Corte IV
D-210/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 gennaio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-210/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13
novembre 2008 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del [...],
la decisione dell'UFM del 12 gennaio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 gennaio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, d'etnia (...) e di essere membro dal 2005 del movimento
B._______ che combatte il governo della Nigeria,
che, il 22 giugno 2008, durante il tragitto per recarsi al funerale dei
genitori di un compagno membro del B._______, l'interessato -
assieme ad altri membri del suddetto movimento - sarebbe stato
fermato ad un blocco stradale ed arrestato dalla C._______ nigeriana
perché trovato in possesso della sua carta di membro di tale gruppo e
sarebbe stato detenuto per 3 o 4 mesi alla stazione di Polizia centrale
di D._______,
che, durante la detenzione, il ricorrente non sarebbe stato sottoposto
ad alcun interrogatorio e non avrebbe subito alcun processo,
che, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2008, a seguito del decesso di
uno dei detenuti, l'interessato, unitamente ad altri, si sarebbe rivoltato
alla C._______ e sarebbe riuscito a scappare ed a trovare rifugio,
presso suo zio, a E._______,
che l'interessato avrebbe appreso tramite il telegiornale di essere
ricercato,
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che egli sarebbe rimasto tre settimane a E._______ prima di
espatriare definitivamente il 9 novembre 2008,
che, da E._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo fino a
F._______, munito di un passaporto falso nigeriano, il quale riportava il
suo nome e - a seconda delle versioni - la sua fotografia e che gli
sarebbe stato sequestrato all'aereoporto dalle autorità francesi. Dalla
Francia, il giorno dopo, egli avrebbe poi proseguito in treno fino in
Svizzera, ignorando il valico che avrebbe attraversato e senza subire il
minimo controllo,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 12 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché
non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità. Lo
stesso sottolinea di aver posseduto solo la carta d'identità di membro
del B._______, la quale gli sarebbe stata sequestrata dalla C._______
nigeriana, mentre che egli segnala di impegnarsi a far pervenire il
certificato di membro del B._______ che si troverebbe a casa sua in
Nigeria,
che, inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori
chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In
particolare, egli asserisce, da un lato, che l'UFM non ha sviluppato
argomentazioni tali da mettere in dubbio le sue dichiarazioni, e
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dall'altro, adduce che la sua vita - in caso di rientro in Nigeria -
sarebbe in pericolo in quanto, a causa della sua appartenenza al
B._______, egli sarebbe perseguitato per motivi politici e ricercato
dalla C._______. Il di lui fratello, dopo il suo arrivo in Svizzera, lo
avrebbe informato che la C._______ avrebbe affisso dei manifesti con
la sua foto per le strade, nonché diffuso la sua immagine anche alla
televisione,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
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che, d'altronde, non soccorrono l'autore del gravame le semplici
allegazioni secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti ([...]) e non sarebbe
più in possesso del passaporto falso - a suo nome – il quale gli
sarebbe stato controllato e sequestrato dalle autorità francesi
areoportuali ([...]). Tali asserzioni non costituiscono, infatti, ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge, tenuto conto segnatamente che le dichiarazioni del ricorrente
circa il passaporto falso in suo possesso, il sequestro del medesimo,
nonché riguardo alle circostanze della fuga dall'aereoporto francese
sono contraddittorie e inverosimili ([...]),
che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserzione secondo la quale
egli potrebbe impegnarsi a far arrivare il certificato di membro del
B._______ nel più breve tempo possibile (cfr. ricorso pag. 2),
che, peraltro, il ricorrente avrebbe potuto, usando della necessaria
diligenza, rivolgersi ai suoi numerosi famigliari - i quali, come egli
stesso ha dichiarato, risiedono ancora in Nigeria ([...]) - o ad una
rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi inviare o
rispettivamente emettere un documento di viaggio o d'identità,
che, dunque, non v'è ragione di ritenere che se egli avesse davvero
effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente
siffatti documenti, durante tra l'altro tutte queste settimane di
soggiorno in Svizzera, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non é applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi o all'audizione, é accertata la
qualità di rifugiato del richiedente,
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per timore d'essere ricercato dalla C._______ nigeriana a
causa della sua appartenena al movimento B._______,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, l'appartenenza
del ricorrente al movimento B._______ non può essere considerata
verosimile, alla luce delle sue dichiarazioni contraddittorie e
inconsistenti, mediante le quali egli ha tentato senza successo di far
credere alla sua affiliazione, nonché al suo conivolgimento nelle prime
file di tale movimento. A tal proposito, basti rilevare che, malgrado egli
abbia dichiarato di essere "un membro forte" e quindi di avere dei
compiti di capo e di dirigente ([...]), l'insorgente, da un lato, avrebbe
partecipato unicamente 2 volte all'affissione della pubblicità del
B._______ il 5 novembre 2007, ovvero ben più di un anno prima dei
fatti che adduce e durante i tre anni di asserita attività all'interno di
questo movimento ([...]) e dall'altro lato, lo stesso non é stato
nemmeno in grado di fornire in maniera precisa i più elementari e
primordiali dettagli relativi a tale movimento,
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che, inoltre, inverosimile é il racconto circa la detenzione di cui
sarebbe stato oggetto, e rispettivamente le circostanze della sua
liberazione, allorquando egli avrebbe dichiarato semplicemente di
essere riuscito a fuggire, assieme agli altri, "spalancando la porta"
([...]) ciò che non può certo essere il caso, se si fosse effettivamente
trattato di una detenzione nella cella di una prigione e se si fosse
trattato di persone che - come pretende il ricorrente nel suo caso -
sarebbero perseguitate e rischierebbero di essere addirittura uccise
dalla C._______ per la loro appartenenza al movimento B._______
([...]),
che, peraltro, non risulta che l'autore del gravame abbia mai avuto
problemi di sorta con le autorità nigeriane prima dei fatti di cui si
prevale con la sua domanda d'asilo, a causa della sua asserita
appartenenza al B._______, già a partire dal 2005 ([...]). Nemmeno
risulta che i suoi famigliari rimasti in Nigeria ([...]) siano stati
interpellati in merito alle ricerche del ricorrente da parte della
C._______, senonché - come avrebbe dichiarato ed allegato il
ricorrente - tramite un asserito annuncio televisivo ([...]) o dei manifesti
affissi per strada (ricorso pag. 2). Tali allegazioni sono tuttavia rimaste
allo stadio di mero parlato e non corroborate da alcun elemento di
prova,
che, altresì, non v'é motivo, tanto meno considerata l'evocata
inverosimiglianza delle allegazioni addotte, di ritenere che l'insorgente
non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
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l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In
effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun
elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non appare,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che il ricorrente non appare avere fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24),
che, vista segnatamente l'età dell'insorgente nonché la sua formazione
professionale quale meccanico d'auto e la rete sociale di cui dispone
in Patria, e precisamente ad G._______ - dove riesiedono ancora i
genitori, un fratello e tre sorelle ([...]) - l'esecuzione
dell'allontanamento nel suo Paese d'origine appare ragionevolmente
esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
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che, da quanto esposto, l'UFM ha rettamente considerato in
riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di non entrare nel merito della
domanda d'asilo,
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata del 12 gennaio 2009 dell'UFM va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali é divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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