B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2069/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 marzo 2012 / N […].
D-2069/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, di etnia curda e di religione islamica, è nato a Duhok (Iraq)
dove ha vissuto fino al 2002 o al 2003 per poi recarsi per cinque mesi a
C._______. Egli ha quindi vissuto da ultimo a D._______ prima di
espatriare in data (…) (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2008 [di
seguito: verbale 1], pagg. 1, 2 e 4 e verbale d'audizione del 16
settembre 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 6). Il 5 giugno 2008 ha
presentato domanda d'asilo in Svizzera.
Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, di avere ricevuto nel 2002 delle minacce da parte di alcuni
terroristi a causa della sua etnia curda (cfr. verbale 1, pag. 4), all'incirca
nel 2003. Inoltre, mentre il richiedente si sarebbe trovato in compagnia di
un amico che lavorava per gli americani, dei terroristi avrebbero ucciso
l'amico e rotto un braccio a lui stesso (cfr. verbale 2, pag. 8). Nel 2005,
mentre era al lavoro, dei curdi Shabak sarebbero giunti a casa ferendo il
padre e proferendo minacce (cfr. verbale 2, pag. 10). Nel 2008, il fratello
maggiore, con il quale il ricorrente non intratteneva buone relazioni,
l'avrebbe ferito al braccio a due riprese con delle forbici (cfr. verbale 2,
pagg. 8 seg.); per tutti questi motivi l'interessato avrebbe dunque lasciato
il Paese.
A sostegno della sua domanda di asilo, l'insorgente ha inoltrato il
certificato di nazionalità iracheno e la carta di identità.
B.
Con decisione del 16 marzo 2012, notificata all'interessato in data
21 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migra-
zione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
ciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e
l'esecuzione del medesimo verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibi-
le.
C.
In data 18 aprile 2012 (cfr: plico raccomandato; data d'entrata:
19 aprile 2012), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della
decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con-
D-2069/2012
Pagina 3
cessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spe-
se e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 maggio 2012 ha respinto la
surriferita domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a
versare, entro il 25 maggio 2012, un anticipo di CHF 600.– (art. 63 cpv. 4
e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso
di decorso infruttuoso del termine.
E.
Il 22 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo ri-
chiesto.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribu-
nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dal-
la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in
quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)
non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-2069/2012
Pagina 4
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scrit-
ti.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre-
giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), vi è rilevanza dei mo-
tivi d'asilo, giusta l'art. 3 LAsi, anche in caso di persecuzioni non statali.
Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è
rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le
persecuzioni non statali. Tale protezione può essere offerta dallo Stato o,
D-2069/2012
Pagina 5
a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente pure da
organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente
obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è
appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di prote-
zione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1996 n. 18). Inoltre, l'esistenza di un'alternativa di rifugio interno,
la quale esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato, è data se si
può ragionevolmente e concretamente presumere che la persona perse-
guitata ottenga effettivamente protezione nel luogo di rifugio interno
(cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale ammini-
strativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 8).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le di-
chiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, preci-
se, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (al-
trettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra lo-
ro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla ve-
rosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha dapprima rilevato come le minac-
ce proferite dai terroristi nel 2002 che avrebbero spinto l'interessato e la
sua famiglia a lasciare C._______; l'aggressione dei terroristi avvenuta
nel 2003 nel corso della quale l'insorgente sarebbe stato ferito e l'amico
D-2069/2012
Pagina 6
ucciso; cosi come il ferimento del padre e le minacce proferite dai curdi
Shabak nel 2005, non sarebbero rilevanti in materia di asilo in quanto il
necessario legame temporale e oggettivo con l'espatrio verrebbe meno
poiché il richiedente avrebbe lasciato il Paese solamente diversi anni più
tardi, ovvero nel maggio del 2008. In seguito l'autorità inferiore ha osser-
vato come le dichiarazioni del richiedente sarebbero risultate contradditto-
rie: egli avrebbe inizialmente affermato di avere lasciato C._______ con
la sua famiglia nel 2002 avendo subito minacce dai terroristi, in seguito
avrebbe tuttavia asserito di avere lasciato C._______ per recarsi a
D._______ nel 2002/2003 poiché non riuscivano più a pagare l'affitto.
L'insorgente avrebbe per giunta dichiarato di avere sempre dormito a ca-
sa fino al suo espatrio per poi affermare in seguito che, dopo i fatti del
2005, avrebbe dormito presso la panetteria nella quale lavorava rientran-
do a casa solamente una volta al mese. L'UFM ha inoltre osservato come
nel corso della prima audizione l'interessato non avrebbe neppure accen-
nato né ai fatti del 2005 né ai problemi con il fratello. Secondo l'autorità
inferiore i problemi avuti con il fratello sarebbero in ogni caso difficoltà cir-
coscritte a livello famigliare dalle quali l'interessato potrebbe sottrarsi re-
candosi in un'altra parte nel proprio Paese d'origine. Il fatto di avere la-
sciato il Paese a causa della situazione di generale insicurezza, instabilità
e assenza di lavoro non sarebbe nemmeno rilevante in materia di asilo.
Infine l'autorità inferiore ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
5.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM
affermando innanzitutto che, sebbene alcuni fatti da lui evocati si
sarebbero effettivamente verificati diversi anni fa, sarebbe l'insieme di
questi eventi ad aver reso insicuro e pericoloso l'Iraq, occorrerebbe
dunque effettuare una valutazione globale e non degli eventi presi
singolarmente come fatto dall'autorità inferiore. Il ricorrente ha poi
asserito che non si sarebbe contraddetto nel corso delle differenti
audizioni, infatti avrebbe lasciato Duhok sia per via dei terroristi sia
perché non poteva pagare l'affitto. Per quanto concerne il luogo nel quale
avrebbe dormito prima dell'espatrio afferma che avrebbe fatto solamente
confusione ed ha quindi confermato che avrebbe dormito a casa fino alla
visita dei curdi Shabak dopodiché avrebbe dormito nella panetteria
rientrando a casa una volta al mese. Quo ai problemi riscontrati con il
fratello, l'interessato pur riconoscendo che potrebbe trattarsi di un
problema minore asserisce che questo non gli permetterebbe comunque
di trovare un'alternativa in Iraq. Egli infine considera l'esecuzione
dell'allontanamento inesigibile.
D-2069/2012
Pagina 7
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise af-
fermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigio-
so.
Innanzitutto, il richiedente si è grossolanamente contraddetto circa i moti-
vi per i quali nel periodo 2002/2003 insieme alla sua famiglia avrebbe la-
sciato C._______ dopo solamente cinque mesi per recarsi a D._______;
infatti egli nel corso della prima audizione ha affermato che si sarebbero
trasferiti poiché avrebbero subito delle minacce da parte di alcuni terroristi
a causa della loro etnia curda (cfr. verbale 1, pag. 4), tuttavia, nel corso
della seconda audizione, ha indicato che il trasferimento sarebbe stato
dovuto all'impossibilità di pagare l'affitto troppo elevato (cfr. verbale 2,
pag. 6), senza più menzionare delle eventuali minacce subite. L'allega-
zione ricorsuale secondo la quale in realtà il trasferimento sarebbe dovuto
a entrambi i motivi non risulta pertanto convincente.
Per quanto concerne l'aggressione da parte di alcuni terroristi che l'inte-
ressato avrebbe subito nel 2003 nel corso della quale sarebbe stato ferito
ad un braccio e nella quale un suo amico che lavorava con gli americani
sarebbe deceduto, codesto Tribunale rileva come il racconto sia poco so-
stanziato, privo di dettagli, generale e quindi poco credibile. Peraltro il fat-
to che l'interessato non ne abbia minimamente fatto menzione nel corso
della prima audizione rende la vicenda ancora meno plausibile, non po-
tendo tale evento, se realmente accaduto, risultare di secondaria impor-
tanza già nel corso dell'audizione cantonale.
Ciò vale anche per la visita di alcuni curdi Shabak nel 2005 al domicilio
famigliare nel corso della quale questi avrebbero ferito il padre e proferito
minacce: il ricorrente non ha saputo infatti fornire alcun dettaglio concer-
nente l'avvenimento, limitandosi ad affermare che la madre l'avrebbe uni-
camente avvisato di non rientrare a casa (cfr. verbale 2, pag. 11). L'affer-
mazione secondo la quale in seguito a detto evento l'insorgente avrebbe
dormito nella panetteria nella quale lavorava e sarebbe rientrato a casa
solamente una volta al mese (cfr. verbale 2, pag. 10) contrasta peraltro
l'affermazione precedente secondo la quale avrebbe dormito regolarmen-
te a casa a D._______ fino all'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 5). Anche in
questo caso, il fatto che la vicenda sia stata unicamente menzionata nel
D-2069/2012
Pagina 8
corso dell'audizione federale, contribuisce a rendere la vicenda narrata
poco plausibile.
6.2 Sia come sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle affermazioni
del ricorrente, quo al timore di quest'ultimo di subire delle persecuzioni in
loco da parte dei terroristi a causa degli eventi verificatesi nel 2002 e a
seguito dei quali lui e la sua famiglia si sarebbero trasferiti a D._______,
cosi come il timore dovuto all'aggressione avvenuta nel 2003 e alle mi-
nacce subite nel 2005, non è tanto decisivo come il richiedente l'asilo sia
stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. Lo è per contro
se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista
ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista
ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA
2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag.
27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale
sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi
sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano
impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.).
Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un
lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo di che un nesso temporale
non può più essere ritenuto (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; MARIO GAT-
TIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag.
76; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asyl-
rechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; SA-
MUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asyl-
recht, Berna 1987, pag. 295).
Nella fattispecie, si osserva che tra i fatti allegati, avvenuti rispettivamente
nel 2002, nel 2003 e nel 2005, ed il giorno dell'espatrio, avvenuto diversi
anni più tardi, non v'è più alcun nesso temporale; il ricorrente non è
peraltro stato in grado di motivare per quale ragione avrebbe lasciato il
proprio Paese solamente nel maggio del 2008. Non v'è quindi ragione di
ritenere che quanto narrato abbia rilevanza da un punto di vista della
concessione dell'asilo.
Per quanto riguarda infine i problemi avuti con il fratello, è d'uopo consta-
tare come questi non sono stati menzionati nel corso della prima audizio-
ne sebbene avrebbero avuto luogo nel 2008 poco prima
dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 9), ragione per la quale lo scrivente Tri-
bunale nutre seri dubbi sulla loro veridicità. A prescindere dalla verosimi-
glianza dei suddetti problemi, il ricorrente, curdo ed originario di Duhok,
D-2069/2012
Pagina 9
ha vissuto numerosi anni nella regione, nella stessa vive peraltro una so-
rella (cfr. verbale 1, pag. 2); è dunque ragionevole ammettere che il ri-
chiedente possa sottrarsi alle circoscritte difficoltà famigliari, qualora risul-
tino avverate, recandosi nella provincia nel nord dell'Iraq dove le autorità
sono essenzialmente in grado di perseguire penalmente i responsabili di
atti criminosi. Nelle tre province nord-irachene controllate dall'autorità re-
gionale curda infatti le forze di polizia e di sicurezza sono sufficientemen-
te dotate e ben organizzate, ragione per la quale si può concludere a
l'esistenza di un infrastruttura di protezione funzionante in loco (cfr. sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale E-4646/2009 del
28 dicembre 2011, consid. 6.1 e D-433/2009 del 24 luglio 2009,
consid. 7.3.3). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente inoltre, a
mente di codesto Tribunale nessuna legge o provvedimento locale impe-
disce all'interessato di ritornare nella sua provincia natale. A partire dal
2006, per paura di attività terroristiche, le autorità controllano le persone
di origine non curda richiedendo in principio agli uomini soli, per entrare e
stabilirsi nella provincia di Duhok, una persona che funga da garante; tut-
tavia, premesso che l'insorgente in quanto curdo non è in ogni caso inte-
ressato dalle misure restrittive in questione, nella pratica viene rinunciato
alla richiesta di tale garanzia quando in seguito a chiarimenti appare che
la persona non rappresenta un pericolo (cfr. decisione di principio in vista
di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale D-4935/2007 del
21 dicembre 2011, consid. 9.1 e DTAF 2008/4 consid. 6.6.1).
In conclusione il ricorrente potrebbe trovare una protezione effettiva dalle
minacce del fratello a Duhok, disponendo così di un'alternativa di fuga in-
terna, ciò che conduce qui a non potergli riconoscere la qualità di rifugia-
to.
Infine, l'affermazione secondo la quale l'insorgente avrebbe lasciato il
proprio Paese a causa della situazione generale vigente ed in particolare
a causa dell'assenza di sicurezza e di stabilità e a causa della mancanza
di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 4) è, come facilmente riconoscibile, manife-
stamente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi come rettamente rilevato
dall'UFM nella sua decisione peraltro non contestata su questo punto nel
ricorso.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globa-
le delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha ret-
tamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, ir-
rilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste
dagli art. 3 e 7 LAsi.
D-2069/2012
Pagina 10
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GI-
CRA 1997 n. 27 consid. 4f).
8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
D-2069/2012
Pagina 11
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altre parole,
non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad
un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Iraq è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
D-2069/2012
Pagina 12
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 e
giurisprudenza ivi citata).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'in-
teressato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione ge-
nerale vigente attualmente in Iraq da un lato, e della sua situazione per-
sonale dall'altro.
In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto
modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Duhok,
Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare
un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della
sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la
situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel
centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le
tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo
e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o
conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli è nato
ed ha vissuto a Duhok fino al 2002/2003 (cfr. verbale 2, pag. 6) ossia per
D-2069/2012
Pagina 13
la maggior parte della sua vita. In seguito, dopo un breve periodo a
C._______, ha vissuto a D._______ fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1
e verbale 2, pag. 5). Visto che egli ha vissuto nella medesima regione dal-
la nascita e per lunghi anni è pertanto ragionevole concludere che a Du-
hok egli disponga di una solida rete sociale su cui potrà contare al suo ri-
torno, a Duhok inoltre vive una sorella (cfr. verbale 1, pag. 2). L'insorgen-
te è giovane e celibe ed ha inoltre un'esperienza lavorativa di alcuni anni
in una panetteria (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, il ricorrente non ha, nelle
sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e
nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di
una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In
siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa
autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una pro-
gnosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di
un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione
va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1
D-2069/2012
Pagina 14
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 22 maggio 2012.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2069/2012
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di CHF 600.–, versato il 22 maggio 2012, è computato con le
spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: