Corte IV
D-2115/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato l'(...),
Bulgaria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 febbraio 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2115/2007
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato – originario di B._______ (Bulgaria) con ultimo
domicilio dal 1991 a C._______ (Bulgaria) – ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2007 [di seguito:
verbale 1] e del 14 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2] di essere
espatriato per il timore di essere ucciso da terzi, in particolare a
seguito delle minacce da parte di D._______ e suo figlio E._______, i
quali – secondo quanto l'interessato avrebbe scoperto in seguito –
lavorerebbero per F._______ e G._______, a capo di
un'organizzazione mafiosa detta "H._______" nonché al potere della
città di C._______. Nell'estate 2003, l'interessato avrebbe chiesto a
D._______ e E._______ un prestito per finanziare la sua attività,
fissando la percetuale di riscossione mensile del prestito contratto al
3%. Nel corso del tempo, essi avrebbero preteso una percentuale
maggiore fino ad arrivare al 20%. Affinché l'interessato continuasse a
pagare, i medesimi, avrebbero cominciato a minacciare
telefonicamente l'interessato e la sua famiglia, nonché, quasi ogni
giorno, si sarebbero recati presso l'ufficio del medesimo, pretendendo
il pagamento dovuto ogni mese. Essi avrebbero altresì preteso
dall'interessato che egli accettasse di mettere loro a disposizione la
sua sede lavorativa per smerciare della merce a lui sconosciuta. Verso
la metà del 2006, l'interessato sarebbe stato invitato da detti individui
a partecipare ad un meeting a favore di F._______ e G._______, a cui
egli si sarebbe rifiutato. L'interessato avrebbe continuato a versare a
D._______ e suo figlio E._______ i soldi fino alla fine dell'(...) 2006. In
occasione del loro ultimo incontro, all'inizio di (...) 2006, l'interessato
avrebbe detto ai suoi malfattori di non voler più pagare. Di
conseguenza, l'interessato si sarebbe rifugiato per due settimane a
I.______ (Bulgaria) e poi a J._______ (Bulgaria), da dove sarebbe poi
espatriato definitivamente, mentre che sua moglie e i suoi figli si
sarebbero trasferiti a K._______ (Bulgaria) presso i genitori di lei.
Dopo il suo espatrio, l'interessato avrebbe ricevuto minaccie più gravi,
segnatamente delle e-mail minatorie.
A sostegno della sua domanda d'asilo, in occasione dell'audizione
sommaria del 23 gennaio 2007, l'interessato ha prodotto una serie di
documenti presentati come la decisione del Tribunale che attesta la
registrazione della sua società e di sua moglie (tre pagine), la copia
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della tessera sulla quale figura il numero di
registrazione/identificazione della società presso il Registro di
commercio, nonché l'originale della tessera di attestazione del registro
delle imposte.
B.
Con decisione del 22 febbraio 2007, notificata all'interessato il giorno
medesimo (cfr. atto A 10/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento,
entro il 19 aprile 2007, verso il suo Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 21 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il 4 aprile 2007, con decisione incidentale, il TAF ha considerato il
gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto
la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 16 aprile 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
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17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le
allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un
lato, in punti essenziali, non sufficientemente motivate a tal punto di
dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti
personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie
e incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire.
In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di descrivere in
maniera precisa e convincente l'ultimo incontro che avrebbe avuto con
D._______ e E._______, durante il quale avrebbe comunicato loro il
suo rifiuto di continuare a pagare. Inoltre, il ricorrente si sarebbe
contraddetto in merito alle minacce proferite a sua moglie e al
momento in cui D._______ e E._______ avrebbero cominciato ad
aumentare la percentuale di riscossione della somma prestata, nonché
circa il numero delle e-mail minatorie ricevute, come pure il momento
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a partire dal quale avrebbe ricevuto le telefonate minatorie e
sarebbero cominciate le visite di D._______ e E._______. Peraltro, il
comportamento del ricorrente in occasione del suo ultimo incontro con
i suddetti due individui, nonché la definizione delle condizioni del
prestito da parte degli stessi, così come il fatto di aver lasciato sua
moglie e suo figlio in patria, in un luogo per lui non sicuro, sarebbero
insensati e incoerenti. Infine, l'UFM ha ritenuto che i mezzi di prova
prodotti dal richiedente sarebbero inadeguati, in quanto non
dimostrerebbero minimamente l'attendibilità dei suoi motivi d'asilo, in
particolare delle persecuzioni allegate. In conclusione, non sarebbe
quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di
respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione
sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il
rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì,
considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri
motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in
detto Paese.
5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di
perseguitato dal gruppo "H._______", il ricorrente fa valere che le
argomentazioni dell'UFM sarebbero irrilevanti e la valutazione delle
sue dichiarazioni sarebbe del tutto soggettiva. Infatti, egli sostiene che
le sue dichiarazioni non sarebbero vaghe e stereotipate, in quanto egli
avrebbe raccontato tutto quanto poteva e nel modo più preciso
possibile. Inoltre, l'insorgente ritiene che le contraddizioni evidenziate
dall'autorità inferiore – per le quali avrebbe già avuto modo di
spiegarsi nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, a cui rinvia – non
sarebbero così grossolane da giustificare un giudizio di
inverosimiglianza. Di conseguenza, in ragione della verosimiglianza
delle sue allegazioni e della rilevanza in materia d'asilo dei fatti
addotti, gli sarebbe dovuta essere riconosciuta la qualità di rifugiato e
concesso l'asilo ai sensi della LAsi. Infine, il ricorrente fa valere che –
in caso di rinvio in Bulgaria – sarebbe esposto a trattamenti inumani e
degradanti vietati dall'art. 3 CEDU, ragione per cui, in applicazione
dell'art. 14a cpv. 1 della nel frattempo abrogata legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
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stranieri (LDDS) l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbé né
lecita né esigibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre,
l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun
indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare il
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ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie proprio sulle condizioni
del prestito che sarebbe a fondamento dei suoi motivi d'asilo. Infatti,
egli ha inizialmente affermato che secondo gli accordi doveva pagare il
3% ogni mese (cfr. verbale 2 R24 pag. 4), mentre che, in seguito, egli
ha dichiarato che "non c'era un accordo, non c'erano delle regole. Mi
hanno detto semplicemente: >." (cfr. ibidem
R39 pag. 5). Sebbene il ricorrente, subito dopo, sia ritornato sulla sua
prima versione (cfr. ibidem R40-41 a confronto con R24), è palese che
l'evocata contraddizione è grossolana e non lascia spazio a equivoci,
contrariamente a quanto egli pretende in sede di ricorso (cfr. ricorso
pag. 1), avendo per oggetto un punto essenziale della sua domanda
d'asilo, tanto più che la domanda postagli tendeva chiaramente e
direttamente a sapere quali fossero gli accordi per la restituzione del
prestito (cfr. ibidem D39 pag. 5). La contraddizione resa dal ricorrente,
oltre ad essere in netta contrapposizione con il resto dei fatti da lui
addotti, è altresì manifestamente contraria ad ogni logica dell'agire.
Segnatamente, se egli avesse effettivamente richiesto un prestito,
rispettivamente l'avesse realmente ottenuto, non sarebbe plausibile
che egli, così come i suoi mutuanti, non si sarebbero interessati a
fissare le condizioni di tale prestito (cfr. ibidem R39 pag. 5). Inoltre,
sempre in merito al prestito in questione, il ricorrente si è contraddetto
anche sul momento in cui i suoi creditori avrebbero cominciato ad
aumentare, rispettivamente avrebbero aumentato l'ultima volta la
percentuale per il rimborso del presito. Da un lato, egli ha dichiarato
che la percentuale sarebbe stata aumentata al 5% dopo più o meno
un anno dal prestito avvenuto nell'estate del 2003 (cfr. ibidem R44-46
e 55 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato che i mutuanti
avrebbero cominciato ad aumentare la percentuale a seguito del suo
rifiuto di partecipare al meeting in sostegno di F._______ e
G._______, verso fine maggio inizio giugno 2006 (cfr. ibidem R74-75).
Dall'altro lato, l'insorgente ha dichiarato che la percentuale sarebbe
stata aumentata l'ultima volta all'inizio del 2006 (cfr. ibidem R87).
Confrontato a tali contraddizioni, l'insorgente non ha saputo darne
alcuna spiegazione, bensì ha mantenuto le sue versioni contrastanti
sulle fasi relative all'aumento della percentuale (cfr. ibidem R87-90
pag. 8). Se da un lato, alla luce delle evocate dichiarazioni, il prestito in
favore del ricorrente è inverosimile, dall'altro lo sono parimenti le
asserite persecuzioni – sottoforma di minacce di morte – fatte valere
dal medesimo. Infatti, in merito alle telefonate minatorie, il ricorrente
non è stato in grado di indicare quando sarebbero cominciate,
asserendo inizialmente che sarebbe stato due o tre mesi prima di
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lasciare il suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 4) e, affermando,
successivamente, di non ricordare (cfr. verbale 2 R29 pag. 4). Quanto
alle visite da parte dei suoi mutuanti, nonché malfattori, l'insorgente ha
affermato che le stesse sarebbero cominciate due anni prima del suo
espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5) per poi invece dichiarare che sarebbero
state costanti negli ultimi tre anni (cfr. verbale 2 R34) e che sarebbero
cominciate già dal momento in cui avrebbe ricevuto il prestito
(cfr. ibidem R53-55). Inoltre, il ricorrente si è limitato a riferire che in
occasione di tali visite, da un lato, i suoi creditori pretendevano di
essere pagati ogni mese, dall'altro passavano a prendere il caffé,
senza far allusione alcuna al carattere persecutorio o minatorio delle
stesse (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R35 pag. 4). D'altronde, il TAF
rileva che l'insorgente stesso ha lasciato presagire l'assenza o
l'irrilevanza di qualsivoglia persecuzione nei suoi confronti, sia in
relazione alle visite che alle telefonate che avrebbe ricevuto,
allorquando ha affermato invece che le minacce gravi sarebbero
cominciate dopo il suo espatrio sottoforma di e-mail minatorie
(cfr. verbale 2 R61-62 e R93). Inoltre, in merito a quest'ultime, il
ricorrente ha reso delle dichiarazioni del tutto vaghe, contraddittorie e
illogiche. Innanzitutto, egli non è stato in grado di indicare da chi
provenissero tali e-mail (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R96-97
pag. 8). Per di più, se da un lato il ricorrente ha riferito quale fosse il
loro contenuto, dall'altro ha dichiarato che tali e-mail consisterebbero
in semplici tentativi di entrare nella sua posta elettronica (cfr. verbale 1
pag. 4 e verbale 2 R97-99). Di conseguenza, si desume che egli non
abbia in realtà ricevuto alcuna e-mail né tantomeno abbia potuto
conoscerne il contenuto. D'altronde, se fosse stato il contrario, egli
avrebbe potuto apportare senza problemi di sorta una copia delle
suddette e-mail intimidatorie. In aggiunta, a sostegno
dell'inverosimiglianza delle persecuzioni fatte valere dal ricorrente, il
TAF sottolinea che il comportamento del ricorrente è alquanto illogico.
Infatti, il ricorrente non sarebbe espatriato da solo, lasciando la sua
famiglia in Bulgaria, dove non vi sarebbe secondo lui un posto sicuro
per se stesso, se avesse realmente temuto per sua moglie e per i suoi
figli, i quali sarebbero stati a suo dire altresì minacciati e ricercati
(cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale pag. 2 R24, R30 e R103). A tal
proposito, peraltro, il ricorrente si è anche contraddetto, affermando
che sua moglie non avrebbe avuto contatti con i creditori
(cfr. verbale 2 R80-83 pag. 8). In siffatte circostanze, non soccorre
quindi l'insorgente l'allegazione secondo cui i suoi familiari non
avrebbero avuto i documenti per espatriare, se davvero essi, come il
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ricorrente, sarebbero stati minacciati e perseguitati (cfr. verbale 2
R104 pag. 9). Infine, è altresì contrario ad ogni logica dell'agire che, se
il ricorrente fosse stato effettivamente perseguitato, rispettivamente se
avesse avuto un timore di persecuzioni future, non avrebbe di certo
comunicato ai creditori, in occasione del loro ultimo incontro, la sua
partenza e non li avrebbe salutati (cfr. verbale 2 R60 pag. 6). In
conclusione, quindi, visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene
che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente
non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art.
7 LAsi.
7.2 Infine, considerata l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente,
contrariamente a quanto quest'ultimo pretenderebbe (cfr. verbale 1
pag. 5; verbale 2 R101 pag. 9 e ricorso pag. 1), non vi sono motivi per
ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità
in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi
confronti.
7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2
9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
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Bulgaria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto egli ha preteso in maniera stereotipata in
sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). In altri termini, quest'ultimo non ha
saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.3
9.3.1 Inoltre, in Bulgaria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, ha una formazione professionale quale (...) ed ha già alle
spalle tre anni di esperienza in questo settore, avendo costituito una
ditta in proprio, della quale era direttore (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale
2 D3 e D9 pag. 2). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete
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sociale in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono sua moglie e i
loro tre figli, nonché sua sorella e i suoi suoceri (cfr. verbale 1 pag. 2 e
verbale 2 D10-11 pag. 1). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel
suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario,
richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d
LAsi.
9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art.
83 cpv. 4 LStr).
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio, in particolare rinnovare il
passaporto in originale che egli ha depositato agli atti, avendo tra
l'altro a disposizione l'originale della sua carta d'identità altresì
depositata nel dossier, la quale è all'ora attuale ancora valida
(cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
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sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il
16 aprile 2007.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il
16 aprile 2007 dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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