Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2116/2011
Sentenza del 13 aprile 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 aprile 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 21 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
6 aprile 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 6 aprile 2011, notificata oralmente
all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto
A 14/1),
il ricorso dell'8 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
l'11 aprile 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo
giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a B._______
(Algeria), dove avrebbe vissuto dall'infanzia sino al suo espatrio avvenuto
all'inizio del mese di (…) 2009,
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per
essenzialmente due motivi, ovvero per migliorare la sua situazione
economica, visto che in Algeria sarebbe impossibile trovare un posto di
lavoro e la sua famiglia non avrebbe potuto aiutarlo economicamente,
nonché a causa dell'ingiustizia nell'ambito del mercato di lavoro che
vigerebbe in detto Paese, ritenuto che le autorità algerine gli avrebbero
sequestrato i telefonini che vendeva senza autorizzazione per strada,
che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus C._______ (Tunisia), dove
– dopo due giorni – avrebbe preso un aereo munito del suo passaporto
per giungere ad D._______ (Turchia); che, dopo aver lasciato suddetto
documento in Turchia, egli avrebbe continuato il viaggio in auto con il
passatore che l'avrebbe condotto fino ad E._______ (Turchia), da dove
con altre (…) persone, si sarebbe imbarcato per raggiungere l'isola greca
di F._______ (Grecia); che, dopo (…) trascorsi in Grecia, tra G._______
e H._______, l'interessato si sarebbe nascosto in un TIR, il quale si
sarebbe imbarcato su una nave che andava in Italia; che, da I._______
(Italia), l'interessato avrebbe raggiunto in treno dapprima J._______
(Italia) e poi K._______, da dove infine avrebbe preso un altro treno per
arrivare in Svizzera, senza documenti d'identità e senza subire alcun
controllo,
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragion per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la
decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli
ribadisce di essere giunto in Svizzera senza documenti e di non poterseli
procurare, poiché non avrebbe modo di contattare i suoi familiari, con cui
avrebbe dei problemi; che, di conseguenza, non gli sarebbe
oggettivamente possibile farsi rilasciare e consegnare i suoi documenti
d'identità in 48 ore; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero
necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o
all'esecuzione del suo allontanamento; che, innanzitutto, il ricorrente
adduce di non aver potuto spiegare in audizione il suo secondo problema
di asilo, ovvero in merito ai problemi con la sua famiglia, ragion per cui
egli chiede la possibilità di una nuova audizione; che, segnatamente, oltre
alle difficili condizioni economiche, il ricorrente sostiene di essere
espatriato, in quanto egli sarebbe stato minacciato di morte dal fratello –
terrorista fondamentalista – della sua ragazza che egli non avrebbe più
voluto sposare; che, inoltre, a causa della situazione disastrosa, nonché
di ingiustizia e di violenza del suo Paese, la Polizia algerina non sarebbe
in grado di proteggerlo; che, infine, l'autore del gravame ritiene che
dovrebbe essere verificata in maniera prudente l'esigibilità del suo
allontanamento in Algeria, a causa della situazione generale in detto
Paese, che dovrebbe condurre alla sua ammissione provvisoria in
Svizzera,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
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all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso allegazioni
incredibili e stereotipate; che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli
abbia lasciato il suo passaporto – utilizzato per imbarcarsi sull'aereo da
C._______ ad D._______ – ad una persona in Turchia con lo scopo di
farselo riportare a casa sua in Algeria (cfr. verbale 1 pagg. 4 e 6); che, del
resto, il ricorrente non ha indicato il nome della persona a cui avrebbe
dato tale incarico (cfr. verbale 1 pag. 4); che è inconcepibile che il
ricorrente non si sia interessato dell'arrivo a destinazione o meno di tale
documento e che non avrebbe avuto la possibilità di chiedere a nessuno,
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in quanto non abbia avuto il numero di telefono (cfr. ibidem) o un contatto
con la sua famiglia (cfr. verbale 2 D12-D14); che, inoltre, l'insorgente non
è stato in grado di indicare la località in cui sarebbe sbarcato, prima di
raggiungere I._______ (cfr. verbale 1 pag. 7); che, pertanto, l'insorgente
non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le vaghe e
stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e
ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché non avrebbe potuto contattare la sua
famiglia in Algeria per farseli inviare (cfr. verbale 1 pagg. 4-5, verbale 2
D4-D11, nonché ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non
costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi della legge; che, peraltro, non è
plausibile che il ricorrente non sappia il numero di telefono per contattare i
suoi familiari (cfr. verbale 1 pagg. 4-5, verbale 2 D8-D10, ricorso pag. 2);
che egli non ha nemmeno tentato di contattarli tramite uno scritto (cfr.
verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D11); che, infine, i problemi che il ricorrente
adduce di aver con la sua famiglia non hanno nulla a che fare con la
possibilità di procurarsi tramite la stessa detti documenti (cfr. verbale 1
pag. 5, verbale 2 D6-D7 e ricorso pag. 2),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
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che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima rilevanza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, le motivazioni fatte valere dal ricorrente a sostegno
della sua domanda di asilo – a prescindere dalla loro verosimiglianza –
sono irrilevanti in materia d'asilo; che, in primo luogo, i problemi d'ordine
economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di
lavoro o al fatto che le autorità algerine l'avrebbero ostacolato nella sua
attività professionale, confiscandogli la merce che vendeva, in mancanza
dell'apposita autorizzazione (cfr. verbale 1 pagg. 5-6, verbale 2 D29-D32
e D42, nonché D45-D73, come pure ricorso pag. 2), non costituiscono
manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, in
secondo luogo, i problemi familiari addotti dal ricorrente soltanto in sede
ricorsuale, secondo cui egli sarebbe stato minacciato di morte dal fratello
della sua ragazza sono manifestamente il fatto di terzi e non costituiscono
di per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti,
secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli autori non
sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è
determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima
non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine
(principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di
più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione
del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile di
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essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti
(cfr. GICRA 2006 n. 18); che, nella fattispecie, il ricorrente non si è
nemmeno rivolto alle autorità del suo Paese per denunciare tali minacce;
che, peraltro, non vi sono indizi o elementi che lascino desumere che il
ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo
da parte di terzi nei suoi confronti contrariamente a quanto pretende il
ricorrente con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 3); che,
d'altronde, a titolo abbondanziale, gli evocati problemi e le minacce
addotte dal ricorrente, oltre ad essere irrilevanti, non sono corroborati da
alcun elemento oggettivo ed appaiono essere stati invocati soltanto in
sede ricorsuale per i bisogni della causa,
che, in considerazione delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica
perlomeno minima (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D43-D44); che egli
ha altresì diversi anni di esperienza professionale nell'ambito di lavori
saltuari, ad esempio quale (…) o quale (…) (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 6,
nonché verbale 2 D26-D32); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di
un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiede tutta la sua famiglia, tra
cui i suoi genitori, i suoi cinque fratelli e tre sorelle, nonché numerosi suoi
amici, i quali gli avrebbero peraltro offerto una grande somma per
espatriare (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D38-D41, D81-D82); che,
infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
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causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: