B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2066/2015
Sen t en z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______ nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 marzo 2015 / N […]
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 30 dicembre
2014;
i verbali d'audizione del 9 gennaio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
20 marzo 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già
Ufficio federale della migrazione, UFM) del 27 marzo 2015, notificata
all'interessato il 28 marzo 2015 (cfr. atto A31/1), con la quale detta
Segreteria non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento
nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso del 30 marzo 2015 (timbro del plico raccomandato:
31 marzo 2015; data d'entrata: 1° aprile 2015), nel quale l'insorgente ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo
e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore
conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato
delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 8 aprile 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla
questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
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che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino algerino nato a B._______ e di aver vissuto in Francia
dal 1991 fino alla sua espulsione avvenuta nel 1997 a seguito di una
condanna penale; che egli sarebbe pertanto tornato a vivere nel suo Paese
d'origine e vi sarebbe rimasto fino al 12 aprile 2014, quando sarebbe
espatriato al fine di ricongiungersi con la sua famiglia residente in Francia
(cfr. verbale 1, pagg. 5 e 8; verbale 2, D54, pag. 6); che infatti nel 1992
l'interessato si sarebbe unito in matrimonio con una cittadina francese e
con ella avrebbe avuto cinque figli (cfr. verbale 1, pag. 6); che la famiglia
del ricorrente avrebbe vissuto con lui in Algeria dal 2004-2005 fino al mese
di settembre 2013 (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 8), quando sarebbe rientrata a
vivere in Francia per motivi economici e per la "paura di vivere in una
società sottosviluppata, dove non c'è lavoro e non c'è sicurezza"
(cfr. verbale 2, D47-48, pag. 5);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18
LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una
protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM di ritenere
la sua domanda d'asilo non conforme ai requisiti di legge e,
conseguentemente, di non entrare nel merito della stessa; che egli ha
inoltre sottolineato come il divieto d'entrata pronunciato dalla Francia nei
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suoi confronti costituirebbe una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché gli
impedirebbe di vivere con la sua famiglia residente in suddetto Stato;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che
segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3
LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20) (cfr.
DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva,
nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una
persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione,
la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel
Paese in questione, può essere confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
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che, infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato
al fine di ricongiungersi con la sua famiglia, residente in Francia; che tali
motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella definizione
di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che nel ricorso
l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che oltretutto, a mente di questo Tribunale, l'esecuzione
dell'allontanamento non costituisce nemmeno una violazione
dell'art. 8 CEDU, poiché la famiglia del ricorrente risiede in Francia e non
in Svizzera;
che, per di più, la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone la cui età e lo stato di salute permettano loro, in
caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla
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ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41
consid. 8.3.5 e relativi riferimenti);
che il ricorrente ha vissuto gran parte della sua vita in Algeria dove ha
peraltro frequentato diversi anni di scuola e maturato alcune esperienze
professionali (cfr. verbale 1, pag. 4); che altresì nel Paese d'origine egli
dispone di una buona rete famigliare (cfr. verbale 1, pag. 6); che pertanto
si può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi
riferimenti;);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese
di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: