Corte IV
D-2110/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, (...),
B._______, (...),
C._______, (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 23 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2110/2010
Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in
Svizzera;
i verbali d'audizione di A._______ del 6 aprile e del 30 giugno 2009;
i verbali d'audizione di B._______ del 24 e del 30 giugno 2009;
le segnalazioni di casi medici riguardanti la signora B._______ perve-
nuti all'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) tra il
10 aprile ed il 3 luglio 2009;
il certificato medico del Dr. med. D._______ del 16 giugno 2009 in cui
si attesta che la signora B._______ è affetta da tubercolosi;
la notifica di nascita della figlia della coppia, C._______, nata il (...) a
Lugano;
lo scritto dell'UFM del 28 dicembre 2009 in cui la richiedente viene
esortata a far pervenire entro il 20 gennaio 2010 un rapporto dello
specialista presso il quale ella è in cura, redatto sulla base del formu-
lario UFM;
lo scritto del Dr. med. D._______ datato 11 gennaio 2010 in cui viene
attestato che, se il decorso clinico radiologico degli espettorati succes-
sivi saranno favorevoli, ed in caso di mancate complicazioni, si potrà
interrompere la terapia a metà gennaio 2010;
lo scritto del Dr. med. D._______ datato 15 gennaio 2010 in cui viene
confermata la sospensione del trattamento e vengono proposti dei
controlli semestrali per la durata di due anni;
la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata ai richiedenti il
24 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 31 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 1° aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 6 aprile 2010;
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gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere originari della Mongolia con ultimo domicilio a
E._______ (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009, pag. 1
[A._______]), e di essere entrambi espatriati in seguito alle accuse di
omicidio rivolte alla signora B._______; che, infatti, ella avrebbe rinve-
nuto, nel negozio in cui era impiegata, il cadavere del guardiano not-
turno e la cassa di registrazione aperta e vuota e sarebbe poi stata
detenuta per oltre quattro mesi nel carcere di F._______ poiché so-
spettata dell'omicidio (cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009,
pagg. 4, 5 e 9 [B._______]); che, durante i mesi di prigionia, la ricor-
rente avrebbe contratto la tubercolosi e delle complicazioni ai reni e
sarebbe dovuta venire ricoverata per una decina di giorni nel (...) (cfr.
ibidem, pagg. 12 e 13); che, infine, essa sarebbe stata rilasciata su
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cauzione il (...) ed in seguito espatriata con il marito il (...) e di essere
quindi giunta con lui in Svizzera in data (...) (cfr. verbale d'audizione
del 24 giugno 2009, pagg. 6 e 7 [B._______]);
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nel-
l'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in mate-
ria d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero contraddittorie ed illogi-
che, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli in-
dizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria; che, infatti, la ricorrente si sarebbe contraddetta in merito alla
propria detenzione e all'esistenza o meno di accuse formali nei suoi
confronti; che, infine, stando agli atti medici, la richiedente non neces-
siterebbe di ulteriori cure antitubercolari, ed il citato controllo seme-
strale potrebbe essere eseguito presso la struttura ospedaliera di
E._______, specializzata in tubercolosi;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei
propri motivi d'asilo, in quanto il loro racconto sarebbe privo di contrad-
dizioni ed unicamente più dettagliato durante le audizioni federali ri -
spetto alla prima audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che essi inoltre so-
stengono di non poter ritornare in patria a causa dei problemi che la ri -
corrente avrebbe con le autorità per un crimine da lei non commesso;
che, infine, visti i problemi di salute della stessa, in particolare di un
sopraggiunto problema al fegato, per il quale ella si dovrà sottoporre a
nuovi accertamenti, un rinvio sarebbe impossibile, non ragionevolmen-
te esigibile né ammissibile;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul -
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, con-
giuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di -
spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
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derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio -
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247);
che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da
parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre -
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censu-
re, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni deci-
sive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur te -
nendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, in particolare, la ricorrente ha, in un primo tempo, dichiarato di
non essere stata accusata formalmente dalle autorità (cfr. verbale
d'audizione del 24 giugno 2009, pag. 5 [B._______]), mentre, in se-
guito, ella ha dichiarato che le avrebbero mostrato un foglio che avreb-
be attestato la decisione del procuratore di prolungare la detenzione
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dell'insorgente, contenente inoltre l'articolo di legge indicante la pena
prevista nel caso in cui essa fosse stata condannata (cfr. verbale d'au-
dizione del 30 giugno 2009, pag. 5 [B._______]); che il ricorrente ha
dichiarato di avere compreso, dall'atteggiamento del poliziotto, che la
moglie si sarebbe dovuta dichiarare colpevole per poter quindi chiude-
re il caso e permetterle di ottenere i documenti – a lei sequestrati al
momento dell'arresto – necessari ad accedere alle cure per la tuberco-
losi (cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009, pag. 8 [A._______]),
senza averne però fatto cenno alcuno durante la prima audizione; che,
inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento atto ad atte-
stare l'arresto od il rilascio su cauzione della ricorrente, e neppure un
articolo di giornale che attesti l'omicidio della guardia; che gli interes -
sati non hanno saputo controbattere a quanto contenuto nella decisio-
ne predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e
comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che, in conclu-
sione, le allegazioni dei ricorrenti non sono state rese verosimili;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongo-
lia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe-
derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvag-
uardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; vista la giovane età e la formazione scolastica di cui entram-
bi hanno potuto beneficiare e ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'a-
silo, si può partire dal presupposto che gli insorgenti dispongano in pa-
tria di una rete sociale, considerato il fatto che la signora B._______
abbia vissuto per oltre due anni a E._______ prima dell'espatrio e che
sua figlia risieda a G._______ dal nonno (cfr. verbale d'audizione del
24 giugno 2009, pagg. 1 e 3, [B.________]); che, inoltre il signor
A._______ ha vissuto dal (...) fino all'espatrio ad E._______, ove lavo-
rava come autista (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009, pagg. 1 e
2 [A._______]);
che, quo ai problemi di salute della signora B._______, a mente di
questo Tribunale non v'è ragione di credere che essa non possa otte -
nere le cure mediche necessarie nel suo paese d'origine, fermo re-
stando che essa non ha, fino ad oggi, inoltrato alcun certificato medico
che attesti i propri problemi al fegato; che, in particolare, per quanto ri-
guarda i controlli semestrali consigliati dal Dr. med. D._______ vi è da
notare che ad E._______ vi è il Centro nazionale di ricerca sulla tuber-
colosi, le epatiti e le malattie infettive presso l'Ospedale universitario
(cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale del 27 otto-
bre 2008, D-4061/2008), conosciuto peraltro dai ricorrenti stessi
(cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009, pag. 8 [A._______]);
che, infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle
cure mediche, il TAF segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiede -
re un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
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che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- ai ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza ai ri -
correnti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H.________ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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