B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2109/2015
Sen t en z a d e l 1 5 o t t ob r e 20 15
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Fulvio Haefeli,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 marzo 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, musulmano sunnita di etnia curda, è nato in Siria a
B._______ nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe
(curdo) e vi avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto il 15 giugno 2014,
eccetto un periodo tra il 2007 e il 2013 passato nei dintorni di Damasco.
Egli ha presentato domanda d'asilo in data 7 luglio 2014 dopo aver rag-
giunto la Svizzera il medesimo giorno, passando dapprima dalla Turchia,
per poi proseguire per mezzo di un TIR e un treno fino in Svizzera ignaro
degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato (cfr. verbale d'audizione del
9 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per evitare di effettuare il servi-
zio militare e a causa della situazione generale di guerra in Siria
(cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.; verbale d'audizione del 22 ottobre 2014 [di se-
guito: verbale 2], pag. 5).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto un man-
dato d'arresto del 10 settembre 2014 emesso per non essersi presentato
al servizio militare.
B.
Con decisione del 5 marzo 2015, notificata al richiedente in data
6 marzo 2015 (cfr. atto A24/1), la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'inte-
ressato dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammet-
tendolo quindi provvisoriamente.
C.
In data 3 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
7 aprile 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza
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di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal ver-
samento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate
tasse, spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 aprile 2015, ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria ed ha invitato l'insorgente a versare, entro
il 4 maggio 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe
stato dichiarato inammissibile. Il 21 aprile 2015 il ricorrente ha tempestiva-
mente pagato il suddetto anticipo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
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Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 5 marzo 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte
a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato
di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30). La diserzione e la renitenza non sono di per sé sufficienti a
fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1; in altri termini alla persona interessata deve essere
riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se in seguito alla sua renitenza
o diserzione abbia a temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai
sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5).
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5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.
6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili e irrile-
vanti le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato:
egli avrebbe fornito dichiarazioni poco circostanziate e contraddittorie circa
il ricevimento della convocazione per il servizio militare e il mandato di ar-
resto. L'interessato non avrebbe saputo rispondere dove si trovava al mo-
mento della notificazione della convocazione, indicando che sarebbe stato
via. Lo stesso vale per il mandato d'arresto, di cui egli non avrebbe saputo
indicare chi della sua famiglia lo avrebbe ricevuto. Per la SEM poi, il man-
dato d'arresto, essendo un documento ottenibile illegalmente, avrebbe un
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valore probatorio esiguo. Considerata l'inverosimiglianza delle allegazioni,
la SEM ha quindi rinunciato a procedere ad un esame approfondito del
documento. Per quanto riguarda i motivi di asilo fatti valere, l'autorità infe-
riore ha indicato che la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe
l'espressione della drammatica situazione generale che vi regna e non sa-
rebbe quindi rilevante in materia d'asilo. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni
dell'interessato non sarebbero né rilevanti né verosimili. Non gli ha pertanto
riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo,
congiuntamente ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera.
6.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi mo-
tivi d'asilo. Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore egli
avrebbe fornito dichiarazioni chiare. Per esempio, egli avrebbe detto che
al momento della ricezione della convocazione egli non sarebbe stato in
casa, bensì all'esterno della sua dimora: egli non avrebbe mai detto di non
sapere dove si fosse trovato. Inoltre trovandosi in Svizzera al momento
della notificazione del mandato d'arresto, sarebbe ovvio non sapere chi ha
ritirato il provvedimento. Circa il mezzo di prova prodotto egli ritiene che
l'autorità inferiore avrebbe dovuto svolgere analisi più approfondite per ac-
certare la validità del documento.
7.
A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore
nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi
d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e
quindi inverosimili.
Innanzitutto il ricorrente non ha effettivamente reso verosimile di essere
stato convocato a svolgere il servizio militare: in un primo momento egli ha
indicato che prima del suo espatrio due agenti militari si sarebbero presen-
tati a casa sua per notificare la convocazione scritta al servizio militare,
mentre nell'audizione federale sui motivi d'asilo egli ha indicato di non aver
ricevuto alcun documento ufficiale dalle forze militari prima del suo espatrio
(cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 7). Solo una volta interrogato al
proposito, il ricorrente ha menzionato l'episodio della visita dei due agenti
militari e in maniera molto confusa (cfr. verbale 2, pag. 7). Non dirada i
dubbi circa la verosimiglianza nemmeno le modalità con le quali sarebbe
venuto a conoscenza del contenuto della convocazione notificata dai due
agenti militari: d'un lato ha indicato di non essere a conoscenza del suo
contenuto poiché non l'avrebbe guardata e, dall'altro lato egli ha indicato di
averla guardata, per poi finalmente concludere di averla guardata senza
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poi leggerla (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 8, 11 seg). Non mag-
giormente verosimili risultano le sue dichiarazioni circa il giorno in cui i due
agenti si sono presentati alla sua dimora. Il ricorrente non ha saputo collo-
care temporalmente la visita degli stessi e fornire dichiarazioni collimanti
sulla sua presenza o meno presso la sua dimora in occasione di tale visita
(cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 7-12). Il fatto poi di aver indicato,
in conclusione dell'audizione federale sui motivi d'asilo, che l'evento scate-
nante l'espatrio è da ricondurre al peggioramento della situazione di sicu-
rezza in Siria senza menzionare il suo timore di essere arruolato (cfr. ver-
bale 2, pag. 10), getta ombra sulla verosimiglianza tutta del racconto
dell'insorgente.
Quo al mandato d'arresto prodotto, oltre a potervi ascrivere un valore pro-
batorio esiguo, così come anche ritenuto dalla SEM, ritenute anche le in-
congruenze relative alle modalità di notifica (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.) e
la relazione con un ordine di entrata in servizio di cui l'insorgente non ha
saputo fornire dettagli (cfr. verbale 2, pag. 6), non si può rimproverare alla
SEM di essersi esentata da un esame più approfondito del documento pro-
dotto.
Ciò posto, questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente consi-
derato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di que-
stione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
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federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 21 aprile 2015
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull'anticipo versato il 21 aprile 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: