B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2131/2019
Sen t en z a d e l 1 ° l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
agente in favore dei figli
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
Eritrea,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento familiare (asilo);
decisione della SEM del 29 marzo 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (…) otto-
bre 2017 (cfr. atto A1/2 e A6/14, p.to 5.05, pag. 9),
il verbale dell’audizione sulle generalità del (…) ottobre 2017 (di seguito:
verbale 1) e il verbale della seconda audizione complementare
dell’(…) gennaio 2018 (di seguito: verbale 2) dell’interessato,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 19 gennaio 2018, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la
qualità di rifugiato e concesso l’asilo al richiedente,
la domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera inoltrata dal rifugiato il
(…) dicembre 2018, a scopo di ricongiungimento familiare, a favore dei
presunti figli B._______, C._______, D._______ e E._______ (cfr. atto
B1/1),
lo scritto della SEM dell’11 gennaio 2019, ove ha dato la possibilità al ricor-
rente, entro il termine del 25 gennaio 2019, di completare la sua domanda
d’autorizzazione precitata e di essere sentito in merito a dei quesiti posti,
in particolare circa la sua relazione con i quattro presunti figli (cfr. atto
B2/1),
lo scritto del 23 gennaio 2019 dell’interessato, in cui ha dato seguito alla
richiesta di informazioni succitata dell’autorità inferiore, con allegati, quali
mezzi di prova: una copia di un estratto dell’(…) dove vi sarebbero le ge-
neralità dei presunti figli del richiedente nonché quattro foto-passaporto ori-
ginali inerenti gli stessi (cfr. atto B3/2),
la decisione della SEM del 29 marzo 2019, notificata il 5 aprile 2019 all’in-
teressato (cfr. risultanze processuali), tramite la quale la SEM non ha au-
torizzato l’entrata in Svizzera di B._______, C._______, D._______ e
E._______, ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare del
(…) dicembre 2018,
il ricorso del 3 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) dell’insor-
gente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), per
mezzo del quale il ricorrente, secondo il senso, ha chiesto di rivedere la
decisione della SEM e di concedere il ricongiungimento familiare ai figli,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della legge sull’asilo
[LAsi], RS 142.31, in vigore dal 1° marzo 2019),
che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo
della SEM (art. 6, 105 e vart.108 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di prin-
cipio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in sede d’audizione, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato dal
suo paese d’origine verso il F._______ durante il (…) mese del 2007 (cfr.
verbale 1, p.to 5.01, pag. 8; verbale 2, D16, pag. 3),
che in Eritrea, dopo aver divorziato dalla prima moglie, egli si sarebbe spo-
sato religiosamente nel (…) dell’anno (…), con G._______, con la quale
avrebbe avuto cinque figli, quattro dei quali di nome B._______,
C._______, D._______ e E.______, vivrebbero ancora in Eritrea, mentre il
figlio H._______ si troverebbe in I._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg.,
pag. 3 seg. e p.to 3.01 segg., pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.),
che nel suo Paese d’origine l’insorgente avrebbe vissuto, sino al suo espa-
trio e per motivi lavorativi, a “J._______” (di seguito: K._______) insieme
alla (…), mentre la moglie ed i figli avrebbero vissuto a L._______; che a
causa della sua attività lavorativa egli non avrebbe trascorso molto tempo
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con la moglie (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 6; verbale 2, D17 segg.,
pag. 3 seg.),
che inoltre dei figli rimasti in Eritrea, l’interessato non avrebbe più avuto
alcuna notizia, se non tramite il figlio che vivrebbe in I._______, dal 2013;
che invero i litigi con la moglie, dalla quale si sarebbe separato, avrebbero
comportato quale conseguenza che i figli scegliessero di stare con la ma-
dre piuttosto che con lui; che sarebbe inoltre la predetta – la quale si trove-
rebbe in Svizzera e che avrebbe contratto un nuovo matrimonio – che man-
terrebbe economicamente i figli rimasti in Eritrea; che egli avrebbe altresì
provato a contattare telefonicamente i figli nel suo paese d’origine, ma che
gli stessi non gli risponderebbero (cfr. verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.;
cfr. anche atto B3/2, pag. 1),
che nell’ambito della sua domanda di ricongiungimento familiare, il richie-
dente ha altresì sostenuto che i quattro figli rimasti in Eritrea sarebbero
espatriati dallo stesso Paese nell’ottobre o novembre del 2018 e che si
troverebbero attualmente nel campo profughi dell’(…) di M._______ in
N._______; che prima del loro espatrio dall’Eritrea non avrebbe avuto al-
cun contatto con loro dal 2013, imputando tale comportamento dei figli ai
rapporti intrattenuti con la loro madre; che a novembre del 2018 avrebbe
avuto una chiamata dal figlio B._______ e da quel momento sarebbe
spesso in contatto con gli stessi (cfr. atti B1/1 e B3/2),
che infine i figli in un primo momento non avrebbero voluto venire in Sviz-
zera, in quanto credevano di creare delle difficoltà alla madre, che si op-
porrebbe alla richiesta di ricongiungimento dell’interessato; che però, dopo
aver discusso con quest’ultimo, i figli avrebbero cambiato idea (cfr. atto
B3/2),
che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiun-
gimento famigliare ed ha rifiutato l’entrata in Svizzera dei quattro figli, ov-
vero di B._______, C._______, D._______ e E._______, d’un canto sulla
base del fatto che il richiedente non avrebbe mai abitato con gli stessi prima
della sua fuga dall’Eritrea, vivendo egli presso la (…) a K._______, mentre
i figli con la loro madre a L._______; che pertanto egli non adempirebbe la
condizione posta dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero che il rifugiato abbia vis-
suto in comunione familiare con le persone aspiranti al ricongiungimento
familiare prima del suo espatrio dal paese d’origine,
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che d’altro canto, i figli B._______ e C._______, sarebbero già maggio-
renni; che pertanto, per gli stessi, neppure la condizione posta all’art. 51
cpv. 1 LAsi sarebbe adempiuta,
che nel proprio gravame, l’insorgente contesta la conclusione della deci-
sione avversata, in quanto nella stessa non sarebbe stato ritenuto retta-
mente il concetto di unità familiare; che invero tale presupposto per la con-
cessione del ricongiungimento familiare non sarebbe da ritenere inadem-
piuto, fondandosi unicamente sul fatto che uno dei genitori non vivesse
stabilmente con i propri figli per ragioni lavorative; che per di più egli, non
appena gli era possibile, sarebbe rientrato al domicilio familiare,
che ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli
minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché
non vi si oppongano circostanze particolari,
che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga
e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Sviz-
zera (art. 51 cpv. 4 LAsi; cfr. anche DTAF 2012/32 consid. 5.1),
che la ratio legis dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo sta-
tuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al mo-
mento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferi-
mento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non invece l’inizio di nuove
relazioni oppure la ripresa di legami interrotti (cfr. DTAF 2012/32 con-
sid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2),
che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono
le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si
trovano in Svizzera, essi ottengono parimenti la qualità di rifugiato a titolo
derivato e l’asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità
familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 con-
sid. 4.4.1),
che al contrario, se i precitati si trovano all’estero, essi sono autorizzati ad
entrare in Svizzera per ottenervi l’asilo accordato alle famiglie, soltanto se
la comunità familiare è stata separata dalla fuga e fintanto che nessuna
circostanza particolare non si opponga alla concessione dell’asilo familiare
(cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza
del Tribunale D-3175/2016 del 17 agosto 2017),
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che il Tribunale ritiene parimenti, che anche per le famiglie che vivevano
separate in patria già prima della partenza dal suo paese d’origine del
membro avente diritto all’asilo in Svizzera, si può partire dal presupposto
di una comunità familiare preesistente e vissuta, se non è stato possibile
continuare a vivere in comunione domestica nel paese d’origine per dei
motivi imperativi (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale
D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1),
che pertanto risulta necessario che il richiedente che vive in Svizzera sia
stato riconosciuto quale rifugiato, che la sua separazione dalle persone che
aspirano al ricongiungimento famigliare abbia avuto luogo in ragione della
fuga dal Paese d’origine e che gli interessati abbiano vissuto in comunione
domestica con l’interessato che ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Sviz-
zera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1) oppure che siano state separate
dallo stesso già prima della fuga dal Paese d’origine per motivi imperativi
(cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2 con riferimento citato),
che in primo luogo si rileva che ancorché il legame di paternità con i pre-
sunti figli, in quanto non appurato e provato dal ricorrente mediante alcun
elemento convincente, possa dar adito a cauzione, tuttavia il Tribunale si
esime dal vagliare più accuratamente lo stesso, in quanto, per i motivi che
seguono, il ricorso va respinto,
che nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di
rifugiato e gli è stato accordato l’asilo,
che pertanto la prima condizione posta dall’art. 51 cpv. 1 LAsi è adempiuta,
che proseguendo nell’analisi, a ragione, nella decisione impugnata l’auto-
rità inferiore ha ritenuto che i due figli, B._______, nato il (…), e C._______,
nata il (…), al momento dell’inoltro della domanda di ricongiungimento fa-
miliare del (…) dicembre 2018, erano già maggiorenni; che pertanto una
delle condizioni legali di cui al disposto 51 cpv. 1 LAsi non si trova per i
medesimi adempiuta, di modo che gli stessi non possono ottenere l’auto-
rizzazione ad entrare in Svizzera ed a ricongiungersi con il presunto padre
tramite l’asilo famigliare di cui all’art. 51 LAsi,
che per quanto concerne gli altri due figli minorenni, ovvero D._______,
nata il (…) [sic: (…)] (…), e E._______, nato il (…) [sic: (…)] (…), occorre
determinare se, prima della partenza del ricorrente dal suo Paese d’origine,
nel (…) del 2007, quest’ultimo con i supposti figli, abbiano formato una co-
munità familiare in Eritrea,
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che in merito il Tribunale ritiene che l’apprezzamento della SEM sia da
condividere,
che invero, dalle insorgenze di causa, emerge che egli non ha mai vissuto
in comunione domestica con i figli predetti prima della propria fuga dal suo
Paese d’origine, in quanto viveva ad un domicilio separato dalla moglie e
dai figli, e soltanto sporadicamente faceva loro visita (cfr. verbale 1, p.to
2.01, pag. 6; verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.),
che il solo motivo lavorativo allegato dal ricorrente anche con il gravame
per abitare con la (…) e separatamente dalla moglie e dai figli per molti
anni, non risulta essere comprensibile e plausibile,
che invero, proprio per il fatto che egli ha narrato che non avrebbe avuto in
patria un lavoro fisso, esercitando sia l’attività quale (…), quale (…) o an-
cora (…), e che si spostava molto, non si comprende per quale ragione egli
non avrebbe eletto quale domicilio e luogo in cui trascorrere il maggior
tempo della sua esistenza – per lo meno nelle pause dall’attività lavorativa
– lo stesso luogo d’abitazione della moglie e dei figli, prediligendo invece
l’abitazione della (…) anche quale suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 2.01
seg., pag. 6 e verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.),
che elemento significativo a supporto della mancata coabitazione con i figli
predetti in Eritrea, risulta dal fatto che egli, dal 2013 e sino al novembre del
2018, non è mai più stato in contatto con loro e non sa dove gli stessi ab-
biano vissuto, in quanto i medesimi non avrebbero desiderato più alcun
contatto con il presunto padre (cfr. verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.; atto
B3/2),
che tale assunto non muta, anche fossero ritenute verosimili le asserzioni
del ricorrente, circa il fatto che i figli non abbiamo mantenuto le relazioni
con lui a causa del disaccordo che si era imposto tra lui e la loro madre
nonché probabilmente influenzati dai racconti della medesima sul suo
conto (cfr. atti B3/2),
che inoltre, le circostanze che i figli abbiano ripreso il contatto con l’insor-
gente soltanto nel novembre del 2018, dopo essere espatriati dall’Eritrea,
nonché non fossero stati convinti inizialmente di raggiungere il medesimo
in Svizzera (cfr. atto B3/2), risultano essere ulteriori elementi a favore della
conclusione, che egli non abbia intessuto con gli stessi un’unione familiare
concreta e vissuta prima della partenza dal suo Paese d’origine, né che vi
siano visibili degli sforzi concreti, da ambo le parti, per la riunificazione del
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loro nucleo familiare (cfr. in tal senso a contrario: DTAF 2018 VI/6 con-
sid. 5.4; sentenza del Tribunale D-982/2016 consid. 5.3),
che alla luce di quanto sopra, malgrado il ricorrente alleghi di intrattenere
attualmente delle buone relazioni telefoniche con i figli, tale argomento non
risulta di per sé solo sufficiente ad ottenere il ricongiungimento familiare
discendente dal diritto dell’asilo, il quale mira – come già esposto prece-
dentemente – a ricostituire una comunità preesistente nel Paese d’origine
e non a crearne una nuova (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.1 con riferimento
citato),
che invero, non essendo adempiuta in specie la condizione cumulativa pre-
vista dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione dome-
stica preesistente la fuga tra il rifugiato ed i presunti figli minorenni, oppure
dei motivi imperativi che abbiano impedito all’insorgente ed a questi ultimi,
già prima della partenza del medesimo dal suo Paese d’origine di vivere in
comunione familiare, a ragione la SEM non ha autorizzato l’entrata in Sviz-
zera dei predetti,
che va infine osservato che l’interessato può, se si ritiene legittimato a farlo
(cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del
16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la
competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa
si pronunci sull’esistenza di un diritto dei presunti figli a raggiungerlo in
Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. a
titolo d’esempio: sentenze del Tribunale D-2012/2019 del 17 maggio 2019,
D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale
si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente
sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo
[GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6),
che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiu-
tato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungi-
mento familiare in disamina,
che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione
avversata confermata,
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che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: