B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2113/2019
Sen t en z a d e l 4 n o vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Grégory Sauder,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Disconoscimento della qualità di rifugiato e revoca dell’am-
missione provvisoria; decisione su riesame della SEM del 5
aprile 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino eritreo originario di Akrur, ha depositato una do-
manda d’asilo in Svizzera il 7 ottobre 2008 pretendendo di essere entrato
in contatto con le autorità militari ai fini del reclutamento.
B.
Con decisione del 22 gennaio 2010 l’Ufficio federale della migrazione
(UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha riconosciuto la
qualità di rifugiato all’interessato ponendolo al beneficio dell’ammissione
provvisoria in Svizzera. In tale contesto l’autorità inferiore ha tuttavia giudi-
cato inverosimile la sua versione dei fatti a proposito dell’asserito arruola-
mento, dando per assodato unicamente l’espatrio illegale, da cui l’otteni-
mento dello statuto di rifugiato.
C.
Il 23 giugno 2013, la Corte delle assise criminali della Repubblica e Can-
tone del Ticino ha condannato il precitato ad una pena detentiva di nove
anni per titolo di tentato assassinio ed incitazione all’entrata, alla partenza
o al soggiorno illegale.
D.
Con decisione del 4 dicembre 2018, notificata il giorno seguente, la SEM
ha disconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, revocandogli nel con-
tempo l’ammissione provvisoria contestualmente concessagli.
E.
Il 18 gennaio 2019 A._______ è insorto, per il tramite del patrocinatore di
fiducia, avverso suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento.
F.
Con sentenza del 24 gennaio 2019 (D-357/2019), il Tribunale, dopo aver
constatato la manifesta tardività del gravame, ha giudicato inammissibile il
medesimo ponendo le spese processuali ridotte a carico dell’insorgente.
G.
Per mezzo di un memoriale facente data al 25 febbraio 2019 ed intitolato
“istanza di riesame”, il patrocinatore del ricorrente si è quindi nuovamente
rivolto alla SEM, chiedendo la riconsiderazione della decisione del 4 dicem-
bre 2018.
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H.
Con decisione del 5 aprile 2019, l’autorità inferiore, dopo aver constatato
l’insussistenza di “fatti nuovi e rilevanti”, ha respinto l’istanza di riesame
precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto alcun effetto so-
spensivo.
I.
Il 3 maggio 2019 l’interessato ha impugnato anche tale decisione chieden-
done l’annullamento e la ritrasmissione degli atti alla SEM per l’emana-
zione di un nuovo provvedimento. In limine ha postulato la sospensione
dell’allontanamento dell’istante dalla Svizzera. Contestualmente ha inoltre
poi chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gra-
tuito patrocinio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
J.
Per mezzo di decisione incidentale del 9 maggio 2019, il Tribunale, dopo
aver confermato l’assenza di effetto sospensivo del ricorso, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio invitando nel con-
tempo l’insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali; somma poi tempestivamente corrisposta con valuta del 24
maggio 2019.
K.
Il 9 luglio 2019, il patrocinatore dell’insorgente ha trasmesso al Tribunale
un rapporto da lui fatto allestire e riguardante la situazione in Eritrea.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I
requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto
dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am-
ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza
di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente
dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto
dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle
decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid.
2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173).
La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in ma-
teria d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in
vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza,
un’autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situa-
zioni seguenti: quando la stessa costituisce una “domanda di riconsidera-
zione qualificata”, ossia una domanda per il cui tramite l’interessato si av-
vale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedente-
mente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure
quando costituisce una “domanda di adattamento”, vale a dire nel caso in
cui l’interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze
(di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale
finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39
consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Oc-
corre a tal proposito rammentare che differentemente dalla “domanda di
riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “domanda di adattamento”
può vertere unicamente su aspetti relativi all’esecuzione dell’allontana-
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mento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il ricono-
scimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una do-
manda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata
anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale
di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, dal momento che una
tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tri-
bunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, AUGUST MÄCHLER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).
3.2 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione ed applicabile per
analogia in materia di riesame, per fatti nuovi vanno intese le circostanze
che l’interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle
quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi in tale frangente
(cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, sentenza del Tribunale A-837/2019 del 10
luglio 2019 consid. 4.2.3). I fatti, oltre ad essere nuovi, devono essere im-
portanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla
base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in
funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi rilevanti
che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure dei fatti
già noti nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es-
sere provati, a discapito del ricorrente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se
i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anterior-
mente, il richiedente dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli
stessi nella procedura precedente. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giu-
dice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non
serva soltanto all’apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli
stessi (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Risultano inoltre esclusi i mezzi di
prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura
ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177
consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non
può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni am-
ministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui ter-
mini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).
3.3 Se l’autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda di
riesame, il richiedente può ricorrere unicamente allegando che quest’ultima
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abbia negato, a torto, l’esistenza delle condizioni richieste per statuire nel
merito. In caso di accoglimento del gravame, l’autorità di ricorso sarà uni-
camente legittimata ad invitare l’autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr.
DTF 109 Ib 246 consid 4a; DTAF 2010/27 consid. 2.1.3). Se l’autorità entra
in materia rendendo una nuova decisione di merito, la medesima può in-
vece fare l’oggetto di un ricorso per motivi attinenti al merito, allo stesso
titolo della decisione iniziale (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.4; sentenza del
Tribunale federale 2A.506/2003 del 6 gennaio 2004, consid. 2). Per deter-
minare se si sia o meno di fronte ad una decisione formale o materiale,
fanno stato, più che le espressioni utilizzate nei punti del dispositivo, gli
argomenti figuranti nella decisione su riesame (cfr. secondo il senso DTAF
2010/27 consid. 2.2.1).
4.
4.1 Nel caso in disamina l’interessato ha chiesto alla SEM di riesaminare
la decisione del 4 dicembre 2018. Questi, dopo aver illustrato il regime giu-
ridico applicabile alle domande di riesame, ha preteso i medesimi sussi-
stere in casu. Si è quindi ampiamente espresso sul merito della questione,
illustrando le ragioni per le quali disconoscimento e revoca non sarebbero
state giustificate.
4.2 Nella decisione qui avversata la SEM ha invece ritenuto che proprio i
presupposti necessari al riesame della decisione, segnatamente l’esi-
stenza di fatti nuovi e rilevanti, non fossero in specie riuniti. A mente dell’au-
torità inferiore, l’istante non avrebbe avanzato alcun motivo qualificato atto
a giustificare un nuovo esame della decisione cresciuta in giudicato. Questi
avrebbe infatti ripetuto essenzialmente i motivi già conosciuti durante la
procedura ordinaria omettendo di evocare una modifica dei fatti intervenuta
posteriormente alla medesima o fatti o mezzi di prova nuovi e determinanti
ai sensi della prassi in materia di riesame.
4.3 Nel gravame l’insorgente si esprime in limine proprio circa la sussi-
stenza dei requisiti di riesame. Sarebbe invero a torto che la SEM li avrebbe
considerati in specie non riuniti. In effetti, l’elemento nuovo rispetto alla
succitata giurisprudenza risederebbe proprio nel fatto che il Tribunale “con
sentenza del 4 dicembre 2018 ha respinto il ricorso interposto contro la
decisione del 4 dicembre 2018, in quanto tardivo e pertanto inammissibile”.
5.
5.1 Ora, va innanzitutto osservato che l’autorità inferiore, nonostante la for-
mulazione utilizzata nel dispositivo, nella decisione avversata risulta aver
esaminato unicamente le condizioni di ricevibilità della domanda di riesame
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senza esprimersi nuovamente quo al ben fondato disconoscimento della
qualità di rifugiato e della revoca dell’ammissione provvisoria (cfr. supra
consid. 4.2). In questa sede occorre dunque determinare se vi fossero o
meno i presupposti per entrare nel merito della domanda di riesame.
5.2 Ebbene, siffatte condizioni risultano fare difetto in casu. A prescindere
dal fatto che questo Tribunale ha dichiarato inammissibile e non respinto la
precedente impugnativa ordinaria, e l’ha fatto il 24 gennaio 2019 e non il 4
dicembre 2018, occorre infatti rilevare che l’assenza di una decisione di
merito di seconda istanza non configura ad essa sola un motivo di riesame
ai sensi della giurisprudenza. Certo, come già esaustivamente esposto a
margine, una tale evenienza giustifica la qualificazione dell’istanza quale
“domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia la possibilità di avvalersi
dei casi di riesame previsti all’art. 66 PA (cfr. supra consid. 3.1). Resta il
fatto che anche nel contesto di una domanda di riesame fondata su tale
disposto, e meglio, sul cpv. 2 lett. a del medesimo, si necessita che l’insor-
gente adduca nuovi fatti di natura tale da modificare la fattispecie alla base
della decisione contestata. Ora, nel caso in esame nessuna nuova circo-
stanza o mezzo di prova è stato esibito contestualmente all’istanza del 25
febbraio 2019. In tale sede il patrocinatore del ricorrente ha infatti preteso
sussistere i presupposti al riesame senza però indicare quali fossero gli
aspetti nuovi e rilevanti rispetto al complesso fattuale già giudicato nella
decisione del 4 dicembre 2018. A riprova di ciò, si denoti come anche le
successive argomentazioni fattuali di merito proposte in sede di riesame
(cfr. istanza di riesame del 25 febbraio 2019, atto C1, pt. III.7 – III.14) non
differiscano in maniera sostanziale rispetto a quanto addotto nell’ambito
del diritto di essere sentito concesso al ricorrente contestualmente alla pro-
cedura di disconoscimento della qualità di rifugiato e revoca dell’ammis-
sione provvisoria (cfr. osservazioni del 25 settembre 2018, atto B25, pt. 2-
11) e nel rimedio giuridico ordinario già proposto dinanzi a questo Tribunale
(cfr. ricorso del 18 gennaio 2019, atto B27, pt. II.1). Le stesse fanno invero
palesemente riferimento al medesimo complesso fattuale, tanto che, anche
la questione del presunto fermo del fratello era già stata addotta nell’ambito
procedura ordinaria (cfr. atto B25, pt. 8). Pertanto, già solo sulla base di
quanto esposto sin qui, i presupposti per il riesame della decisione impu-
gnata non erano in specie manifestamente adempiuti.
5.3 Altresì, posta la già contestualizzata applicazione analogica dell’art. 66
PA, v’è da chiedersi se anche l’applicazione del principio della sussidiarietà
di cui al cpv. 3 di tale disposto avrebbe condotto al medesimo esito. Quan-
danche vi fossero effettivamente stati dei “fatti nuovi” da valutare, gli stessi,
con un minimo di diligenza, avrebbero invero potuto essere addotti nella
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procedura ricorsuale ordinaria già giudicata inammissibile in quanto tar-
diva.
5.4 L’assenza di un grave rischio di violazione dell’art. 3 CEDU sancito
dall’attuale giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale E-
5022/2017 del 10 luglio 2018 consid. 6.1 [pubblicata come ref.]) permette
d’altro canto di escludere la necessità di un esame di merito della questione
anche in assenza delle condizioni legali prescritte.
6.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. Di conseguenza
risulta anche giustificato l’emolumento di CHF 600.– fissato dall’autorità in-
feriore in applicazione dell’art. 111d cpv. 1 LAsi.
7.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 24
maggio 2019.
8.
I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giu-
dice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi)
e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Anche in tale contesto si puô rinunciare allo scambio degli scritti (111a cpv.
1 LAsi).
9.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban-
donato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) e non può pertanto
essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribu-
nale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è dunque definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
le spese processuali, di CHF 1’500.–, sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull’anticipo spese versato il 24 maggio 2019.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: