B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2063/2012
S e n t e n z a d e l 2 4 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Niger, alias
B._______, nato il (…), Libia, alias
C._______, nato il (…), Niger, alias
D._______, nato il (…), Niger
E._______, nata il (…), Sudan, alias,
F._______, nata il (…), Sudan, alias
G._______, nata il (…), Sudan,
H._______, nata il (…),Niger,
I._______, nato il (…), Niger, alias
J._______, nato il (…), Niger,
K._______, nata il (…),
Sudan,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 29 febbraio 2012 / N […].
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Visto
la prima domanda di asilo che i ricorrenti hanno presentato in
data (…) in Svizzera,
la decisione dell'UFM del 18 marzo 2011, mediante la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione
dell'allontanamento degli interessati verso l'Italia,
la sentenza del 27 aprile 2011 del Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) che ha giudicato inammissibile il ricorso inoltrato
dai ricorrenti contro la suddetta decisione,
la seconda domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in
Svizzera in data (…),
i verbali di audizione del 10 febbraio 2011 e 5 ottobre 2011 del richiedente
(di seguito: verbale 1 e verbale 2) e della richiedente (di seguito: verbale
3 e verbale 4),
la decisione dell'UFM del 29 febbraio 2012 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), notificata agli interessati in data 12 aprile 2012, nella
quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione
dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia ed ha constatato che un
eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi,
il ricorso del 18 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato
dinanzi al Tribunale contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i
ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al
rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, alla conces-
sione dell'effetto sospensivo, nonché hanno presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese giudiziarie e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
19 aprile 2012,
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l'avviso di notifica e ricevimento della sentenza dell'UFM pervenuto al
Tribunale in data 19 aprile 2012,
e considerato
che, in virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-
ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UFM concernenti l'asilo possono
essere contestate per rimando dell'art. 105 LAsi, davanti al Tribunale, il
quale statuisce definitivamente, salvo se è stata depositata una domanda
di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
che gli insorgenti hanno il diritto di ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA, RS 172.021]) ed il loro ricorso, inoltrato nella forma (cfr. art. 52 PA) e
nei termini (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) prescritti dalla legge, è ricevibile,
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra nel merito di
una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente o condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un
accordo internazionale,
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
(ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trat-
tamento di una domanda di asilo secondo il Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i
meccanismi di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un Paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; [di se-
guito: Regolamento Dublino II]; art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Anal-
yse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Asso-
ziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.),
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che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III,
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II),
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II),
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1),
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rileva-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
"EURODAC", che i ricorrenti avevano depositato una domanda di asilo a
L._______ (Italia), rispettivamente in data (…) e
(…), ed un'ulteriore domanda di asilo a M._______ (Italia) in data (…)
(cfr. Atti B5/2, B6/2, B7/1 e B8/1),
che il 13 febbraio 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti le rispettive richieste, fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento
Dublino II, volte a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atti B19/5,
B20/5, B21/2),
che queste autorità, non avendo risposto entro il termine di due settimane
a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente ricono-
sciuto la propria competenza (cfr. Atti B22/1, B23/2),
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che i ricorrenti non hanno contestato né di avere depositato una domanda
di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare le loro
domande, limitandosi a dichiarare che in Italia non avrebbero né un lavo-
ro né un alloggio (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 10 e verbale 4, pagg. 5 e 9),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata,
che i ricorrenti ritengono comunque che in Italia non sarebbero garantite,
per i richiedenti l'asilo, le condizioni di esistenza degna per un essere
umano, in quanto tale Paese non sarebbe più in grado di gestire corret-
tamente i flussi di richiedenti l'asilo; che quanto asserito sarebbe docu-
mentato dalle televisioni; che, infine, a causa delle condizioni a cui sareb-
bero destinati i richiedenti l'asilo in Italia, alcuni Stati europei starebbero
rinunciando ad eseguire gli allontanamenti verso l'Italia,
che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al ri-
schio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101),
che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come
della CEDU e della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105),
che non incombe quindi alla Svizzera determinare se gli interessati sa-
ranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti,
che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contrav-
venire alle esigenze dell'art. 3 CEDU,
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di in-
ficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che,
nel loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa
garanzia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li prive-
rebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10
e C-493/10 del 21 dicembre 2011),
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che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sa-
rebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su loro richie-
sta, ai loro bisogni,
che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità
della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non
hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di
vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento,
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003;
di seguito: direttiva accoglienza),
che, d'altronde, la ricorrente ha potuto partorire ben due volte in Italia fa-
cendo capo alle strutture ospedaliere italiane (cfr. verbale 3, pag. 7),
che, infine, i ricorrenti hanno dichiarato non sussistere fatti nuovi rispetto
a quelli descritti nel merito della prima domanda di asilo presentata in
Svizzera conclusasi con il loro allontanamento verso l'Italia (cfr. verbale 2,
pag. 9 e verbale 4, pag. 8),
che incomberà quindi ai ricorrenti di fare valere la loro situazione specifi-
ca e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando vie di diritto adeguate,
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata
(cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e
Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 69, 342-343 e
riferimenti citati),
che, visto quanto citato, non sussiste un rischio personale, serio e con-
creto secondo cui il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sa-
rebbe contrario all'art. 3 CED o ad un altro obbligo derivante dal diritto in-
ternazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata,
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi
e art. 32 lett. a OAsi 1),
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che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questione relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
pag. 645),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata,
che, essendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo in
virtù di quanto precedentemente indicato, la domanda di assistenza giu-
diziaria deve essere respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: