B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2099/2014
S e n t e n z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Pakistan,
patrocinato dall'avv. Pietro Pellegrini,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 marzo 2014 / N […].
D-2099/2014
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
7 novembre 2013;
i verbali d'audizione del 15 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
10 marzo 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
18 marzo 2014, notificata al richiedente in data 21 marzo 2014 (cfr. at-
to A29/1);
il ricorso del 12 aprile 2014 (timbro del plico raccomandato:
17 aprile 2014; data d'entrata: 22 aprile 2014);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 6 maggio 2014 con la quale ha informato il ricorrente di
poter soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e lo
ha invitato a versare, entro il 21 maggio 2014, un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presunte spese processuali;
lo scritto del 15 maggio 2015 con il quale l'insorgente ha presentato
istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
la decisione incidentale del 21 maggio 2014 con la quale il Tribunale ha
respinto suddetta istanza, impartendo all'insorgente un nuovo termine per
versare l'anticipo equivalente le presunte spese processuali;
il tempestivo pagamento dell'anticipo effettuato dal ricorrente il
4 giugno 2014;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
D-2099/2014
Pagina 3
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino pakistano, di religione sciita, nato a E._______ e cresciu-
to a F._______ in Pakistan (cfr. verbale 1, pagg. 2-4);
che sarebbe espatriato dopo essere stato aggredito in quanto sciita ed
avrebbe quindi avuto il timore di fare la stessa fine del padre, a suo dire,
ucciso per motivi d'appartenenza religiosa; che altresì sarebbe espatriato
per costruirsi un futuro (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5);
che a sostegno della sua domanda d'asilo, ha depositato agli atti una co-
pia di un articolo di giornale redatto in lingua straniera in merito all'omici-
dio del padre, copia della denuncia in merito a tale assassinio e copia del-
la registrazione del decesso del padre come pure copia del formulario B
con i nominativi dei membri della sua famiglia;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le di-
chiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il
richiedente si sarebbe contraddetto indicando dapprima d'essere espa-
triato nel 2008 per poi indicare d'aver lasciato il Pakistan il
7 settembre 2011; che in seguito avrebbe affermato d'essere espatriato
nel 2010; che altresì ha indicato di aver subito l'aggressione nel mese del
Ramadan 2010 per poi fornire un'ulteriore data collocando l'asserita ag-
gressione nel mese del Ramadan 2008; che la denuncia dell'aggressione
D-2099/2014
Pagina 4
l'avrebbe sporta nel mese prima del Ramadan 2010 e poi sarebbe stato
condotto in tribunale ed arrestato, mentre in seguito avrebbe indicato di
non essere mai stato portato in tribunale dopo l'arresto; che circa l'asseri-
to mese passato in prigione non sarebbe stato in grado di fornire alcun
dettaglio credibile; che oltracciò, non sarebbe stato in grado di indicare il
momento in cui ha cominciato a ricevere delle minacce di morte, ipotiz-
zando il 2004 o il 2005; che infine, i mezzi di prova sarebbero inadeguati
giacché, anche qualora fossero autentici, confermerebbero unicamente
che il padre sarebbe stato ucciso nel giugno del 1997;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stes-
so verso il Pakistan siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa
l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, l'espatrio sa-
rebbe stato descritto in maniera minuziosa: avrebbe lasciato il Pakistan a
due riprese dapprima nel 2008 e poi nel 2011; che si tratterebbe dunque
di un puro malinteso allorquando avrebbe dichiarato di non essere rien-
trato in Pakistan dopo il 2008; che quo all'aggressione, seppur esposta in
maniera equivoca, non vi sarebbe alcun dubbio sulla sua veridicità; che
ha indicato che il padre essendo stato vittima del gruppo terrorista La-
shkar-e-Jhangvi per motivi religiosi, lo stesso avrebbe, a ragione, un fon-
dato timore di subire parimenti una persecuzione essendo di religione
sunnita (sic!); che l'UFM avrebbe dovuto dunque esprimersi sulla presen-
za di tale gruppo terrorista in Pakistan e in relazione ai motivi d'asilo
dell'insorgente;
che, in conclusione, il ricorrente ha concluso all'annullamento della deci-
sione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla
concessione dell'asilo con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso
include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
D-2099/2014
Pagina 5
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve prova-
re o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qua-
lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una pro-
babilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in parti-
colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convin-
zione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del
contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni de-
vono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più ve-
rosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno
con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglian-
za dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusiva-
mente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consen-
tire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo
di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di proce-
dura sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da ele-
menti consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle con-
getture non fondate su un indizio oggettivo;
che in primo luogo, il suo racconto circa il viaggio d'espatrio è palesemen-
te contraddittorio: egli ha indicato d'essere espatriato nel 2008 e di non
essere più tornato in Pakistan, per poi indicare improvvisamente d'essere
espatriato una prima volta nel 2008 e poi successivamente nel 2011
(cfr. verbale 1, pagg. 4 e 6 seg.); che quo all'aggressione egli ha afferma-
to situarla nel mese del Ramadan 2010 ed interrogato poco dopo sul
momento in cui ha denunciato tale aggressione egli ha sorprendentemen-
te indicato d'aver denunciato tale fatto un mese prima del Ramadan
(cfr. verbale 1, pag. 8); che interrogato su tale contraddizione ha indicato
D-2099/2014
Pagina 6
d'aver sporto denuncia un mese prima del Ramadan e nel mese del
Ramadan sarebbe stato rilasciato dalla prigione (cfr. verbale 1, pag. 9);
che altresì in audizione federale ha indicato che l'aggressione sarebbe
avvenuta nel 2008, per poi indicare che forse era nel 2010 (cfr. verbale 2,
pag. 6); che essendo l'aggressione l'evento scatenante il suo espatrio,
mal si comprende che l'insorgente non sia stato in grado di situarla in
modo coerente nella cronologia degli eventi; che ad ogni modo, ha pure
dichiarato, nella prima audizione, che 15 giorni dopo il suo arresto sareb-
be stato portato in tribunale, mentre in seconda audizione ha indicato che
in tribunale non c'è mai stato (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 9);
che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle conside-
razioni della decisione dell'UFM; che in secondo luogo, l'ipotesi secondo
la quale sarebbe bersaglio del gruppo Lashkar-e-Jhangvi non convince il
Tribunale; che infatti il ricorrente si è limitato a produrre mezzi di prova
per dimostrare che il padre è stato vittima di omicidio nel 1997; che cio-
nonostante e ritenute le contraddizioni sopra esposte non v'è da ritenere,
anche ammettendo la veridicità di quanto accaduto al padre, che lo stes-
so sia bersaglio di tale gruppo essendosi egli limitato ad esporre pure
congetture generali (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 8);
che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, sia aggiunto che nella sentenza del Tribunale D-295/2014 del
3 luglio 2014 (consid. 6) si è concluso che la sola appartenenza religiosa
allo sciismo non è motivo di persecuzione collettiva; che in tale sentenza
la persecuzione collettiva è stata analizzata in relazione alla regione del
Punjab, la quale è testimone di una delle tensioni più importanti tra sunniti
e sciiti (consid. 6.2); che pertanto non v'è motivo di discostarsi da tale
conclusione, non essendovi elementi agli atti per concludere diversamen-
te, per quanto concerne F._______ nella provincia del Sindh;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
D-2099/2014
Pagina 7
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibi-
to, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan nonostante sia tesa non ri-
sulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio naziona-
le;
che egli è giovane ed ha frequentato più di dieci anni di scuola (pur non
ottenendo il diploma) e vanta un'esperienza professionale come venditore
di abbigliamento (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che, inoltre la
madre, i fratelli e gli zii risiedono a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verba-
le 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4); che, pertanto, si può partire dal presup-
posto che abbia un'ottima rete sociale in Patria;
D-2099/2014
Pagina 8
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazio-
ne all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su que-
sto punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 4 giugno 2014
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2099/2014
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente e
computate con l'anticipo versato il 4 giugno 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: