Corte IV
D-2059/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2059/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
12 febbraio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 20 febbraio 2009 e del 18 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 27 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.
52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, nato e vissuto ad B._______, C._______ State (Nigeria) fino
al 1999 quando si è trasferito ad D._______ (Nigeria). Sarebbe
espatriato il (...) recandosi a E._______ (Nigeria) e di seguito in Niger,
Algeria, Marocco e in Spania, dove avrebbe trascorso alcuni giorni
prima di venire in Svizzera,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per timore di
essere ucciso da membri di una sociatà segreta, alla quale avrebbe
appartenuto il padre prima di morire nel 1999. Quest'ultimo sarebbe
morto dopo avere confessato di essere responsabile per la morte di
numerose persone. In seguito, i familiari delle vittime avrebbero
incendiato la casa della famiglia dell'interessato e minacciato di
ucciderlo. Inoltre, nel settembre 2008 – e quindi nove anni dopo la
morte del padre – l'interessato sarebbe stato prescelto come suo
erede in seno alla menzionata società segreta e destinato a compiere
tre incarichi per potervi entrare: ogni due anni avrebbe dovuto portare
un teschio umano, avere dei rapporti sessuali con un uomo e
procurare dei capelli e dei pezzi di vestiti di sua madre. L'interessato si
sarebbe rifiutato di compiere tali azioni e, per paura di essere
eliminato dalla società segreta, avrebbe deciso di lasciare il Paese,
che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto dei
documenti d'identità o di viaggio e di avere viaggiato dalla Nigeria alla
Svizzera senza subire controlli,
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 27 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non avere potuto
consegnare alcun documento poiché non avrebbe mai posseduto un
passaporto od una carta d'identità. In passato si sarebbe registrato per
il rilascio di una carta d'identità, la quale, al momento dell'espatrio non
gli era però ancora stata rilasciata. Di conseguenza, gli sarebbe
oggettivamente impossibile consegnare o fare arrivare dei documenti
per posta dal suo Paese d'origine,
che, per di più, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di
procedura - di non potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe
in grave pericolo, ritenuto che sia i membri di una setta segreta, sia i
familiari delle vittima del padre lo avrebbero minacciato,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
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per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha affermato di non avere fatto nulla per procurarsi dei
documenti di viaggio o d'identità (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo
2009 pag. 3),
che l'insorgente ha asserito in un primo momento di non avere mai
avuto né passaporto, né carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 20
febbraio 2009 pag. 4), sostenendo nell'ambito dell'audizione del 18
marzo 2009, di avere fatto una richiesta per ottenere una carta
d'identità nel 2001, la quale non gli sarebbe però ancora stata
rilasciata e di identificarsi in Patria dichiarando semplicemente la sua
origine (pag. 4),
che il ricorrente ha asserito di essere espatriato nel (...) partendo da
D._______ in un taxi o, a seconda della versione, in bus recandosi a
E._______, nel nord della Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 20
febbraio 2009 pag. 7 e verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag.
10),
che, in seguito, l'insorgente avrebbe attraversato il confine con il Niger,
senza subire dei controlli e sarebbe arrivato in un posto a lui
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sconosciuto e senza sapere quali città avesse passando (cfr. verbale
d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 7) oppure, a seconda della
versione, a F._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag.
10). In cinque a sette giorni avrebbe traversato il Niger, proseguendo
per l'Algeria, nuovamente, senza subire controlli alla frontiera,
che il ricorrente ha affermato di avere proseguito il proprio viaggio
dall'Algeria verso il Marocco, andando a G._______ ed in seguito a
H._______, dove una persona lo avrebbe messo in una piccola nave
portandolo in Spagna, in un posto a lui sconosciuto (cfr. verbale
d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 8) o, a seconda delle versioni, a
I._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 11) da
dove avrebbe proseguito in barca (cfr. verbale d'audizione del 20
febbraio 2009 pag. 8) o, a dipendenza della versione, in aereo (cfr.
verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 11), munito di una carta
d'identità falsa, fino a J._______, continuando per un altro posto, dove
avrebbe preso il treno per arrivare a Ginevra (cfr. verbale d'audizione
del 20 febbraio 2009 pag. 8),
che, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato
nelle circostanze descritte,
che, nell'ambito delle audizioni e come già evidenziato, il ricorrente si
è contraddetto in modo palese in merito ad una sua presunta richiesta
di rilascio della carta d'identità in Patria come anche sulle circostanze
dell'espatrio e del suo viaggio verso l'Europa,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria sia per timore
di essere ucciso dai familiari della vittime del padre defunto nel 1999,
sia per paura di essere eliminato dai membri della società occulta per
vendetta di essersi rifiutato di prendere il posto del padre in seno a
tale organizzazione (cfr. gravame pag. 2),
che il ricorrente ha altresì affermato di essere in serio pericolo di vita,
in caso di ritorno in Nigeria,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
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inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in
modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a
lasciare il proprio Paese. A titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in
grado di esporre in modo credibile il significato della sigla della società
occulta (cfr. verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 8) o la ragione
per la quale i membri non lo avrebbero costretto già nel 1999, dopo la
morte del padre, a sostituire quest'ultimo in seno all'organizzazione
(cfr. ibidem),
che, a prescindere dalla manifesta inverosimiglianza dei motivi addotti
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, essi appaiono
palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta
evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza dei fatti
addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere
in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun
problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr.
verbale d'audizione del 18 marzo 2009 pag. 14),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane e può beneficiare in Patria di una rete sociale
(cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 pag. 3),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
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d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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