Corte IV
D-2146/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 23 aprile 2007
Composizione: Giudici Valenti, Galliker e Lang
Cancelliere Egloff
A._______, dichiaratosi cittadino sudanese
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 14 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 20 maggio 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato,
nella sostanza (cfr. verbale d'audizione del 29 maggio 2006), d'essere nato in
Sudan, dove avrebbe vissuto fino all'età di 16 anni. Nel 1981 si sarebbe trasferito
negli Stati Uniti, dove avrebbe vissuto fino al mese di B._______ del 2005,
allorquando avrebbe deciso di far ritorno in Sudan dopo aver saputo dell'uccisione
dei suoi genitori da parte della "milizia". In Sudan avrebbe quindi svolto l'attività di
predicatore [...] allo scopo di "usare la mia religione per predicare contro il
governo". A causa di tale attività sarebbe stato incarcerato per 60 giorni e, nel
C._______ 2005, gli avrebbero sparato. In seguito, sarebbe stato picchiato molte
volte. Avrebbe quindi deciso d'espatriare e raggiungere la Svizzera.
B. L'audizione del 28 giugno 2006 è stata interrotta per l'incapacità del richiedente ad
essere interrogato a causa degli antidepressivi assunti.
C. Il 21 dicembre 2006, è stata effettuata un'analisi Lingua. L'esaminatore (cognito, in
particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa occidentale), nel suo rapporto
del D._______ ha indicato che dall'analisi linguistica emerge che la parlata
dell'interessato è sicuramente assimilabile all'inglese in uso in Nigeria. Inoltre,
nonostante abbia riscontrato nella medesima sporadici elementi propri dell'inglese
americano, l'esaminatore ha comunque escluso che la lingua parlata da
quest'ultimo potesse essere assimilata ad un idioma in uso in un Paese sito al di
fuori della regione dell'Africa occidentale e, in particolare, in Sudan.
D. Il 15 febbraio 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle
risultanze del summenzionato rapporto.
E. Con scritto del 26 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni –
di cui si dirà, nella misura in cui necessario, in decorso di motivazione – nonché
trasmesso all'autorità inferiore un certificato di nascita con fotografia che gli
sarebbe stato recapitato alcuni mesi prima dagli Stati Uniti.
F. Il 14 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato
dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine
siccome lecita, esigibile e possibile.
G. Il 21 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della stessa e la concessione dell'asilo, subordinatamente
dell'ammissione provvisoria. Ha presentato pure una domanda d’esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
3Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica
del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore
della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3.
3.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto. La conclusione tendente alla concessione dell'asilo è pertanto inammissibile.
La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia
d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento.
3.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che dal rapporto del 4 febbraio 2007
redatto dall'esaminatore Lingua emerge che il ricorrente parla l'inglese tipico
dell'Africa occidentale e che, pertanto, è escluso che lo si possa ritenere siccome
cittadino sudanese. Inoltre, secondo detto Ufficio, il fatto che l'insorgente nulla
conosca della realtà sudanese – segnatamente in merito alle diverse lingue, etnie,
e clans presenti in detto Paese, nonché ai leaders politici e alla moneta corrente –
rappresenta un ulteriore elemento d'incompatibilità con l'allegata cittadinanza del
Sudan. Peraltro, il "pidgin english" parlato dal ricorrente ha permesso
all'esaminatore di ritenere certo che il Paese di provenienza del ricorrente è la
Nigeria. L'UFM ha altresì osservato che il certificato di nascita, con fotografia,
esibito dall'interessato unitamente alla sua presa di posizione del 26 febbraio
2007, non corrisponde per formato, presentazione generale e colore ad un
certificato di nascita sudanese autentico, fermo restando che lo stesso è
sprovvisto di un numero di riferimento e presenta un timbro di cattiva qualità
caratterizzato da un errore ortografico. Inoltre, tale documento è generalmente
sprovvisto di una fotografia. Infine, sempre secondo l'autorità di prime cure, non è
credibile la spiegazione addotta dal ricorrente secondo cui il suo inglese risulta
influenzato dagli anni trascorsi negli Stati Uniti, ritenute segnatamente le
constatazioni di carattere opposto rese al proposito dall'esaminatore nel precitato
rapporto del D._______. L'interessato avrebbe pertanto ingannato sulla propria
identità, ciò che giustificherebbe la pronuncia di una decisione di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Inoltre, secondo l'UFM non emergono
dagl'atti di causa indizi per ritenere che la pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento possa violare il principio di non refoulement (art. 5 cpv. 1
LAsi), o esporre l'interessato a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per
4la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, è stata considerata ragionevolmente esigibile e
possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il vero Paese d'origine del
ricorrente.
5. Nel gravame, il ricorrente sostiene d'essere originario e di provenire dal Sudan ed
assevera che tale circostanza è comprovata dal certificato di nascita da lui esibito
in corso di procedura dinanzi all'UFM. Fa altresì valere che la sua identità può
essere verificata presso le autorità statunitensi (dove sarebbe registrato il suo
nome) così come presso una clinica sita in tale nazione (dove sarebbe stato
ricoverato). Sostiene, infine, d'essere malato, di necessitare di cure e annuncia la
produzione, non appena possibile, di un certificato medico. L'esecuzione
dell'allontanamento verso il Sudan sarebbe illecito perché lo esporrebbe a
trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU.
6. L’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12
lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero
apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare
l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n.
20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di
non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un
inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consente d’escludere
inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di
possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
7. Nel caso concreto, va osservato, da un lato, che il ricorrente non ha sollevato
alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla
prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al
riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF a
causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede
ricorsuale. Dall’altro lato, chiamato ad esprimersi in merito al precitato rapporto
Lingua, con scritto del 26 febbraio 2007 il ricorrente ha giustificato il proprio modo
di parlare – che secondo l'esaminatore Lingua non corrisponde sicuramente a
quello in uso in Sudan, ma che al contrario presenta le caratteristiche dell'inglese
parlato in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria – con il fatto che la sua
parlata risulterebbe condizionata dagli anni trascorsi negli Stati Uniti. Sennonché
tale affermazione non soccorre manifestamente l'insorgente, ritenuto che
l'esaminatore Lingua ha tenuto debitamente conto nel suo rapporto delle
dichiarazioni dell'insorgente sull'evocato lungo soggiorno negli Stati Uniti,
rilevando altresì solo sporadici influssi dell'inglese americano. Peraltro, nel suo
scritto del 26 febbraio 2007 il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in
relazione alle sue scarse od inesistenti conoscenze del Sudan, così come
evidenziate nella decisione impugnata. L'indicata cittadinanza non risulta
comprovata neppure dall'esibizione dell'evocato certificato di nascita. Infatti, non
v'è motivo di dubitare, in assenza di precise e motivate censure ricorsuali
rispettivamente di vizi evidenti e riscontrabili d'ufficio, della valutazione dell'UFM
d'inautenticità del menzionato documento. In tale ambito basti altresì rilevare, per
sovrabbondanza, che tale giudizio è condivisibile già solo in virtù del manifesto
errore ortografico ("[...]" invece di "[...]") di cui al timbro – peraltro di pessima
5qualità – posto sul certificato medesimo. In simile evenienza, non incombe peraltro
al TAF d'assumere d'ufficio delle prove che il ricorrente stesso, usando della
necessaria diligenza, già avrebbe potuto e dovuto esibire di propria iniziativa (v.
GICRA 1995 n. 23).
8. Da quanto esposto, consegue che a giusta ragione, in virtù delle emergenze
processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia
di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per
inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e art. 44
cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
10.
10.1 Questo Tribunale rileva altresì che il ricorrente solleva a torto una censura con
riferimento all'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Sudan,
considerato che non vi è stata alcuna statuizione in tal senso nella decisione
impugnata.
10.2 Dalle carte processuali, non emerge altresì alcun serio indizio secondo il quale
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese
d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Non vi è, altresì,
ragione di ritenere che il ricorrente corra un concreto pericolo d'essere esposto nel
suo vero Paese d'origine al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art.
3 CEDU, o sia esposto ad altri pericoli concreti, giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS,
inerenti alla situazione generale in detto Paese.
10.3 Quanto suesposto vale segnatamente se tale Paese dovesse effettivamente
essere la Nigeria, così come ritenuto dall'esaminatore Lingua nel rapporto
effettuato in procedura di prima istanza, considerato peraltro che in detto Paese
non sussiste, come risaputo, una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale. In tale ambito, gli accadimenti di cui al recente week-end elettorale non
giustificano un diverso apprezzamento.
10.4 Dal profilo dell'esame dei motivi individuali ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, il TAF constata che il ricorrente è giovane e ha
dell'esperienza di lavoro (v. verbale d'audizione del 29 maggio 2006 pag. 2). Egli
non ha peraltro dimostrato né l'esistenza di gravi problemi di natura medica né
l'impossibilità d'ottenere le necessarie cure in patria. Certo, l'insorgente sostiene
nel gravame d'essere malato e d'aver bisogno di cure. Sennonché, solo malattie
gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono,
se del caso, giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24). Non incombe peraltro al TAF né d'attendere la
produzione da parte del ricorrente di un certificato medico annunciato oltre un
mese fa nel gravame né d'esperire accertamenti d'ufficio sullo stato di salute
6dell'insorgente allorquando quest'ultimo, usando della necessaria diligenza, già
avrebbe potuto e dovuto dimostrare di moto proprio l'adempimento dei presupposti
per la pronuncia di un'ammissione provvisoria per motivi medici. L'autorità inferiore
ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in patria.
10.5 Infine, considerato che il ricorrente, purché dia prova della dovuta diligenza, potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che nessun altro ostacolo
d'ordine tecnico appare opporsi al rimpatrio medesimo, l'esecuzione
dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e cpv. 3 LAsi
12.
12.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegato: incarto dell'UFM)
- a E._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
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