B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2083/2016
Sen t en z a d e l 1 2 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Iraq,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 21 marzo 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in data 13
ottobre 2015,
l'audizione sulle generalità del 10 novembre 2015 (di seguito: verbale)
nella quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale
evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo
trasferimento verso la Croazia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 21 marzo 2016, notificata il
31 marzo 2016, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato
il trasferimento dell'interessato verso la Croazia,
il ricorso del 4 aprile 2016 (cfr. timbro del plico: 5 aprile 2016; data d'en-
trata: 6 aprile 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM,
il complemento di ricorso del 7 aprile 2016, inoltrato dapprima via fax, dal
rappresentate del ricorrente, con il quale ha concluso all'accoglimento del
ricorso, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento
dell'istruttoria, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché
ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
7 aprile 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Re-
golamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerar-
chia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
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III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e relativi riferimenti),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che il ricorrente si oppone al trasferimento in Croazia adducendo che la
determinazione dello Stato membro competente sarebbe stata effettuata
basandosi su fattori essenzialmente casuali e discrezionali in quanto i
Paesi aderenti al sistema Dublino attraversati dal ricorrente sono stati
nell'ordine: Grecia, Croazia, Ungheria, Austria e Germania,
che non sarebbe comprensibile il perché la richiesta di informazioni sia
stata inoltrata unicamente alla Germania e alla Croazia e non alla Grecia,
all'Ungheria e all'Austria,
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che inoltre, visto il recente ingresso della Croazia nel sistema Dublino, della
recente adozione di un vero e proprio sistema d'asilo, nonché della smisu-
rata pressione migratoria a cui sarebbero confrontate le autorità croate, la
mancata risposta delle autorità croate alla richiesta di informazioni prima e
alla domanda di riammissione poi, sarebbero da poter probabilmente ad-
debitare ad un'incapacità di gestire un numero troppo elevato di richieste
da parte degli altri Stati membri,
che pur essendo vero che il Regolamento Dublino riguarderebbe primaria-
mente la ripartizione delle responsabilità in materia d'asilo tra gli Stati e
l'eventuale applicazione scorretta delle norme non sarebbe sindacabile dal
richiedente l'asilo, all'interessato dovrebbe comunque essere riconosciuto
il diritto di far valere gli errori nell'applicazione del Regolamento Dublino
che incidano sui suoi diritti, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
che nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente prima di entrare in
Svizzera si trovava in Croazia (cfr. verbale, pag. 6),
che il 24 novembre 2015 la SEM ha presentato una richiesta di informa-
zioni fondata sull'art. 34 Regolamento Dublino III alle autorità tedesche e
alle autorità croate competenti (cfr. atti A8/3 e A9/3),
che le autorità tedesche, con risposta del 7 dicembre 2015, hanno indicato
di non conoscere il richiedente (cfr. atto A13/1),
che le autorità croate non hanno risposto alla richiesta,
che il 13 gennaio 2016, la SEM ha presentato alle autorità croate compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr.
atto A14/1),
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico
entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della do-
manda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che il ricorrente invoca la violazione dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino
III, secondo il quale il richiedente che ha varcato illegalmente, in prove-
nienza di un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, questi è com-
petente per l'esame della domanda d'asilo, poiché sarebbe la Grecia il
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primo Stato membro in cui egli avrebbe varcato la frontiera in modo illegale
in provenienza di un paese terzo,
che tuttavia, l'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III non è direttamente ap-
plicabile ("self-executing" [cfr. su questa nozione DTAF 2010/27 consid. 4-
6]), motivo per cui il ricorrente non può invocarne la violazione,
che va inoltre aggiunto che il Regolamento Dublino III non conferisce un
diritto al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la
trattazione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori
condizioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per
analogia),
che il desiderio che la sua domanda d'asilo sia trattata in Svizzera non ri-
mette in discussione la competenza della Croazia, che resta competente
per l'esame della sua domanda d'asilo,
che in ogni caso, le autorità croate hanno tacitamente accettato la loro
competenza non avendo risposto entro la scadenza del termine di un mese
dalla richiesta,
che infine, attraverso il meccanismo della competenza dello Stato membro
che non risponde alla richiesta entro la scadenza del termine ai sensi
dell'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III, potrebbe condurre a situazioni
in un cui uno Stato membro, di per sé non competente per trattare mate-
rialmente la domanda d'asilo, diventa competente poiché non ha tempesti-
vamente respinto la richiesta; che questo risultato non può essere sosteni-
bile qualora vi sia una violazione dei diritti dell'uomo; che tuttavia, l'unica
soluzione possibile in questi casi costituisce l'applicazione della clausola di
sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III da parte dello
Stato in cui il richiedente soggiorna (cfr. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Ve-
rordnung, Vienna 2014, n. 16 ad art. 22),
che pertanto, la competenza della Croazia è di principio data,
che l'insorgente allega inoltre in sede ricorsuale che la Croazia sarebbe
confrontata con un grandissimo numero di richiedenti l'asilo, ad una situa-
zione di assoluta emergenza e la dovrebbe affrontare con un sistema d'ac-
coglienza di recente costruzione commisurato ad un numero di domande
d'asilo bassissimo,
che tuttavia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
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richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Du-
blino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni
non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Croazia
non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da ca-
renze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano
trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie
di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso
i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09),
che invero, in un rapporto dell'"Asylum Information Database (AIDA)" del
Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (ECRE), risulta che i richiedenti
l'asilo che vengono trasferiti in Croazia nell'ambito del Regolamento Du-
blino, hanno di principio accesso alla procedura d'asilo (cfr. AIDA Country
Report: Croatia, Update di dicembre 2015, cifra 3.2, pag. 27,
hr_update.ii_.pdf > visitato l'11 aprile 2016),
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che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che con l'argomento secondo cui il trasferimento in Croazia violerebbe i
suoi diritti fondamentali e le condizioni d'accoglienza dei ricorrenti l'asilo
sarebbero inadeguate, il ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di
sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente
all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel
merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un
altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,
che senz'altro le condizioni di accoglienza in Croazia non possono essere
identiche a quelle esistenti in Svizzera,
che tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non
sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva proce-
dura,
che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e con-
creto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispette-
rebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove
la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o
da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di es-
sere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegne in violazione della direttiva accoglienza,
che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia,
che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
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che inoltre, la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di
potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che dagli atti
di causa non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia
esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento (art. 106
cpv. 1 lett. a LAsi),
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2 e relativi riferimenti),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
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che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: