B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2099/2013
S e n t e n z a d e l 7 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Senegal, alias
B._______, nato il (...),
Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 aprile 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data
17 gennaio 2013 in Svizzera;
i verbali di audizione del 25 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 10 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato
l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del
richiedente dalla Svizzera;
il ricorso del 12 aprile 2013 (timbro del plico raccomandato:
15 aprile 2013; data di entrata: 16 aprile 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 17 aprile 2013;
la lettera del ricorrente scritta a mano e intitolata "Réclamation de mes
documents photos", inviata via fax alla Sezione della popolazione del
Cantone Ticino (di seguito: SPOP) il 17 aprile 2013 e inoltrata dalla SPOP
al Tribunale via fax il medesimo giorno;
la decisione incidentale del 18 aprile 2013 con la quale il Tribunale ha in-
vitato il ricorrente a comunicare per iscritto al Tribunale, entro un termine
di 3 giorni a decorrere dalla ricezione della decisione incidentale, se in-
tendesse ritirare il suo ricorso;
il ritorno al Tribunale in data 30 aprile 2013 della citata decisione inciden-
tale, per la quale il primo tentativo di consegna infruttuoso è avvenuto il
19 aprile 2013 (cfr. tracciamento dell'invio giusta il numero di raccoman-
data: [...]);
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale, con decisione incidentale del 18 aprile 2013, ha consta-
tato che la lettera del 17 aprile 2013 sarebbe stata di difficile comprensio-
ne, che dalle dichiarazioni ivi contenute sarebbe sembrato tuttavia che
l'interessato intendesse lasciare la Svizzera il 22 aprile 2013 e che quindi
si sarebbe potuto intendere che gli non avesse più interesse al manteni-
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mento del ricorso; che quindi il Tribunale ha invitato il ricorrente a comu-
nicare per iscritto al Tribunale, entro un termine di 3 giorni a decorrere
dalla ricezione della decisione incidentale (cfr. art. 20 PA), se intendesse
ritirare il suo ricorso, con la comminatoria che, in caso di decorso infruttu-
oso del termine, il Tribunale avrebbe trattato il ricorso secondo l'inserto;
che giusta l'art. 20 cpv. 2 bis PA una notificazione recapitabile soltanto
dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, è reputa-
ta avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di conse-
gna infruttuoso;
che nella fattispecie, la decisione incidentale del 18 aprile 2013 è pertanto
da considerarsi notificata il 26 aprile 2013;
che entro il termine impartito nulla è pervenuto a questo Tribunale;
che quindi il Tribunale decide secondo l'inserto (cfr. art. 23 PA);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino senegalese e di avere
lasciato il Paese a seguito dei problemi avuti con l'esercito; che in un pri-
mo tempo, dal (...), egli stesso sarebbe stato un membro dell'esercito,
mentre il padre avrebbe fatto parte dei ribelli del Movimento delle Forze
Democratiche nel Casamance (MFDC); che nel (...), l'esercito avrebbe
ucciso il padre e la sorella dell'interessato, la quale sarebbe stata prima
anche violentata; che l'interessato avrebbe quindi chiesto al suo coman-
dante spiegazioni sull'accaduto, il quale non avrebbe tuttavia saputo for-
nirgli informazioni precise e anzi lo avrebbe accusato di simpatizzare lui
stesso per il movimento ribelle; che quindi il ricorrente avrebbe lasciato
l'esercito e sarebbe passato al movimento dei ribelli; che nel (...) i militari
dell'esercito lo avrebbero arrestato e messo in detenzione; che l'interes-
sato sarebbe anche stato torturato; che egli sarebbe evaso dalla prigione
il (...) 2009 e in seguito sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 8 e verba-
le 2, pagg. 5-7);
che a sostegno della sua domanda egli ha depositato la sua carta di
membro del MFDC, due fotografie raffiguranti dei militari e una fotografia
raffigurante un soldato chino sul corpo di una donna nuda con (...); che il
ricorrente asserisce che la donna ritratta su questa immagine sarebbe
sua sorella;
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale ha inserito il Senegal nel novero dei Paesi sicuri ai sensi
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dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni presentate
dal richiedente circa i motivi della domanda non sarebbero verosimili; che i
mezzi di prova prodotti non gioverebbero alla causa del richiedente; che
infatti, la carta di membro del MFDC parrebbe grossolanamente
contraffatta; che le due immagini raffiguranti scene di vita militare non
raffigurerebbero alcun evento significativo e non sarebbe nemmeno
possibile riconoscervi il richiedente; che inoltre sarebbe chiaramente
visibile che la fotografia ritraente una donna nuda sia stata modificata
prima della stampa e non vi sarebbe modo di evincere l'identità della
donna; che pertanto non proverebbe nulla; che quindi non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi atti a capovolgere la presunzione
confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente contesta la posizione dell'UFM secondo cui
non vi sarebbero indizi di persecuzione; che, per il fatto di avere combat-
tuto a fianco dei ribelli, sarebbe stato imprigionato e torturato; che egli ri-
badisce la veridicità delle sue allegazioni; che l'interessato contesta an-
che la valutazione dell'UFM secondo cui i mezzi di prova prodotti sareb-
bero stati contraffatti;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di
assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese
di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non
risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei pa-
esi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni
in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta pre-
sunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
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che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure quegli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Senegal nella
lista dei paesi esenti da persecuzioni (cfr. lista 'Safe Countries' ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: ottobre 2012), sussiste di massi-
ma una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che l'UFM è tenuto a entrare nel merito della domanda di un richiedente
proveniente da un Paese figurante nella citata lista se dagli atti emergono
indizi di persecuzione la cui inverosimiglianza non può essere riconosciuta
prima facie ("auf den ersten Blick"; cfr. ibidem, consid. 4 e 6);
che infatti una valutazione materiale dei motivi d'asilo invocati dal richie-
dente non può essere effettuata nell'ambito di una decisione di non entra-
ta nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, ma necessita di una decisio-
ne materiale (cfr. ibidem, consid. 6.2);
che l'incarcerazione e la sottoposizione a tortura in ragione all'appar-
tenenza a un movimento ribelle costituiscono, manifestamente, delle
persecuzioni ai sensi dell'art. 18 e 34 cpv. 1 LAsi;
che il Tribunale, pur ammettendo la presenza di imprecisioni nel
racconto del richiedente nell'indicazione delle date esatte degli
avvenimenti, non ritiene che gli indizi di persecuzione possano nella
fattispecie essere, nel loro insieme, considerati inverosimili sin da un
esame prima facie;
che infatti l'UFM nella sua decisione di non entrata nel merito ha svolto
una valutazione materiale delle allegazioni dell'interessato,
soffermandosi sull'esame della verosimiglianza, esprimendo in questo
modo implicitamente che le allegazioni dell'interessato non erano già
prima facie inverosimili;
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che anche circa i mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene che è a torto
che l'UFM ha giudicato che sin da un esame prima facie questi non po-
tessero provare nulla;
che a titolo di esempio, una delle argomentazioni dell'UFM per ritenere
che la carta di membro del MFDC fosse da ritenere contraffatta, verte sul
fatto che il richiedente, in sede di audizione, non ha saputo fornire le più
elementari indicazioni sul contenuto di tale carta; che tuttavia, mal si ca-
pisce la ragione per cui l'UFM parta dal presupposto che consegnare una
carta contraffatta implichi una minore conoscenza del suo contenuto ri-
spetto alla consegna di una carta autentica;
che anche per quanto attiene alle correzioni e all'uso d'inchiostri differenti
su tale carta, il Tribunale ritiene ciò non possa indurre l'UFM a scartarne
l'autenticità già con un esame prima facie;
che quindi vi sono nella fattispecie degli indizi di persecuzione, i quali non
possono essere considerati prima facie inverosimili;
che, di conseguenza, è a torto che l'UFM non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che visto tutto quanto sopra, il ricorso è accolto, la decisione del
10 aprile 2013 è annullata e gli atti sono trasmessi all'UFM per una valu-
tazione nel merito;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria (art. 65
cpv. 1) è pure divenuta senza oggetto;
che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 10 aprile 2013 è annullata. Gli atti di causa so-
no trasmessi all'UFM per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: