Corte IV
D-2112/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn e Gérald Bovier,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato (...),
B._______, nata (...), alias
C._______, nata (...),
D._______, nata (...),
Serbia,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 febbraio 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2112/2007
Fatti:
A.
Gli interessati, di origine serba, etnia Rom, con ultimo domicilio a
E._______, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Essi
hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere
espatriati per il fatto di essere ricercati in patria da persone apparte-
nenti alla mafia locale. I ricorrenti hanno riferito di non aver subito di -
rettamente delle percosse dalla mafia, né tanto meno di aver avuto
contatti con essa. Tuttavia, essi avrebbero lasciato la Serbia per il ti -
more di essere ricercati dalla malavita posto che la stessa avrebbe già
minacciato e maltrattato il padre della signora B._______ e che, alcuni
e non meglio precisati amici, li avrebbero informati che la mafia li stava
cercando.
B.
Tramite decisione del 20 febbraio 2007 (notificata lo stesso giorno agli
interessati presso il Centro di registrazione di F._______; cfr. risultanze
processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM) ha re-
spinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 21 marzo 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinnanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisio-
ne dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata
con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamen-
te, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'i -
nammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'ori -
gine. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pa-
gamento anticipato delle spese di giustizia.
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 28 marzo 2007, ha autorizzato i ri-
correnti a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha
inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63
cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di-
cembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento
di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
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E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù del-
l'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 del-
la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrati-
va (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF.
In materia d'asilo il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le deci-
sioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31], e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gra-
vame adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
3.
3.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
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to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili non-
ché sbrigative e generiche le allegazioni dei richiedenti concernenti i
loro motivi d'asilo. In particolare, non sarebbero stati in grado di ren-
dere verosimili l'inizio della presunta persecuzione da parte della ma-
lavita locale, i motivi della stessa e la richiesta di intervento alle autori -
tà locali. Tutte questioni per le quali sono state fornite più versioni dif -
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ferenti le une dalle altre. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sa-
rebbe ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, gli insorgenti affermano anzitutto, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che le loro allegazioni sarebbero non solo prive
di contraddizioni degne di nota, ma anche precise, dettagliate e rile -
vanti. In particolare, le incongruenze emergenti dai verbali circa l'inizio
della persecuzione mafiosa non sarebbero delle contraddizioni bensì il
frutto di semplice confusione, posto che entrambi i coniugi hanno fatto
riferimento a tre/quattro mesi prima dell'espatrio rispettivamente un
mese prima dello stesso. Per quanto concerne la richiesta di intervento
alle autorità locali, che sarebbe avvenuta una volta di persona e una
volta via telefono da parte del signor A._______, gli insorgenti ritengo-
no che egli avrebbe dimenticato di farne riferimento nel corso della pri -
ma audizione per una dimenticanza, mentre che la signora B._______
non fosse al corrente della circostanza. Quo ai motivi della presunta
persecuzione i ricorrenti non hanno allegato nulla, se non il fatto che il
padre di B._______ sarebbe stato vittima di molestie da parte della
mafia e dunque, pure loro, avrebbero ragione di temere ripercussioni. I
ricorrenti concludono che la decisione impugnata si fonda su un ac-
certamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e
che pertanto, essendo esposti al rischio di persecuzioni da parte della
mafia presente sul territorio serbo, un loro rinvio in Serbia sarebbe
inammissibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.
5.
5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti
non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a soste-
gno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ra-
gion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In pri-
mo luogo, stando a quanto allegato dai ricorrenti, essi sarebbero ricer -
cati dalla mafia. Gli interessati fondano le loro dichiarazioni su suppo-
sizioni personali, derivate dal fatto che il padre della signora
B._______ sarebbe stato vittima di maltrattamenti da parte della mala-
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vita locale. Dette congetture troverebbero ulteriore conforto nelle noti-
zie ricevute da alcuni amici residenti a G._______, i quali avrebbero
informato i qui ricorrenti di essere ricercati, appunto, dalla mafia. Sia
come sia, fino al momento del loro espatrio, i ricorrenti non hanno mai
avuti problemi con nessuno, né alcun contatto diretto o indiretto con la
mafia. In secondo luogo, non si può non rilevare che le dichiarazioni
fornite dai ricorrenti in sede di audizione sui motivi della domanda di
asilo sono spesso contrastanti e imprecise. A tale proposito, basti pen-
sare alle contraddizioni di cui si è già detto in precedenza circa l'inizio
delle supposte persecuzioni e le richieste d'aiuto presso le autorità lo-
cali (cfr. verbali di audizione di A._______ del 25 gennaio 2007, pag. 5
rispettivamente del 8 febbraio 2007, pagg. 2 e 3; verbali di audizione di
B._______ del 25 gennaio 2007, pag. 4, rispettivamente del 8 febbra-
io 2007, pag. 2). Queste risposte sono da considerare generiche ed in-
verosimili. In altre parole, v'é ragione di concludere che i motivi fatti va-
lere dai ricorrenti nell'ambito della procedura in esame sono, come fa-
cilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza,
non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente conside-
rato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
A ciò aggiungasi, peraltro, che i ricorrenti non hanno saputo spiegare il
motivo per cui sarebbero il bersaglio della mafia, nonché degli evocati
avvenimenti di cui è stato vittima il padre, e più in generale la famiglia,
della signora B._______. Infatti, si sono limitati a far riferimento in ma -
niera del tutto generale alla loro appartenenza etnica quale causa
principale (verbale d'audizione di A._______ del 8 febbraio 2007
pag. 5) e, alla luce delle considerazioni sopraesposte, non sono chia -
ramente stati in grado di far valere in maniera coerente e precisa i fatti
addotti.
5.2 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Pae-
se, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di
sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché
spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di
rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origi -
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ne di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che
può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo
sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n.
15 pagg. 107 e segg.).
5.3 Secondo le informazioni a disposizione del TAF e la sua pratica
costante, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom non giustifi -
ca il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere espo-
sti a persecuzione o pregiudizi. Benché i membri di questa minoranza
etnica siano frequentemente vittime di soprusi o altre ingiustizie da
parte di terzi o autorità locali, non si può considerare che i Rom di Ser -
bia siano vittime di atti sistematici di violenza o di gravi discriminazioni
per il solo fatto della loro origine o che vi sia il rischio di che lo siano in
futuro. A tal proposito, a titolo di esempio, si rileva che i genitori del si-
gnor A._______, pur vivendo nella stessa regione, non hanno mai avu-
ti problemi con la mafia. A ciò si aggiungono gli sforzi ed i programmi
messi in campo dalle autorità serbe allo scopo di migliorare le condi-
zioni di vita, di lavoro e di alloggio della comunità Rom (cfr. decisione
del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Inoltre, va detto che la Ser-
bia ha preso, nel giugno 2008, la presidenza del Decennio per l'inte-
grazione dei Rom. Essa ha annunciato che la sua priorità è quella di
legalizzare gli accampamenti dove vivono i Rom e di operare nella pre-
venzione alla discriminazione nell'insegnamento di questi ultimi. Dei
corsi opzionali di lingua Rom sono stati organizzati in luglio negli stabi -
limenti scolastici. Secondo informazioni convergenti ed emanate da
fonti affidabili, le autorità giudiziarie o di polizia serbe non rinunciano,
di regola, a perseguire gli autori di sevizie ed estorsioni commesse nei
confronti di membri di minoranze etniche, né tollerano o avvallano tali
modi di agire.(cfr. sentenze del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009;
E-4666/2006 del 27 marzo 2009, consid. 2.2, pag. 7. et consid. 4.3.2.1
pag. 10; E-2506/2007 et E-2512/2007, entrambe del 26 gennaio 2009).
Ciò stante, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano insistito presso le
autorità serbe affinché esse li proteggessero e difendessero i loro dirit -
ti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia. Pertanto non si può
ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinun-
ciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo.
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Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le
procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri
diritti presso le autorità competenti.
5.4 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni dei ricorrenti circa le asse-
rite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria sono da ritenersi
palesemente inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere
che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti. In
conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori
elementi di inattendibilità del racconto reso dagli insorgenti, questo Tri-
bunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazio-
ni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previ -
ste dall'art. 7 LAsi.
5.5 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti -
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci -
sione impugnata va confermata.
6.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
7.
7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262).
7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultima non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
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LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-e -
conomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
7.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesi -
gibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situa-
zione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro si -
tuazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF os-
serva nondimeno che in Serbia ([E._______]) non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale. I ricorrenti sono di origine Serba, etnia Rom, e provengono da
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E._______, nei pressi di G._______. Trattandosi di membri di minoran-
ze etniche nella regione, in particolare i Rom, il TAF rileva che essi, mal-
grado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'ugua-
glianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in
particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua pota-
bile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e
della salute. Di fatto, un gran numero di Rom vivono in condizioni di gran-
de povertà – soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio –
e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali
difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ri-
torno da un soggiorno in un paese occidentale. I Rom non sono, inoltre,
completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione
del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). In casu, i ricorrenti risiedono
in Svizzera ininterrottamente dal mese di gennaio 2007 data alla quale
hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di soli tre anni dal
loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolar-
mente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto che i ri-
correnti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una ampia rete fa-
migliare e di conoscenze in loco. Quanto alla situazione personale degli
insorgenti, si rileva che il signor A._______ ha esperienza quale lavorato-
re nei campi e come operaio, lavori che svolgeva prima di espatriare dalla
Serbia. Inoltre, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, pre-
teso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'am-
missione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'uf-
ficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza degli au-
tori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'au-
torità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origi-
ne. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto eviden-
ziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per for-
mulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'ori -
gine.
7.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei me-
desimi è un elemento che deve essere preso in considerazione
(cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e decisione del TAF D-
6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo
è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto,
vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista
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dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e
seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da
un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comporta-
re l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia
(cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998
n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).
7.5.1 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno una figlia di 5 anni. Il TAF è
cosciente delle difficoltà che D._______ potrebbe incontrare al suo
ritorno in Serbia. Tuttavia, ella, nonostante gli ultimi tre anni vissuti in
Svizzera, vista la giovane età, è ancora impregnata del contesto
culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la sua
reintegrazione nel Paese d'origine sarà senz'altro facilitata. Inoltre, si
rileva che D._______ non ha ancora raggiunto l'età della
scolarizzazione obbligatoria. Ciò significa, da un lato, che il distacco
non risulterà eccessivamente traumatico non avendo ella cominciato a
frequentare le scuole in Svizzera, e dall'altro, che potrà iniziare e
seguire tutto il suo percorso formativo una volta ritornata in patria.
Inoltre, in questi anni, ha senz'altro potuto apprendere la lingua parlata
dai suoi genitori, che potrà poi imparare a scrivere con la
frequentazione delle scuole nel proprio Paese d'origine.
A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che
l'allontanamento di D._______ verso la Serbia, non rappresenta per lei
uno sradicamento completo che potrbbe pregiudicare il suo equilibrio
e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera
non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai
diritti del fanciullo (RS 0.107).
7.6 Ciò stante, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio
personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di
allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in
relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del -
l'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18.
Pertanto, l'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragio-
nevolmente esigibile e, dunque, ammissibile.
Pagina 11
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8.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usan-
do della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario
al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione confermata.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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D-2112/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del
ricorso del 21 marzo 2010, per corriere interno; in copia);
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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