B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2096/2014
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 1 aprile 2014 / N (…).
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Visto:
la prima domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
9 giugno 2011;
il ritiro della summenzionata domanda in data 4 agosto 2011;
la domanda d'asilo presentata in Svizzera in data 1° settembre 2011 che
ha riaperto la procedura d'asilo;
la decisione del 15 novembre 2011 dell'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo decretando il trasferimento dell'interessato verso l'Italia;
la seconda domanda d'asilo che il medesimo ha presentato in Svizzera in
data 26 gennaio 2012;
il ritiro di tale seconda domanda d'asilo in data 6 febbraio 2012 con il
quale l'interessato ha dichiarato di voler rientrare volontariamente in
Patria;
la terza domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
1° gennaio 2014;
la decisione dell'UFM del 1° aprile 2014, notificata all'interessato
l'11 aprile 2014 (cfr. atti processuali), mediante la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell' interessato verso
l'Italia;
il ricorso del 16 aprile 2014, inoltrato il 17 aprile 2014 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 22 aprile 2014) dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM, con il quale il ricorrente ha, secondo il senso,
concluso all'annullamento della decisione impugnata;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
23 aprile 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i
criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di
seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013
del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione
del Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti
costituzionali entro il 3 luglio 2015);
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione;
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15);
che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 del
Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento
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non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri);
che, giusta l'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, qualora sia
impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente
designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere
che sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di
seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei
criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa
essere designato come competente;
che, giusta l'art. 19 par. 2 del Regolamento Dublino III sulla la cessazione
delle competenze, la competenza dell'Italia, che era data per la
trattazione della prima domanda d'asilo deposta nello spazio Schengen, è
cessata in quanto l'interessato, ritornando volontariamente in Tunisia
(…) febbraio 2012, si è allontanato dal territorio degli Stati membri per
almeno tre mesi, senza essere titolare di un permesso di soggiorno in
corso di validità rilasciato dall'Italia;
che di conseguenza, giusta l'art. 19 par. 2 secondo comma del
Regolamento Dublino III, la domanda d'asilo presentata in data
1° gennaio 2014 dopo un periodo di assenza di quasi due anni dal
territorio degli Stati membri, è considerata come una nuova domanda e
dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro
competente;
che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione
internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a prendere in
carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il
richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro
(art. 18 par. 1 lett. a del Regolamento Dublino III);
che, giusta l'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, anche se tale esame non gli compete;
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che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che il ricorrente è stato interpellato dalle autorità italiane a
D._______ (Italia) (…) dicembre 2013 e che il giorno successivo gli sono
state rilevate le impronte digitali (cfr. atti A3/1 e A4/2);
che tale circostanza è stata confermata dal ricorrente stesso (cfr. verbale
d'audizione dell'8 gennaio 2014 [di seguito: verbale], pag. 5);
che il (…) gennaio 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 del Regolamento Dublino III
una richiesta, fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, di presa
in carico;
che il (…) marzo 2014, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione dell'art. 10 par. 2
del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25
febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II), recte art. 13 par. 2 del
Regolamento Dublino III; che l'accettazione del trasferimento avrebbe
dovuto basarsi sull'art. 13 par. 1 del Regolamento Dublino III; che,
nonostante ciò, entrambi gli articoli portano all'applicazione degli art. 21,
22 e 29 del Regolamento Dublino III, per il che l'applicazione sbagliata
dell'art. 13 par. 2 del Regolamento Dublino III non lede il ricorrente;
che, quindi, l'Italia ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione
della domanda di asilo in questione;
che il ricorrente non ha contestato di essere stato interpellato in Italia (cfr.
verbale, pag. 5);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo
comma del Regolamento Dublino III);
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
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Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio
1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni;
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L
180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]);
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle
numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr.
segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la
legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la
procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da
concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente
dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che
i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine
(cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09);
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma
del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie;
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderlo carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura;
che inoltre in sede ricorsuale il ricorrente fa valere che non può ritornare
in Italia in quanto l'Italia lo butterebbe in strada e non lo aiuterebbe;
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che, tuttavia, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese;
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di
essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di
vita indegna in violazione della direttiva accoglienza;
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali
da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia;
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale
violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione;
che il ricorrente invoca il proprio stato di salute per opporsi al
trasferimento in Italia; che, infatti l'Italia non si occuperebbe delle persone
e egli non riceverebbe il supporto psicologico/psichiatrico di cui avrebbe
bisogno (cfr. verbale pagg. 7-8 e 10);
che il medesimo fa valere implicitamente che il trasferimento verso lo
Stato di destinazione lo esporrebbe ad un rischio per la sua salute
costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU;
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici
non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno
che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva
prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente;
che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti;
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che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve
provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e
il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la
necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze
di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di
assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva);
che l'insorgente può quindi essere trasferito in Italia; che, del resto non vi
è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in
questione la situazione medica del ricorrente (cfr. art. 31 e 32 del
Regolamento Dublino III);
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di
asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29
del Regolamento Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di
non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF
2010/45 consid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
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trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: