B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2147/2017
Sen t en z a d e l 2 8 agos t o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
con la figlia
C._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
C._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
Eritrea,
entrambe rappresentate dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 9 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______ e la figlia C._______, dichiaratesi cittadine eritree, di etnia ti-
grina e religione ortodossa, sono nate in Sudan dove avrebbero vissuto
fino al loro espatrio avvenuto il sesto mese del 2015. Dopo aver attraver-
sato la Libia e l'Italia le interessate sono entrate illegalmente in Svizzera il
5 luglio 2015 ed hanno depositato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr.
verbale d'audizione del 9 luglio 2015 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.).
Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere espatriata poiché in Sudan era diventato difficol-
toso vivere in quanto eritrea senza documenti. Inoltre il marito sarebbe pure
espatriato e non avrebbe voluto che la figlia crescesse senza padre (cfr.
verbale d'audizione del 31 gennaio 2017 [di seguito: verbale 2], D15).
A sostegno della domanda d'asilo A._______ ha prodotto il certificato di
matrimonio in originale rilasciato a Khartoum il (…) dall'(…).
B.
Con decisione del 9 marzo 2017, notificata l'11 marzo 2017 (cfr. risultanze
processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha
respinto la domanda d'asilo delle richiedenti, pronunciato contestualmente
il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione del medesimo
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
C.
In data 10 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
12 aprile 2017), le interessate sono insorte contro la summenzionata deci-
sione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) ed hanno concluso all'annullamento del provvedimento impu-
gnato ed alla restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per
una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato
ed alla concessione dell'asilo; in subordine per una nuova valutazione in
merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Esse
hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo, con protestate spese e ripetibili.
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D.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra le suddette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
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esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.
4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato innanzitutto che la
richiedente non avrebbe reso verosimile la cittadinanza eritrea. In partico-
lare, ella non avrebbe presentato alcun documento che potesse compro-
vare la sua pretesa cittadinanza ed inoltre le sue dichiarazioni risultereb-
bero vaghe, contraddittorie ed illogiche. Ella avrebbe fornito dichiarazioni
contrastanti in merito al luogo di nascita, mentre non avrebbe saputo dire
nulla in merito ai suoi genitori ed alla sua pretesa origine eritrea. Infine,
sarebbe illogico che l'interessata, essendo ancora una bambina, si sia
preoccupata di ottenere dei documenti di identità invece di chiedere alla
signora con cui viveva informazioni in merito ai genitori. Le dichiarazioni
della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza pre-
viste all'art. 7 LAsi e non potrebbe dunque esserle riconosciuta la qualità di
rifugiato. Per quanto concerne le difficoltà riscontrate come persona resi-
dente clandestinamente in Sudan, la SEM ha considerato che concerne-
rebbero un paese terzo e pertanto non sarebbero rilevanti ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, la SEM ha pronunciato l'allontanamento
delle richiedenti dalla Svizzera. Per quanto concerne l'esecuzione dell'al-
lontanamento l'autorità di prime cure ha rilevato che la stessa non potrebbe
essere impedita a causa di una grave violazione dell'obbligo di collaborare
come in questo caso. In tali casi non spetterebbe alle autorità in materia
d'asilo vagliare eventuali ostacoli all'allontanamento. Nella fattispecie l'e-
secuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esi-
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gibile – alla luce dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni nulla permette-
rebbe infatti di escludere che la richiedente non possegga una solida e
densa rete famigliare e sociale nel suo effettivo Paese di origine – e possi-
bile (e ciò anche qualora il richiedente dissimuli la propria identità o nazio-
nalità).
4.2 Con ricorso, le insorgenti contestano l'inverosimiglianza circa le loro
origini eritree e ritengono che la SEM avrebbe semmai potuto e dovuto
disporre ulteriori misure d'istruzione. In particolare, la ricorrente ritiene di
avere sempre e coerentemente allegato di essere nata e cresciuta in Su-
dan ed in un solo passaggio dell'audizione federale avrebbe dichiarato di
essere nata in Eritrea, per il che le considerazioni dell'autorità inferiore an-
drebbero dunque relativizzate. Le insorgenti non condividono neppure la
valutazione dell'autorità inferiore per quanto concerne l'illogicità del com-
portamento. La ricorrente non avrebbe infatti eluso domande, né omesso
di rispondere. Ella avrebbe inoltre fornito numerosi elementi sul proprio vis-
suto da cittadina eritrea sprovvista di un valido titolo di soggiorno in Sudan,
avrebbe accennato alle pratiche necessarie per gli eritrei che tenterebbero
di regolarizzare la propria posizione, così come avrebbe depositato un cer-
tificato di matrimonio in originale e svolto le audizioni in tigrino. Di conse-
guenza, sarebbe plausibile che le pretese lacune nelle allegazioni della ri-
corrente debbano ricondursi proprio alle peculiarità della sua condizione di
esule eritrea in Sudan. In ogni caso, quand'anche le lacune dovessero es-
sere considerate così gravi da porre in serio dubbio la cittadinanza allegata,
le ricorrenti ritengono necessario l'adozione di misure d'istruzione comple-
mentari. Per i medesimi motivi, le ricorrenti considerano che non potrebbe
essere ritenuta una violazione grave dell'obbligo di collaborare. Di conse-
guenza, essendo la cittadinanza un fattore essenziale e preliminare all'e-
same della domanda d'asilo e degli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento, il provvedimento querelato andrebbe annullato.
5.
6. Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità
competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante,
amministrando in tal senso le prove a riguardo e procurandosi la documen-
tazione necessaria alla trattazione del caso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle
parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH
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AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192
seg.). In particolare, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi, il richiedente
è tenuto a declinare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di
viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richie-
dente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezza-
mento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L'autorità è però tenuta ad effettuare
le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in
merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del TAF E-907/2015
del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le
dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del TAF D-
3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5; applicabile anche in casi concer-
nenti l'Eritrea: sentenza del TAF D-3736/2015 del 9 novembre 2015 con-
sid. 5). Perché una violazione dell'obbligo di collaborare possa essere
identificata si presuppone tuttavia che la collaborazione sia possibile e che
possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
6.1 È ora necessario determinare se nel caso in disamina possa essere
ritenuta una violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'insorgente
che rende dunque impossibile la determinazione del suo paese d'origine.
6.1.1 La ricorrente ha asserito di essere cittadina eritrea, di etnia tigrina e
di essere nata e cresciuta in Sudan (cfr. verbale 1, pag. 3). All'età di sette
anni è rimasta orfana di entrambi i genitori ed ha dunque vissuto con una
vicina di casa (cfr. verbale 1, pag. 5). Ella ha inoltre dichiarato di non aver
mai vissuto in Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 3 e 8; verbale 2, D85). L'insor-
gente ha sostenuto entrambe le audizioni in tigrino e dichiarato di avere
buone conoscenze della lingua araba (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2,
D70-D71). Pur non avendo fornito documenti d'identità a comprova della
sua nazionalità la ricorrente ha consegnato in sede d'audizione sui motivi
d'asilo il certificato di matrimonio originale nel quale viene indicata la sua
nazionalità eritrea. L'interessata ha oltracciò spiegato di aver tentato di ot-
tenere dei documenti eritrei recandosi a Shagarab, ma non avendo docu-
menti quali il certificato di battesimo oppure documenti d'identità dei geni-
tori, non le hanno rilasciato un documento che le avrebbe permesso di re-
carsi all'Ambasciata eritrea in Sudan (cfr. verbale 2, D38-D41).
6.1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che non può essere identifi-
cabile da parte dell'insorgente una violazione dell'obbligo di collaborare né
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una dissimulazione della sua vera origine. Ella non ha infatti tentato di in-
gannare le autorità né ha mai nascosto di non aver vissuto in Eritrea, ma
bensì ha subito indicato di essere nata e cresciuta in Sudan e di essere
dunque stata socializzata in tale Paese. La SEM non ha contestato la ve-
rosimiglianza di tali allegazioni – ed in particolare la socializzazione in Su-
dan – limitandosi a ritenere che l'interessata non aveva reso verosimile la
sua cittadinanza eritrea. L'autorità di prime cure non ha tuttavia effettuato
delle istruzioni complementari al fine di determinare la cittadinanza della
ricorrente (ad esempio una valutazione delle conoscenze dell'interessata
in merito all'Eritrea e/o al Sudan) e nell'analisi non ha tenuto conto neppure
del certificato di matrimonio originale fornito dall'interessata (nel quale ri-
sulta indicata la sua cittadinanza eritrea), né del fatto che effettivamente in
Sudan esista una diaspora eritrea assai numerosa e le peculiarità di tale
situazione (cfr. Dan Connell, Refugees, Ransoms and Revolt – An update
on Eritrea, Middle East Report, n. 266 [spring 2013], pag. 35). A ciò si ag-
giunge inoltre il fatto che l'interessata non sia stata scolarizzata ed abbia
perso i genitori all'età di sette anni. Su tali presupposti non si può dunque
concludere che in specie la ricorrente abbia violato il suo obbligo di colla-
borare e/o dissimulato la propria identità. Pertanto, omettendo l'autorità di
prime cure di determinare la reale cittadinanza dell'interessata per mezzo
di ulteriori misure istruttorie, essa ha compiuto un accertamento incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. sulla no-
zione: DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pagg. 369 seg.).
7.
Alla luce di quanto precede, essendo la questione della nazionalità una
questione primordiale per il trattamento della domanda d'asilo, il ricorso è
accolto, la decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di
causa sono rinviati all'autorità di prime cure (art. 61 cpv. 1 PA; DTAF
2009/53 consid. 7.3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403
seg.), la quale è invitata da una parte a determinare la nazionalità della
ricorrente – con delle misure d'istruzione complementari – e dall'altra a pro-
nunciarsi nuovamente sui motivi d'asilo allegati dalla ricorrente e sull'ese-
cuzione dell'allontanamento.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, la domanda d'assistenza giudiziaria è di-
venuta senza oggetto.
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8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, difettando una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: