Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2101/2011
Sentenza del 10 maggio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______ alias
B._______ e i suoi figli
C._______
D._______
E._______ e
F._______, Iraq,
ricorrenti,
contro
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il 12 luglio 2010, l'interessata insieme ai suoi figli hanno presentato una
prima domanda d'asilo in Svizzera.
B.
Il 4 novembre 2010, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM)
non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34
cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
con contestuale pronuncia dell'allontanamento degli interessati in Italia,
ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso
non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi.
C.
Il 12 novembre 2010, i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
menzionata decisione dell'UFM.
D.
Con sentenza D-7947/2010 del 22 novembre 2010, il Tribunale ha
respinto il ricorso inoltrato dagli interessati contro suddetta decisione
dell'UFM.
E.
Il 28 marzo 2011, l'interessata insieme ai suoi figli hanno presentato una
seconda domanda d'asilo in Svizzera al Centro di registrazione e di
procedura di G._______ (di seguito: CRP). Contestualmente all'audizione
sulle generalità del 31 marzo 2011 A._______ ha dichiarato di essere
tornata in Svizzera per ricongiungersi con suo marito chiedendo quindi,
secondo il senso, di essere ripartita al Canton Ticino dove risiede suo
marito, H._______, cittadino iracheno che vive a I._______ munito di un
permesso "F" (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2011 [di seguito:
verbale 1], pagg. 3, 10 seg.).
F.
Il 31 marzo 2011, l'UFM ha concesso ai richiedenti in due audizioni
distinte il diritto di essere sentito in merito alla ripartizione cantonale
(cfr. verbali d'audizione sul diritto di essere sentito del 31 marzo 2011
[B 10/1 e B 11/1]).
G.
Con decisione incidentale dell'8 aprile 2011 (notificata il medesimo
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giorno; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha assegnato gli interessati al
Canton Zurigo, conformemente all'art. 27 della LAsi e nel rispetto
dell'accordo sulle proporzioni di ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i
Cantoni, menzionato agli art. 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
H.
Con ricorso dell'8 aprile 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata:
11 aprile 2011), i richiedenti sono insorti contro detta decisione dinanzi al
Tribunale, postulando l'annullamento della decisione impugnata. Hanno
altresì chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo. Inoltre, hanno
prodotto un certificato di matrimonio in lingua araba ed una traduzione in
lingua italiana.
I.
Con ordinanza del 14 aprile 2011 il Tribunale ha sospeso l'esecuzione del
trasferimento nel Cantone assegnato (art. 56 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), in
quanto non era in possesso degli atti dell'autorità inferiore relativi alla
presente causa e quindi non gli era possibile pronunciarsi in merito ad
un'eventuale concessione dell'effetto sospensivo fondato sull'art. 55
cpv. 3 PA. Ha, inoltre, invitato l'UFM ad inoltrare una sua risposta al
ricorso entro il 2 maggio 2011.
J.
Con risposta del 28 aprile 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
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virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra
dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La
decisione d'attribuzione cantonale del richiedente l'asilo giusta l'art 27
cpv. 3 LAsi è una decisione incidentale impugnabile con ricorso distinto
dinanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 LAsi).
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale si avvale della
facoltà di rinunciare ad uno scambio di scritti, disponendo di tutti gli
elementi per pronunciarsi sulla vertenza.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
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della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana, senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così
come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in
modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di
principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla
fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua,
per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano.
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che nel
caso di specie non esisterebbe un diritto all'unità della famiglia di
A._______ con suo marito, poiché non sarebbe stata in grado di provare
una relazione che rientrerebbe nella definizione di famiglia ai sensi
dell'art. 1a lett. e OAsi 1. Inoltre, non avrebbe presentato dei documenti
ufficiali legati all'asserito matrimonio. Di conseguenza, l'UFM ha respinto
la richiesta della richiedente di essere attribuita al Cantone di residenza
del marito e l'ha invece attribuita insieme ai suoi figli al Canton Zurigo.
5.2. Aggravandosi contro detta decisione, i ricorrenti ritengono in
sostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM nella decisione
impugnata, avrebbero consegnato l'originale di un certificato di
matrimonio con relativa traduzione in lingua italiana. Detto documento
sarebbe stato personalmente consegnato dal marito di A._______ agli
addetti alla sicurezza del CRP il 28 marzo 2011, allorquando avrebbe
accompagnato la moglie e i figli affinché depositassero la domanda
d'asilo. Apparirebbe quindi inspiegabile il motivo per il quale l'UFM
afferma di non essere in possesso di alcun documento. Si potrebbe solo
ipotizzare che gli addetti alla sicurezza non abbiano trasmesso a chi di
dovere la documentazione, in quanto nello scritto del 28 marzo 2011
sarebbe già stato menzionato che la ricorrente si sarebbe presentata con
tali documenti (cfr. act. B 5/2). Per tale ragione gli insorgenti sarebbero
solo stati in grado di produrre copie del certificato di matrimonio in arabo
e relativa traduzione in lingua italiano in sede di ricorso.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione incidentale ed ha proposto la reiezione del ricorso. In
particolare, ha osservato che, in merito al supposto legame matrimoniale,
A._______ si sarebbe palesemente contraddetta tra la prima e la
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seconda procedura d'asilo. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dai
ricorrenti in sede di ricorso, l'UFM non disporrebbe tuttora di alcun
certificato di matrimonio in originale. Anche osservando il contenuto della
copia del suddetto certificato con la rispettiva traduzione si noterebbero
varie evidenti contraddizioni con le dichiarazioni fornite dall'insorgente.
6.
6.1. Quanto al merito della causa, giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, il
richiedente può impugnare la decisione d'attribuzione dell'UFM, che
attribuisce il richiedente al Cantone, soltanto per violazione del principio
dell'unità della famiglia, tenuto conto degli interessi degni di protezione
dei Cantoni e del richiedente.
In materia d'asilo si intende per famiglia i coniugi e i figli minorenni ai quali
sono equiparati i partner registrati e le persone che vivono in unione
duratura simile a quella coniugale (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1;
Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 24 consid. 8; art. 1a lett. e OAsi 1).
L'estensione della protezione garantita dal principio dell'unità della
famiglia menzionato all'art. 27 cpv. 3 LAsi non è superiore a quella
derivante dagli art. 44 cpv. 1 e 51 cpv. 1 e 2 LAsi nonché dall'art. 8 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) (cfr. DTAF
2008/47 consid. 4.1).
Al diritto al rispetto della vita privata e familiare, consacrato
all'art. 8 CEDU e – nella stessa misura all'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101) – possono appellarsi principalmente i membri del nucleo familiare in
senso stretto, ovvero i coniugi nonché i genitori e i figli minorenni, i quali
si presuppone abbiano un legame familiare vissuto ed intatto (cfr., fra le
tante, DTF 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261 e relativi riferimenti). Secondo
la giurisprudenza di codesto Tribunale, in conformità a quanto ritenuto
dagli organi di Strasburgo, al di fuori di questo nucleo familiare
tradizionale, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i
rapporti familiari o di parentela tra tutti quelli che potrebbero rivestire un
ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii
e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio
già maggiorenne. In questi rapporti familiari estesi, l'appello al principio
dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero
e vissuto – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della
persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap
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(fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario
un'assistenza permanente (cfr., fra le tante, DTF 129 II 11 consid. 2
pag. 14 e relativi riferimenti).
6.2. Nella fattispecie, come ritenuto dall'autorità inferiore e risultante dalle
carte processuali, l'evocata relazione tra A._______ e il suo presunto
marito H._______ non può essere definita come una coniugale, oppure
una duratura e simile a tale (cfr. GICRA 1993 n. 24 consid. 8b pag. 165),
non potendosi evincere in casu un legame prossimo, vero e vissuto,
conformemente alla giurisprudenza sopra evocata relativa all'art. 8
CEDU. Infatti, dagli atti di causa risulta che i ricorrenti hanno convissuto
con H._______ dal 26 al 28 marzo a I._______, ossia per soli due giorni,
dopodiché si sono trasferiti al CRP di G._______ per presentare la
seconda domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2011 [di
seguito: verbale 1], pag. 3). Inoltre, né nella prima procedura d'asilo, né
durante il loro soggiorno in Iraq gli insorgenti hanno mai vissuto a casa
del presunto marito di A._______. In aggiunta, in occasione della prima
audizione sulle generalità del 20 luglio 2010 la ricorrente ha addotto di
essere vedova dal 2008, precisando di essersi sposata nel 2000 con
J._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2010 [di seguito: verbale
2], pag. 2), mentre nell'audizione sulle generalità del 31 marzo 2011, ha
asserito di essersi sposata nell'ottobre 1999 presso il Tribunale di
K._______ con L._______, di cui ignora il cognome (cfr. verbale 1, pag.
3). Confrontata con tale contraddizione, ella si è limitata a dichiarare di
avere avuto "paura di dire la verità" per il timore di essere rimpatriata (cfr.
act. B 10/1). Inoltre, l'autorità inferiore ha rilevato che durante la prima
procedura d'asilo, l'insorgente ha registrato i suoi figli con il cognome
"M._______", mentre nel corso dell'attuale procedura d'asilo ha dapprima
registrato i suoi figli con il cognome "N._______" allegando poi durante
l'audizione sulle generalità di ignorare i loro cognomi (cfr. verbale 2, pag.
3; act. B 5/2; verbale 1, pag. 4).
Per quanto riguarda il certificato di matrimonio, si osserva che, il
Tribunale non è tuttora in possesso di alcun certificato di matrimonio in
originale. Oltracciò, si rileva che, osservando il contenuto del suddetto
certificato con la rispettiva traduzione, si evincono varie evidenti
contraddizioni con le dichiarazioni fornite dall'insorgente. Infatti, tale
documento è stato emesso dal Tribunale di O._______ il 10 aprile 1999,
nonostante in sede dell'audizione sulle generalità del 31 marzo 2011 la
ricorrente abbia addotto che il suo matrimonio sarebbe stato registrato
presso il Tribunale di K._______ nell'ottobre del 1999 (cfr. copia del
certificato di matrimonio e relativa traduzione in lingua italiana; verbale 1,
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pag. 3). In aggiunta, la data di nascita della stessa apposta sul certificato,
ossia il 1° luglio 1974, non corrisponde a quella da lei dichiarata in sede
delle due audizioni sulle generalità, ovvero il 1° gennaio 1970 (cfr. copia
del certificato di matrimonio e relativa traduzione in lingua italiana;
verbale 1, pag. 1; verbale 2, pag. 1). Infine, non corrisponde la data di
nascita del presunto marito iscritta sul certificato, ossia il 1° marzo 1977,
all'età di 39 anni dello stesso dichiarata dall'autrice del gravame durante
la sua seconda audizione sulle generalità (cfr. copia del certificato di
matrimonio e relativa traduzione in lingua italiana; verbale 1, pag. 3). Di
conseguenza, alla luce del fatto che i ricorrenti non hanno tuttora
consegnato un documento idoneo in grado di comprovare la loro identità,
si può partire dal presupposto che questo documento è stato
confezionato esclusivamente per i bisogni di causa.
In siffatte circostanze, si può quindi senz'altro partire dal presupposto che non vi sia né un legame
matrimoniale, né un rapporto prossimo, vero e vissuto tra gli insorgenti e H._______.
6.3. Da quanto precede, l'attribuzione dei ricorrenti al Canton Zurigo non
lede in alcun modo il principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 27
cpv. 3 LAsi.
7.
Il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
restituzione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.
83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
L.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: