B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2135/2016
Sen t en z a 9 novemb r e 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andrea Berger-Fehr, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dall'avv. lic. iur. Michael Steiner,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione della SEM del 7 marzo 2016 / N (…).
D-2135/2016
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Fatti:
A.
A._______, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato
nella provincia di Erbil ed è cresciuto a Mosul. Egli ha raggiunto la Svizzera
e presentato domanda d'asilo in data 22 ottobre 2013 (cfr. verbale d'audi-
zione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
B.
Con decisione del 4 aprile 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM;
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata do-
manda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione. Con sentenza
D-2157/2014 del 10 luglio 2015 il Tribunale ha accolto il ricorso del
22 aprile 2014 limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontana-
mento. I punti 4 e 5 del dispositivo di suddetta decisione sono stati annullati
e gli atti di causa ritornati alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione.
C.
Con decisione del 7 marzo 2016, notificata all'interessato il 9 marzo 2016
(cfr. atto A36/1), l'autorità inferiore si è nuovamente pronunciata sulla que-
stione dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Regione Autonoma del
Kurdistan (ARK) in Iraq, segnatamente nella provincia di Erbil, ritenendola
ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possibile.
D.
In data 7 aprile 2016 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata:
8 aprile 2016), il ricorrente ha impugnato la decisione del 7 marzo 2016 di-
nanzi al Tribunale, postulando in via principale l'annullamento del provve-
dimento querelato ed il rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure
per l'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti e per
una nuova decisione. In subordine, l'insorgente andrebbe ammesso prov-
visoriamente in quanto l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da rite-
nere inammissibile, inesigibile, rispettivamente impossibile.
Egli ha altresì presentato istanza di esame degli atti A3, A9, A12 e A15
(mandato per determinare la provenienza; di seguito: esame LINGUA), con
contestuale richiesta di un termine per il completamento del ricorso, non-
ché una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili.
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A sostegno del ricorso, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
– le fotocopie dei certificati che attesterebbero le sue attività militari (alle-
gato 2);
– la fotocopia dello scritto intitolato “Developing Foreign Security Forces
In the Era of Persistent Conflict”, tratto dalla rivista “Army” (allegato 2);
– la fotocopia dell'ordine d'arresto emanato dal dipartimento di giustizia
della città Suleimaniya, con relativa traduzione in lingua tedesca (alle-
gato 3);
– la dichiarazione del prof. B._______ (allegato 4);
– la dichiarazione del docente di conoscenze professionali C._______ (al-
legato 5);
– la dichiarazione del datore di lavoro (allegato 6);
– la fotocopia del conteggio salariale concernente il periodo dal 1 feb-
braio 2016 al 29 febbraio 2016, datato 1° marzo 2016 (allegato 7);
– la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale emanata il
(…) dal (…) del cantone D._______, (…) (allegato 7).
E.
E.a Con decisione incidentale del 13 maggio 2016, il Tribunale ha tra-
smesso un esemplare del ricorso alla SEM, invitandola a trattare senza
indugio la domanda d'esame degli atti A3, A9, A12 e A15, rispettivamente
ad inoltrare un'eventuale opposizione scritta e motivata.
E.b L'autorità inferiore, con osservazioni del 24 maggio 2016, ha proposto
il rifiuto dell'esame degli atti richiesti.
E.c Il 15 giugno 2016, prendendo posizione in merito alle osservazioni
della SEM, l'insorgente ha nuovamente richiesto la visione degli atti A9 e
A15 e nel contempo censurato una violazione del diritto di essere sentito.
E.d Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 luglio 2016, ha respinto l'i-
stanza di esame degli atti A3, A9, A12 e A15 in integrale mentre ha invitato
l'autorità inferiore a trasmettere al Tribunale un riassunto del contenuto
dell'esame LINGUA.
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E.e Con decisione incidentale del 10 agosto 2016 il Tribunale ha inviato al
ricorrente il riassunto dell'esame LINGUA concedendogli al contempo un
termine di quindici giorni per il completamento del ricorso.
E.f L'insorgente ha inoltrato in data 22 agosto 2016 il complemento del ri-
corso e nuovamente postulato l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'accertamento
esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.
F.
Con decisione incidentale del 25 agosto 2016, il Tribunale ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura,
accolto la domanda di assistenza giudiziaria, esentandolo quindi dal paga-
mento dalle spese processuali e del relativo anticipo e invitato la SEM a
presentare una risposta al ricorso.
G.
Nella sua risposta del 1° settembre 2016, trasmessa al ricorrente per co-
noscenza, l'autorità di prime cure ha ritenuto che il complemento del ricorso
del 22 agosto 2016 non conterrebbe elementi atti a modificare la decisione
avversata ed ha pertanto proposto la reiezione del gravame.
H.
Con scritto spontaneo del 4 luglio 2017 l'insorgente ha allegato delle foto-
grafie inerenti la distruzione della casa dei genitori a Mosul (allegato 8).
I.
Con scritto spontaneo del 10 agosto 2017 l'insorgente ha allegato una co-
pia di un mandato d'arresto del 28 settembre 2013 con relativa traduzione
in tedesco (allegato 9) ed una copia del Certificato delle note di fine ap-
prendistato dell'11 luglio 2017 (allegato 10) nonché la copia di un contratto
di lavoro (allegato 11).
J.
La decisione incidentale del Tribunale del 24 agosto 2017 che invitava il
ricorrente a fornire gli originali dei mandati d'arresto forniti in sede ricor-
suale (allegato 3) e con scritto del 10 agosto 2017 (allegato 9).
K.
Lo scritto del ricorrente del 25 agosto 2017 (data d'entrata: 28 ago-
sto 2017) tramite il quale dichiarava di non poter fornire l'originale del man-
dato d'arresto (allegato 9) in quanto si troverebbe presso il Ministero della
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Difesa di Bagdad. Egli avrebbe ricevuto la copia di tale mezzo di prova
tramite e-mail ed avrebbe cancellato immediatamente il messaggio per evi-
tare problemi all'amico che glielo avrebbe inviato.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
In casu, la decisione impugnata è stata redatta in italiano, mentre il ricorso
è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in
italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Innanzitutto, avendo il Tribunale confermato, con sentenza D-2157/2014,
la decisione del 4 aprile 2014 dell'autorità inferiore inerente al non ricono-
scimento della qualità di rifugiato al ricorrente, al rifiuto della sua domanda
d'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in tale sede
risulta essere solamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possi-
bile.
5.1.1 A mente dell'autorità di prime cure, non essendo stata riconosciuta la
qualità di rifugiato all'insorgente, il principio di non respingimento previsto
dall'art. 5 LAsi non si applicherebbe. Dagli atti non emergerebbe inoltre al-
cun elemento che potrebbe lasciar presagire, in caso di rimpatrio nel pro-
prio Paese d'origine, un'esposizione ad una pena o ad un trattamento con-
trario all'art. 3 CEDU.
5.1.2 Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
l'autorità di prime cure ha rilevato che il richiedente proverrebbe da una
delle quattro province del nord Iraq che formano la Regione Autonoma del
Kurdistan (ARK) – Dohuk, Erbil, Halabdscha e Suleimaniya – e che sono
dunque controllate dal governo regionale curdo. Contrariamente alle re-
gioni del centro e del sud del Paese, le succitate province non sarebbero
praticamente toccate dal conflitto iracheno. Ciò malgrado, a partire da
giungo 2014, l'occupazione di varie località nel cuore dell'Iraq da parte dello
"Stato Islamico" avrebbe causato un massiccio afflusso di rifugiati verso
l'ARK. Le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l'approvvigiona-
mento non sarebbero tuttavia tanto grave da rappresentare, in generale,
per la popolazione autoctona curda, un rischio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4
LStr. Al momento attuale le quattro province non sembrerebbero essere
minacciate da un attacco dello "Stato Islamico". Di fatto, gli scontri tra i
Peshmerga curdi e le forze dello "Stato Islamico" si concentrerebbero su
alcuni distretti situati nelle province di Ninawa attorno a Mosul, Zumar,
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Sindschar nonché al sud di Kirkuk nelle province di Salah Al-Din e Diyala.
Ora, nonostante la presenza dello "Stato Islamico" alla frontiera con l'ARK
abbia fatto innalzare il livello di vigilanza delle autorità curde, si potrebbe
comunque affermare che, sotto il profilo della sicurezza e dei diritti
dell'uomo, non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e l'ese-
cuzione dell'allontanamento permarrebbe in linea di massima ragionevol-
mente esigibile.
Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che malgrado il ri-
chiedente non provenga da una delle summenzionate quattro province es-
sendo stato socializzato a Mosul, il suo allontanamento in una di queste
sarebbe tuttavia esigibile. Egli invero sarebbe di etnia curda, la sua lingua
madre sarebbe il kurmanci, e la famiglia sarebbe originaria di Erbil, dove si
troverebbe il suo stato civile di riferimento e dove egli avrebbe ottenuto la
carta d'identità ed il certificato di nazionalità nel 2013. Tutti i parenti del
richiedente – ovvero i suoi genitori, sua sorella, suo zio materno, tre zie
materne, una zia paterna, nonché ventitré cugini – vivrebbero attualmente
ad Erbil ed egli sarebbe in buoni rapporti con loro. Peraltro, i suoi genitori
e la sorella, nonostante potrebbero permettersi un'altra abitazione – perce-
pendo infatti il padre una pensione dignitosa – preferirebbero alloggiare
nella spaziosa casa dello zio materno ad Erbil. Inoltre, l'interessato non
avrebbe mai avuto problemi con le autorità curde ed in passato non
avrebbe mai incontrato difficoltà nel rapportarsi con loro, per esempio nel
superare posti di blocco per raggiungere Erbil oppure per ottenere perso-
nalmente i suoi documenti. Egli stesso avrebbe poi affermato di non cre-
dere che vi sarebbero degli ostacolo per un suo eventuale trasferimento ad
Erbil. Avendo i documenti in regola ed avendo parenti che potrebbero fun-
gere da garanti dinnanzi alle autorità curde, egli potrebbe dunque godere
delle medesime condizioni dei genitori e come loro sarebbe libero di allog-
giare dai parenti piuttosto che in un campo profughi. La SEM ha dunque
ritenuto che essendo per di più il richiedente giovane, sano, con una for-
mazione con maturità classica ed esperienza professionale come militare
e come commerciante di generi alimentari, non vi sarebbe ragione di cre-
dere che egli non possa interarsi nella provincia di Erbil.
Infine, per quanto riguarda il timore fatto valere dal richiedente di essere
consegnato alle autorità centrali irachene a causa della sua diserzione,
l'autorità di prime cure ha osservato che i suoi motivi d'asilo essendo stati
ritenuti inverosimili dalla SEM con decisione del 4 aprile 2014 – confermata
dalla sentenza D-2157/2014 – non potrebbe venire nella fattispecie preso
in considerazione.
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Pagina 8
5.2 In sede ricorsuale, il ricorrente censura anzitutto una violazione del di-
ritto di esaminare gli atti, in particolare per quanto riguarda gli atti A3, A9,
A12 e A15, ed una violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2
Cost. Per quanto riguarda l'esame LINGUA (atto A15), la violazione del di-
ritto di essere sentito costituirebbe nel contempo una violazione, da parte
dell'autorità di prime cure, dell'obbligo di accertare in maniera esatta e com-
pleta i fatti giuridicamente rilevanti non avendo stabilito il luogo di origine
dell'interessato. Dalla decisione impugnata infatti, non sarebbe chiaro se il
ricorrente provenga o meno da Erbil avendo la SEM avrebbe in un primo
tempo indicato che il richiedente proviene da una delle quattro province
dell'Iraq del Nord salvo poi indicare più in avanti nella motivazione che egli
non proverrebbe da una di queste province. Di conseguenza, dovrebbe
essere concessa al richiedente la possibilità di visionare l'esame LINGUA,
essendo questo atto di importanza fondamentale per la decisione.
In secondo luogo, a dire dell'insorgente, una violazione dell'obbligo di ac-
certare in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti risulte-
rebbe parimenti dal mancato chiarimento da parte dell'autorità inferiore
della situazione dei curdi in Iraq del Nord. Le argomentazioni inerenti all'e-
sigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento contenute nel provvedimento
querelato si fonderebbero infatti su fonti non più attuali, rispettivamente
unicamente su allegazioni del ricorrente ed inoltre l'autorità di prime cure
non avrebbe esaminato la questione dell'allontanamento verso l'ARK per i
curdi non originari di una delle quattro province. Tale questione sarebbe
infatti esplicitamente stata lasciata aperta dalla sentenza del Tribunale
E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (pubblicata come sentenza di riferi-
mento).
A ciò si aggiunge inoltre il fatto che il ricorrente, dissidente, sarebbe con-
cretamente ricercato. Dopo la decisione impugnata, egli sarebbe infatti ve-
nuto a conoscenza dell'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti
emanato dalle autorità curde in data 1° dicembre 2013, avverando così i
timori dell'insorgente di venire consegnato alle autorità centrali irachene.
Ne risulterebbe quindi, un rischio per il ricorrente di subire dei trattamenti
vietati dall'art. 3 CEDU.
Infine, l'insorgente ritiene l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevol-
mente esigibile data la situazione di violenza generalizzata vigente nelle
quattro province dell'ARK. Ciò sarebbe deducibile da un rapporto della
"Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH)" del 28 marzo 2015 e da uno
scritto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
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Pagina 9
dell'ottobre 2014. Nondimeno, qualora il Tribunale giungesse alla conclu-
sione che non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata, an-
drebbe comunque ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento per una persona non originaria di una delle quattro province
dell'ARK poiché dall'invasione dello "Stato Islamico" dei territori dell'Iraq
centrale e del sud, le autorità curde avrebbero intensificato i controlli ed
inasprito le condizioni d'entrata nell'ARK. Di conseguenza, date le circo-
stanze particolari del caso di specie avendo l'interessato vissuto la maggior
parte della sua vita a Mosul ed essendogli Erbil sconosciuta, egli non po-
trebbe costruirsi una rete sociale. Infine, essendo l'insorgente in Svizzera
da due anni e mezzo si sarebbe nel frattempo integrato. Il ricorrente an-
drebbe pertanto ammesso provvisoriamente in Svizzera.
5.3 Nelle osservazioni del 24 maggio 2016 inerenti alle domande di con-
sultazione degli atti, la SEM ha respinto tale richiesta. Gli atti A3 (dattilo-
scopia) ed A12 (nota interna riguardante l'invio del richiedente al Cantone)
costituirebbero degli atti interni sui quali l'autorità di prime cure non si sa-
rebbe fondata per emanare la decisione impugnata. Per quanto riguarda
l'atto A9 (richiesta interna per avviare una procedura di perizia linguistica)
la SEM ritiene che vi sarebbe un interesse pubblico importante della Con-
federazione o del Cantone che esige l'osservanza del segreto (art. 27 PA)
e rileva che l'atto in questione non conterebbe alcun elemento di rilievo per
la decisione e sarebbe unicamente attinente alla modalità di procedura in-
terna di avvio di una perizia linguistica. Infine, per ciò che è della richiesta
di visione dell'esame LINGUA (atto A15), l'autorità inferiore osserva che
anche in questo caso vi sarebbe un interesse pubblico importante della
Confederazione o del Cantone che esige l'osservanza del segreto (art. 27
PA) e che in siffatti casi verrebbe concesso un diritto di essere sentito per
i contenuti rilevanti nella decisione di causa qualora l'esito della perizia
vada contro le affermazioni del richiedente. Nella fattispecie, ciò non sa-
rebbe il caso. I risultati della perizia linguistica confermerebbero le allega-
zioni dell'interessato circa la sua socializzazione a Mosul. Di conseguenza,
non vi sarebbe motivo di concedere un diritto di essere sentito in merito.
Infine, la SEM rileva di aver ribadito la provenienza da Mosul del richie-
dente già nella decisione del 4 aprile 2014 e nuovamente nella provvedi-
mento querelato (nel secondo paragrafo, pag. 3). In precedenza, solo per
un svista nel primo paragrafo – nel quale viene esposta la situazione ge-
nerale dell'ARK – sarebbe stato erroneamente scritto diversamente.
5.4 Il 15 giugno 2016, prendendo posizione in merito alle osservazioni
della SEM, l'insorgente censura una violazione del diritto di essere sentito
e dell'obbligo di costituire un incarto per quanto attiene gli atti A3 e A12 non
D-2135/2016
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potendosi dedurre il loro contenuto dalla denominazione nell'indice. Per
quanto riguarda invece gli atti A9 e A15, ne richiede nuovamente la visione
al fine di poter accertare, se l'errore commesso dalla SEM circa il luogo di
provenienza del ricorrente sia realmente frutto di una svista.
5.5 Con decisione incidentale del 7 luglio 2016 il Tribunale ha respinto l'i-
stanza di esame degli atti A3, A9, A12, non avendo questi funto da base
per il processo decisionale ed avendo la SEM riportato in modo sufficien-
temente chiaro e trasparente il contenuto nello scritto del 24 maggio 2016.
Per quanto attiene l'esame LINGUA (atto A15) la richiesta di esame inte-
grale è stata parimenti respinta, ma l'autorità inferiore è stata invitata a tra-
smettere al Tribunale un riassunto del contenuto.
5.6 Nel complemento del gravame del 22 agosto 2016 il ricorrente osserva
anzitutto che la perizia linguistica confermerebbe la sua provenienza da
Mosul dove sarebbe inoltre cresciuto. Pertanto, le considerazioni dell'auto-
rità inferiore contenute nella decisione impugnata secondo cui egli prover-
rebbe da una delle quattro province dell'Iraq del nord sarebbero errate. Sa-
rebbe pertanto necessario determinare se i curdi non originari dell'ARK ab-
biano una possibilità di stabilirvisi. Tale questione sarebbe infatti stata espli-
citamente lasciata aperta dalla sentenza di riferimento E-3737/2015. Infine,
l'insorgente ribadisce nuovamente di aver ricevuto un mandato d'arresto e
di essere ricercato concretamente dalle autorità irachene in quanto dissi-
dente.
5.7 Invitata ad esprimersi in merito, l'autorità inferiore osserva che il com-
plemento del ricorso non conterrebbe elementi atti a modificare la propria
posizione, proponendo quindi il respingimento del gravame.
6.
Preliminarmente, occorre osservare che avendo il Tribunale trasmesso al
ricorrente un riassunto dell'esame-LINGUA (atto A15) concedendogli nel
contempo un termine di quindici giorni per il completamento del ricorso,
l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata
in sede ricorsuale.
7.
In seguito, prima di esaminare la questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità
e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento al Tribunale appare
opportuno anzitutto determinare la questione della provenienza, rispettiva-
mente della socializzazione, del ricorrente. Tale questione, nella fattispecie
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Pagina 11
controversa, risulta infatti essere di primordiale importanza per l'analisi
dell'esecuzione dell'allontanamento.
7.1 Da un'accurata lettura della querelata decisione emergono due consi-
derazioni della SEM in evidente contrasto tra loro. In particolare, l'autorità
di prime cure ha inizialmente ritenuto l'interessato originario di una delle
quattro province dell'Iraq del nord (cfr. decisione impugnata, pag. 3 para-
grafo 1), salvo poi contraddirsi nel paragrafo successivo e ritenere il mede-
simo non proveniente da una di queste province (cfr. decisione impugnata,
pag. 3 paragrafo 2).
7.2 In sede d'audizione sulle generalità il ricorrente ha asserito di apparte-
nere all'etnia curda, di parlare il kurmanci quale lingua madre e di avere
inoltre buone conoscenze del curdo badini e dell'arabo (cfr. verbale 1,
pag. 3). Inoltre, al deposito della domanda d'asilo in Svizzera il 22 otto-
bre 2013, l'insorgente ha indicato sul foglio dei dati personal di essere nato
e di essere attinente di Erbil (cfr. atto A1). Nel prosieguo della procedura, il
ricorrente ha affermato che entrambi i suoi genitori provengono dalla pro-
vincia di Erbil e che quando egli era molto piccolo con la famiglia si è tra-
sferito a Mosul dove egli è cresciuto (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4). L'insor-
gente ha in seguito allegato di essere registrato presso lo stato civile di
Erbil dove nel 2013 si è recato personalmente per rinnovare la carta d'i-
dentità ed il certificato di nazionalità (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale d'audi-
zione del 18 febbraio 2016 [di seguito: verbale 3], D34-D35).
7.3 In data 11 novembre 2013 l'interessato è stato sottoposto ad una peri-
zia linguistica per determinare se la sua socializzazione fosse effettiva-
mente avvenuta a Mosul ("Does the claimant's speech sample confirm his
claim to have been socialised in Mosul?"). Da tale esame ne è risultato che
l'interessato è stato effetivamente molto probabilmente socializzato a Mo-
sul ("Through this analysis it can be stated that the claimant's socialisation
according to the principal question (…) took place within the following geo-
graphical area and/or socio-ethnical background: Iraq [definitely]; Mosul
City [most likely]") (cfr. osservazioni della SEM del 5 agosto 2016).
7.4 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si può dunque ritenere che,
come asserito varie volte dall'insorgente stesso, la sua socializzazione è
effettivamente avvenuta a Mosul, mentre egli è tuttavia originario di Erbil.
Ivi egli è infatti registrato allo stato civile e presso questo ufficio ha dovuto
recarsi per ottenere il rinnovo dei suoi documenti d'identità. Ciò è inoltre
confermato dal fatto che il rinnovo della carta d'identità può essere ottenuto
unicamente presso l'ufficio di stato civile in cui si è registrati (cfr. Landinfo,
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Pagina 12
Report Iraq: Travel documents and other identity documents, 16 dicem-
bre 2016, § 7). Di conseguenza, non si evince in virtù di quale ragione il
ricorrente esponga insistentemente nel ricorso, di essere originario di Mo-
sul e non di Erbil.
7.5 In tal senso, v'è da rammentare, che l'autorità inferiore ha sì esposto,
che il richiedente proverrebbe da Mosul, tuttavia, dagli atti dell'incarto ri-
sulta evidente che la SEM intendesse considerare l'interessato originario
di Erbil, ma socializzato a Mosul (cfr. decisione impugnata, pag. 3 para-
grafo 1). La diversa valutazione della fattispecie nel paragrafo successivo
nonché nello scritto del 24 maggio 2016 è dunque da ricondurre ad una
formulazione infelice e ad una svista dell'autorità inferiore.
Attestato dunque il luogo di provenienza del ricorrente, rispettivamente di
socializzazione, al Tribunale non resta ora che analizzare l'esecuzione
dell'allontanamento nella provincia di Erbil.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge
sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile
(cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di
non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferi-
mento).
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Nessuno può essere costretto
in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica
o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3
cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un
Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3
Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
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RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è
stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribu-
nale ha confermato, con sentenza D-2157/2014, la decisione della SEM
del 4 aprile 2014 relativa ai motivi d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi).
Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura,
spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real
risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 1
Conv. tortura (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Ita-
lia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi ci-
tata).
Il Tribunale ha stabilito già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'al-
lontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta
essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento
E-3737/2015 consid. 6.3.2 e riferimento ivi citato).
Altresì, non v'è motivo di ritenere l'esistenza di una rischio personale, con-
creto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad
un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura.
A tal proposito va rilevato, che i documenti prodotti dall'interessato in sede
ricorsuale ed intitolati "ordine d'arresto" (allegato 3 e allegato 9) da una
parte risultano essere di esiguo valore probatorio, giacché trattasi di foto-
copie. Invitato a fornire l'originale di tali documenti da parte del Tribunale il
ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta. Per quanto riguarda la foto-
copia dell'ordine d'arresto emanato dal dipartimento di giustizia della città
di Suleimaniya (allegato 3) il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione
che giustificasse la sua inadempienza. Per quanto concerne invece la man-
cata produzione del mandato d'arresto del 28 settembre 2013 (allegato 9)
la motivazione fornita risulta al Tribunale incomprensibile e non permette
di giustificare l'inottemperanza. Di conseguenza, già per questo motivo i
documenti non risultano atti a fondare un diverso giudizio. D'altra parte, dal
contenuto di tali documenti non risulta neppure che l'insorgente rischi un
trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Da entrambi i documenti risulta uni-
camente che egli debba essere fermato. Essi non contengono tuttavia ul-
teriori indicazioni in merito ad esempio ad eventuali condanne e pene da
scontare. Inoltre, il primo documento (allegato 3), successivo in ordine di
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tempo rispetto al secondo documento (allegato 9) è stato rilasciato dal Tri-
bunale investigativo (Investigation Court for Asayish) e non contiene alcuna
indicazione in merito all'infrazione commessa né alcun riferimento ad una
disposizione legale come richiesto dal codice di procedura penale iracheno
(cfr. art. 93 del suddetto codice, Kurdistan Region of Iraq, Criminal Proce-
dure Code 23 of 1971 – Kurdistan region of Iraq (as amended to 14 Fe-
bruary 2010) [Traduzione non ufficiale effettuata dal Global Justice Project:
Iraq (GJPI)], 14.02.2010, 1971-kurdish-v2.doc >, consultato il 25.10.2017). Di conseguenza, vi sono
dei seri dubbi quanto all'autenticità del documento e quanto al fatto che si
tratti effettivamente di un ordine di arresto. Alla luce di tutto quanto sopra
dunque, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente sia esposto ad
un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU
o all'art. 1 Conv. tortura.
In definitiva quindi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e riferimenti ivi citati).
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Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente nella provincia di Erbil da un lato e dalla sua situazione personale
dall'altro.
8.2.1 Il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ha attualizzato
la prassi stabilita dalla DTAF 2008/5 e considerato che malgrado l'avvento
dello "Stato Islamico" in Siria e Iraq – ed in particolare la sua presenza
nell'Iraq centrale – abbia causato un importante numero di profughi interni
e spinto le autorità dell'ARK ad inasprire le condizioni d'entrata ed intensi-
ficare le misure di sicurezza al fine di evitare l'entrata eventuali infiltrati o
simpatizzanti dello "Stato Islamico", nelle province curde di Dohuk, Erbil,
Suleimaniya e Halabja non vige una situazione di violenza generalizzata
(cfr. E-3737/2015 consid. 7.3-7.4). Di conseguenza, se l'interessato pro-
viene da una delle summenzionate province e vi sono delle circostanze
individuali favorevoli – una rete socio-famigliare o legami con i partiti domi-
nanti – l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi tuttora ragione-
volmente esigibile (cfr. E-3737/2015 consid. 7.4.5 e DTAF 2008/5 con-
sid. 7.5).
8.2.2 Nel caso in disamina, il ricorrente è un giovane di etnia curda di stato
civile celibe e con esperienza professionale quale commerciante di generi
alimentari (cfr. verbale 1, pag. 4). Egli parla il kurmanci quale lingua madre
e possiede inoltre buone conoscenze del curdo badini nonché dell'arabo
(cfr. verbale 1, pag. 3). Oltracciò è originario di Erbil (cfr. supra consid. 7),
ove possiede diversi parenti – tra cui tre zie ed uno zio materno, una zia
paterna nonché complessivamente ventitré cugini (cfr. verbale 2, D65; ver-
bale 3, D38) – con i quali è in regolare contatto ed in buoni rapporti (cfr.
verbale 3, D10-D11, D35-D36 e D39). Al momento attuale, anche i suoi
genitori e la sorella vivono ad Erbil (cfr. verbale 2, D65), in quanto, a seguito
la conquista della città di Mosul da parte dello "Stato Islamico", quest'ultimi
hanno preferito trasferirsi presso lo zio materno, il quale ha facilitato la loro
registrazione presso l'ufficio della sicurezza (cfr. verbale 2, D65; verbale 3,
D21-D24). Il ricorrente ha altresì dichiarato che la famiglia preferisce sog-
giornare nella spaziosa abitazione dello zio, nonostante il padre percepisca
una pensione dignitosa, che può essere prelevata senza particolari diffi-
coltà presso gli uffici competenti di Erbil (cfr. verbale 3, D16-D20). Sulla
base delle sue stesse allegazioni, l'insorgente godrebbe inoltre degli stessi
privilegi dei suoi genitori, per il che, può essere presupposto un suo inse-
diamento ad Erbil privo di particolari difficoltà (cfr. verbale 3, D44-D45). Alla
luce di tutto ciò, un'integrazione del ricorrente nella provincia curda appare
altamente plausibile.
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Quanto all'integrazione di successo dell'interessato (cfr. allegati 4, 10 e 11),
il Tribunale osserva che questa circostanza non è rilevante ai sensi dell'e-
secuzione dell'allontanamento. A maggior ragione, le conoscenze linguisti-
che e professionali acquisite in Svizzera potranno essergli di vantaggio per
il suo reinserimento in Patria.
Infine, neppure rilevante nella fattispecie per l'analisi dell'esigibilità dell'e-
secuzione dell'interessato verso Erbil, l'avvenuta distruzione dell'abita-
zione famigliare a Mosul.
In considerazione di tutto quanto precede, si può dunque ragionevolmente
pretendere che il ricorrente faccia ritorno nella sua provincia d'origine per
il che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
8.3 Non risultano inoltre impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà pro-
curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi;
DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di assistenza giudiziaria, con decisione incidentale del 25 agosto 2016,
esse vengono condonate (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: