B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2112/2017
Sen t en z a d e l 1 7 g e nn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 9 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino afghano di etnia tagica con ultimo domicilio a
B._______, in provincia di Baghlan, ha lasciato il proprio paese d’origine
all’inizio del 2015 recandosi dapprima in Pakistan ed in seguito in Iran.
Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l’interes-
sato ha depositato una domanda d’asilo presso il Centro di registrazione e
di procedura di Chiasso il 19 gennaio del 2017 (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.).
Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato, in sostanza e
per quanto qui di rilievo, di aver avuto dei problemi con dei parenti a causa
di alcuni terreni lasciatigli in eredità dal padre. Questi, pur non essendo
riusciti a fargli del male direttamente, avrebbero già assassinato il padre e
minaccerebbero ora lui ed il fratello di ulteriori atti pregiudizievoli. Per le
medesime ragioni, l’interessato avrebbe denunciato le persone in que-
stione alle autorità per ben sette volte. Le forze di sicurezza avrebbero
quindi cercato di arrestarle, salvo desistere a seguito della loro fuga. Dal
canto suo, il richiedente asilo avrebbe avuto gli ultimi contatti con queste
persone all’età di diciotto anni. Successivamente egli avrebbe fatto do-
manda per integrare l’esercito afgano. Dopo essersi recato a Mazar-i Sharif
per svolgere l’addestramento, l’interessato sarebbe stato assegnato alle
truppe di soccorso. Proprio a causa delle sue mansioni nell’esercito, l’in-
sorgente avrebbe però temuto di finire nel mirino dei Talebani decidendosi
quindi per l’espatrio (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.).
B.
Con decisione del 9 marzo 2017, notificata il giorno medesimo (cfr.
atto A19), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allon-
tanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 10 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 11
aprile 2017) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via
principale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, il ricono-
scimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In
subordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova
valutazione. In via ancor più subordinata di essere ammesse provvisoria-
mente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
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Contestualmente hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 10 maggio 2017, il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza di giudiziaria a condizione che l’indigenza fosse
dimostrata per il tramite di un’attestazione. Il ricorrente ha quindi trasmesso
la necessaria documentazione al Tribunale.
E.
Il 16 giugno 2017 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame,
precisata con ulteriori osservazioni del 30 giugno 2017.
F.
Lo scambio di scritti si è concluso a seguito della replica dell’insorgente del
18 luglio 2017.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantano un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro
di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
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Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
2.2 Nelle procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e
completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la deci-
sione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è
un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimile l’esperienza del ricorrente in seno all’esercito afgano. Quest’ultimo
avrebbe invero reso allegazioni insufficientemente motivate a proposito
dell’addestramento e delle attività da lui svolte in favore delle forze armate.
Per di più, le dichiarazioni a proposito delle problematiche avute con i Ta-
lebani sarebbero contraddittorie, avendo egli in un primo momento asserito
che questi lo avrebbero fermato ed in seguito di non aver mai avuto perso-
nalmente problemi con gli stessi. Le vicissitudini con i parenti a causa dei
terreni poi, non sarebbero pertinenti ai fini della concessione dell’asilo. In
primo luogo, l’interessato avrebbe fatto effettivamente capo alla protezione
del suo Stato, le cui autorità si sarebbero messe a disposizione nell’ottica
di assicurare alla giustizia i predetti. Inoltre, tali eventi difetterebbero del
necessario nesso causale con l’espatrio, essendosi gli ultimi contatti con
tali persone prodotti diverso tempo addietro.
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3.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i
fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell’autorità di
prime cure. A suo dire, egli avrebbe addotto sufficienti elementi atti a ren-
dere verosimile la sua incorporazione nelle forze armate. Inoltre, andrebbe
tenuto conto del fatto ch’egli non avrebbe beneficiato di una scolarizza-
zione superiore. A sostegno delle sua allegazioni egli produce quindi la sua
tessera militare, un certificato comprovante lo svolgimento di un corso sa-
nitario nonché un carta bancaria (Kabulbank) relativa al conto salario del
ministero della difesa. Inoltre, quo ai contatti con i Talebani, nel resoconto
dell’insorgente non sarebbe riscontrabile alcuna contraddizione. Nel corso
della seconda audizione egli avrebbe infatti risposto ad un diverso quesito,
in correlazione con quanto esposto poc’anzi a proposito del modus ope-
randi del gruppo fondamentalista nel controllo delle persone.
3.3 Nelle sue ulteriori prese di posizione, l’autorità intimata si è sostanzial-
mente limitata a mettere in discussione l’autenticità dei mezzi di prova pro-
dotti rinviando per il resto alle considerazioni esposte nella decisione im-
pugnata.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).
4.3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv.
3 LAsi).
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5.
5.1 Ora, è indubbio che il resoconto fornito dall’insorgente a proposito della
sua esperienza nell’esercito, come del resto l’insieme delle sue allegazioni,
siano esse riferibili a motivi d’asilo o meno, risulti piuttosto stringato e
scarno. Non di meno, v’è però da rilevare come i mezzi di prova prodotti a
sostegno della sua tesi circa l’incorporazione nelle forze armate siano di
principio compatibili con le frammentarie fonti disponibili. L’esercito afgano
risulta infatti essersi dotato di fototessere per l’identificazione dei soldati
(cfr. Australian Refugee Review Tribunal, RRT Case No. 1215134,
31.01.2013, consultato il 13.12.2018 su ses,AUS_RRT,516eaa1e4.html >). L’assenza in tali tessere di indicazioni
quanto al gruppo sanguineo, come nel presente caso, non è inoltre deci-
siva, essendo riscontrabile in buona parte delle stesse (cfr. Special Inspec-
tor General for Afghanistan Reconstruction, Review of the Collection and
Procedures for Screening the Blood of Afghanistan National Army Person-
nel, 03.2018, consultato il 13.12.2018 su cial%20projects/SIGAR-18-33-SP.pdf >). Vi sono altresì evidenze quanto
alla consegna di carte bancarie ai dipendenti statali per il versamento dei
salari (cfr. CNN, Afghan soldiers desert as Taliban threaten key Helmand
capital, 11.04.2016, consultato il 13.12.2018 su com/2016/04/11/middleeast/afghanistan-helmand-taliban-soldiers/
ml >) ed all’esistenza dell’istituto bancario in questione (cfr. Independent
Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee, Report of the
public inquiry into the Kabul Bank crisis, 15.11.2012, consultato il
13.12.2018 su /ijacmec-kabul-bank-inquiry.pdf >). Il ricorrente aveva inoltre prospettato la
trasmissione della fototessera di legittimazione già nel corso dell’audizione
sui motivi d’asilo descrivendone il suo aspetto in modo conforme a quanto
poi effettivamente prodotto (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). Nel suo narrato
non sono inoltre presenti contraddizioni di sorta relativamente alla sola cir-
costanza della sua incorporazione. Conto tenuto di tutto ciò, da un punto
di vista globale non si può dunque escludere che il ricorrente abbia inte-
grato le forze di sicurezza afghane durante la sua permanenza nel paese
d’origine.
5.2 Orbene, nell’ambito di un’analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria, codesto Tribunale è giunto alla
conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente
peggiorata nell’ultimo periodo (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del
13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento). In tale
constesto, non è chiaro se le forze di sicurezza siano o meno in misura di
fornire protezione contro i gruppi di insorti armati attivi nel paese. È inoltre
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incontestabile che vi siano da riconoscere alcune categorie di persone
particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia
d’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid.
5.5, D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta invero di coloro
che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione
internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-4258/2016 del 20 dicembre
2017, consid. 5.3.2; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30
agosto 2018, pag. 39 e segg.) come pure degli stessi membri delle forze di
sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Ufficio Europeo di Sostegno
per l’Asilo, Informazione sui Paesi di origine, Afghanistan 12.2017, pag. 27
e seg.). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano
oggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e
secondo un’alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr.
sentenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla
nozione cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha
inoltre recentemente avuto modo di giudicare che il solo fatto di svolgere
le proprie mansioni in uniforme possa giustificare anche un fondato timore
nella sua accezione soggettiva, stanti i rischi di identificazione da parte
degli insorti (cfr. sentenza del Tribunale E-1775/2016 del 3 dicembre 2018
consid. 6.3).
5.3 Alla luce della potenziale rilevanza in materia d’asilo della questione, si
giustifica dunque una verifica approfondita dei mezzi di prova prodotti ed
una nuova analisi delle allegazioni dell’insorgente sotto il profilo della vero-
simiglianza. È inoltre giudizioso, onde evitare di privare il ricorrente di un
istanza di ricorso e conto tenuto della probabile necessità di esperire ulte-
riori atti istruttori, che sia l’autorità di prima istanza ad incaricarsene, quan-
danche parte delle argomentazioni di cui alla decisione della SEM del 9
marzo 2017 risultino condivisibili.
6.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 9 marzo 2017 è
annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità intimata (art. 61 cpv.
1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.),
a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre-
sente sentenza, eventualmente dopo ulteriori misure d’istruzione. L’autorità
intimata è invitata a determinare se il ricorrente abbia o meno integrato
l’esercito afgano e ciò tenendo in debita considerazione la documentazione
da lui prodotta in sede ricorsuale. Nell’affermativa, occorrerà poi valutare
se l’insorgente possa o meno avvalersi di un timore fondato di essere espo-
sto a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Qualora l’autorità di prima
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istanza non dovesse ritenere adempiuti i presupposti per il riconoscimento
dello statuto di rifugiato, essa esaminerà il punto di questione dell’esecu-
zione dell’allontanamento sulla base della più recente giurisprudenza coor-
dinata del Tribunale (cfr. già citata sentenza del Tribunale D-5800/2016).
Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal dirimere le restanti cen-
sure.
7.
7.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
7.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
7.3
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità di prima istanza per il comple-
tamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente CHF 850.– a titolo di indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: