base del ragionamento della SEM. Gli insor-
genti contestano poi le considerazioni dell'autorità inferiore. In particolare,
sarebbero evidenti i legami tra le estorsioni subite da E._______, la suc-
cessiva aggressione e le minacce. A dire dei ricorrenti sarebbe altresì evi-
dente il legame tra le estorsioni, minacce e il Clan del Golfo. Gli avveni-
menti allegati rientrerebbero invero nel modus operandi di tale organizza-
zione criminale. Infine, essi considerano che lo Stato colombiano non sa-
rebbe effettivamente in grado di assicurare una protezione efficace alle vit-
time di gruppi criminali organizzati.
7.
Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi-
nistrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità
competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e
completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su
fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto
quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti
(cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n.
1043, pag. 369 segg.)
8.
8.1 Nel caso in disamina, va anzitutto rilevato che i motivi d'asilo degli in-
teressati risultano riconducibili a quelli di E._______. Egli infatti, ha affer-
mato di essere stato per primo vittima di estorsioni (fino a marzo 2018) e
poi ad ottobre 2018 di un'aggressione nella quale sarebbe stato ferito con
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diversi colpi di arma da fuoco. Soltanto a partire da questo momento, anche
i famigliari avrebbero iniziato ad essere minacciati. Dapprima sarebbe stata
minacciata la madre, ed in seguito le minacce sarebbero state estese agli
altri membri della famiglia ed a F._______. Alla luce di tale fattispecie, la
SEM ha però sorprendentemente dapprima emesso una decisione ine-
rente il patrigno A._______ ed in seguito inerente la madre ed i fratelli. An-
cor più significativo, risulta il fatto che la decisione del signor A._______,
notificata il 16 aprile 2019, sia stata emessa ancor prima che la SEM
avesse redatto la bozza di decisione riguardante E._______, vittima prin-
cipale delle estorsioni, dell'aggressione e delle minacce (la stessa è infatti
stata trasmessa al rappresentante legale solamente il giorno seguente, ov-
vero il 17 aprile 2019). Le medesime considerazioni valgono anche per
quanto riguarda il signor E._______ stesso, invero, la SEM ha deciso di
emettere una decisione negativa (cfr. bozza del 17 aprile 2019), ancor
prima di aver sentito la compagna sui suoi motivi d'asilo. Con tale modo di
procedere, l'autorità inferiore non soltanto ha seguito una cronologia non
corrispondente a quanto suggerito dalla logica dei motivi d'asilo, ma bensì
lascerebbe sottintendere di non aver effettuato una valutazione comples-
siva ed esaustiva della domanda di protezione degli interessati. Invero, non
risulta chiaro come sia stato possibile per la SEM valutare la domanda di
asilo del signor A._______ e della moglie B._______, potenziali vittime di
persecuzione riflessa, ancor prima di aver valutato i motivi d'asilo di
E._______, oggetto primario delle estorsioni e delle minacce. Alla luce di
quanto sopra, un'eventuale emissione cadenzata delle decisioni sarebbe
stata fattibile unicamente se l'autorità inferiore avesse emesso anzitutto la
decisione riguardante E._______.
D'altro canto, il Tribunale, pur essendo conscio del fatto che la scelta del
tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr. DTAF
2017 VI/3 consid. 9.2.3), non può fare a meno di constatare come la trat-
tazione in procedura celere di casi complessi – per la cui definizione si
necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l'apprezza-
mento di molteplici mezzi di prova – non risulti particolarmente indicata,
specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e
contro la quale l'interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre
ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF
2014 6917, 6941 “[...] nella procedura celere sono trattati solo i casi sem-
plici”). Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali
accordate all'insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire giu-
ridicamente liquido l'esito del procedimento.
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8.2 Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta in specie giudizioso re-
trocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e
l'emanazione di nuove decisioni.
L'autorità inferiore è anzitutto chiamata a coordinare le procedure di tutti i
famigliari, valutandone complessivamente le allegazioni. Altresì, essa è
pure invitata a determinare se le minacce e le estorsioni siano effettiva-
mente riconducibili al Clan del Golfo. A tal fine non mancherà di mettere a
confronto le allegazioni di tutti gli interessati – compresa la dichiarazione di
E._______ inoltrata contestualmente al parere sul progetto di decisione –
e di esaminare la dichiarazione dell'avvocato G._______ (trasmessa in ori-
ginale al Tribunale), zio materno di E.______ e gli estratti di atti processuali
di alcuni soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale che agi-
rebbe su commissione del Clan del Golfo, allegati in sede ricorsuale. Infine,
la SEM è tenuta pure a valutare attentamente lo stato di salute di
D._______.
Pertanto, i ricorsi sono accolti e le decisioni della SEM del 16 aprile 2019,
del 18 aprile 2019, del 19 aprile 2019 e del 25 aprile 2019 sono annullate.
9.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d'oggetto.
Ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poiché i
ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a
norma dell'art. 102h Lasi.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. Le decisioni della SEM del 16 aprile 2019, del
18 aprile 2019, del 19 aprile 2019 e del 25 aprile 2019 sono annullate e gli
atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la
pronuncia di nuove decisioni ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono attribuite indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: