B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2153/2013
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'en-
trata;
decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessato – cittadino eritreo originario di Adi Keih, attualmente residen-
te in Sudan – ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera tramite l'Ambascia-
ta svizzera a Khartum (Sudan).
B.
In data 25 luglio 2011, la rappresentanza svizzera a Khartum ha trasmes-
so la domanda d'asilo dell'interessato all'UFM (atto A1/5).
Nella prima versione fornita egli ha esposto, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che all'epoca in cui era studente con un gruppo di coetanei
sarebbe stato arrestato con l'accusa di aver tentato di oltrepassare il con-
fine con l'Etiopia. Per questo motivo, sarebbe stato posto in detenzione
nel carcere militare di B._______ dove avrebbe subito trattamenti inumani
e degradanti. Egli sarebbe poi evaso dal carcere ed avrebbe fatto rientro
nella propria cittadina d'origine. Tuttavia, a suo dire, essendo ricercato, a
novembre 2008 avrebbe lasciato il Paese e si sarebbe recato in Libia,
transitando attraverso il Sudan. Ritenuta la difficile situazione libica, il
medesimo avrebbe fatto ritorno in Sudan dove sarebbe giunto il (...) 2011.
A sostegno della propria domanda l'interessato ha prodotto la copia di
due documenti relativi allo statuto in Svizzera della sorella – C._______
(N [...]), rifugiata al beneficio di un'ammissione provvisoria –, oltre che co-
pia della propria Yellow card asylum rilasciata dell'Alto Commissariato
delle nazioni Unite per i rifugiati (di seguito: ACNUR).
C.
Con scritto 10 agosto 2011, trasmesso per il tramite della rappresentanza
svizzera a Khartum, l'interessato ha introdotto un memoriale di comple-
mento alla propria domanda d'asilo (atto A3/6).
Relativamente agli accadimenti nel proprio Paese d'origine, in sostanza il
richiedente aggiunge di essere un disertore fuggito il (...) 2010 dal campo
di addestramento di Sawa (Eritrea) in direzione del Sudan, dove sarebbe
giunto il (...) 2010. Il giorno sucessivo, il richiedente sarebbe stato accolto
dall'ACNUR nel campo profughi Shagarab (Sudan). Tuttavia, a causa del
pessimo equipaggiamento in loco egli si sarebbe recato a Khartum. Al fi-
ne di sentirsi più al sicuro avrebbe di seguito raggiunto la Libia con l'in-
tenzione di recarsi in Europa. In Libia sarebbe stato arrestato e detenuto
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in condizioni atroci per quattro mesi. Infine, avrebbe fatto rientro in Su-
dan.
D.
Con missiva del 22 agosto 2011 e del 9 novembre 2011 la sorella del ri-
chiedente ha chiesto conferma all'UFM circa la ricezione della domanda
dell'interessato.
E.
Con scritto di risposta del 23 dicembre 2011, l'UFM ha informato la sorella
dell'interessato in merito alla trattazione della domanda, invitandola altresì
a presentare una procura rilasciata dal medesimo.
F.
Il 29 maggio 2012, il lic. iur. Mario Amato del (...) ha prodotto la procura
conferitagli dal richiedente in data 18 gennaio 2011. Il mandatario ha al-
tresì trasmesso un documento, completato dalla sorella, contenente le in-
dicazioni dettagliate relative ai motivi d'asilo del proprio mandante unita-
mente ad un'ulteriore copia della tessera rilasciata dall'ACNUR e posse-
duta dal medesimo (atto A8/8).
G.
G.a In data 28 gennaio 2013, l'UFM ha annunciato all'interessato l'even-
tualità di una decisione negativa relativamente alla sua domanda d'asilo
dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera. Detto ufficio ha altresì
invitato il medesimo a determinarsi in merito entro il 28 febbraio 2013.
G.b Il 1° febbraio 2013, l'interessato ha osservato primariamente che in
quanto disertore in Eritrea avrebbe subito trattamenti inumani e degra-
danti alquanto pesanti, per il che un suo ritorno in detto Paese sarebbe
da escludere. Per quanto concerne poi la sua situazione in Sudan, egli
non possiederebbe una dimora fissa, soggiornerebbe da amici e cono-
scenti, ed in maniera generale la sicurezza non sarebbe garantita a cau-
sa del rischio di sequestri da parte delle bande di Rashaida. In particola-
re, come confermato dal rapporto OSAR del 3 maggio 2011, sarebbero
soprattutto i profughi eritrei del campo di Shegerab ad essere esposti a
tale rischio. Avendo, a suo dire, ben esposto suddetto pericolo, l'interes-
sato ha chiesto l'autorizzazione d'entrata in Svizzera e l'accoglimento del-
la propria domanda d'asilo dall'estero.
H.
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H.a Con decisione del 15 marzo 2013, notificata al patrocinatore del ri-
chiedente in data 18 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non
ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura
d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione
impugnata, l'UFM ha considerato il soggiorno del richiedente in uno stato
terzo ed ha quindi esaminato la situazione del medesimo dal punto di vi-
sta del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi. Secondo l'Ufficio, da un lato nei campi
rifugiati ACNUR in Sudan sarebbero garantiti i bisogni vitali così come
una certa sicurezza. Segnatamente, per gli eritrei residenti in Sudan si
potrebbe ragionevolmente esigere un rientro in tali campi. Dall'altro lato,
relativamente al rischio di rinvio in Eritrea, l'autorità inferiore afferma che i
rinvii non sarebbero generalizzati e che di conseguenza soltanto in caso
di indizi concreti di rinvio un richiedente potrebbe ottenere la protezione
della Svizzera. Nel caso specifico, dall'incarto non emergerebbe alcun
elemento concreto tale da permettere di concludere che vi sia un rischio
in questo senso per l'interessato. Inoltre, l'UFM ritiene che il medesimo,
sebbene senza lavoro e alloggio, potrebbe tuttavia contare su amici, co-
noscenti e sulla sorella residente in Svizzera, come da lui stesso afferma-
to. In sostanza, la situazione del richiedente non sarebbe diversa da quel-
la di altri profughi presenti nel Paese, sicché egli non avrebbe ragione di
avvalersi della protezione sussidiaria della Svizzera. Per quanto attiene
all'esame delle relazioni strette con la Svizzera, segnatamente alla sorella
ammessa provvisoriamente in Svizzera, l'Ufficio ha considerato che la ri-
chiesta di ricongiungimento famigliare del richiedente debba essere esa-
minata nell'ottica delle condizioni dell'art. 85 cpv. 7 della Legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e che tenuto conto
della natura dei legami famigliari nel caso specifico queste ultime non sa-
rebbero date. In conclusione, l'UFM ha rifiutato l'entrata in Svizzera al ri-
chiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero.
H.b Il 17 aprile 2013, l'interessato è insorto contro suddetta decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale). Nell'atto di ricorso, presentato in Svizzera tramite il proprio man-
datario, l'insorgente non condivide l'opinione dell'UFM secondo la quale
non avrebbe reso verosimile l'esistenza personale di una situazione di
vulnerabilità. Il medesimo avrebbe infatti segnalato tramite la documenta-
zione trasmessa i propri timori di subire violenze in Sudan. In particolare,
egli teme l'instabilità del Paese e la sorte dei profughi eritrei. Questi timori
gli causerebbero paura, ansia, insonnia, depressione e preoccupazioni
continue. Inoltre, il fatto di non avere lavoro né entrate regolari lo espor-
rebbe a condizioni di vita particolarmente difficili, comprese difficoltà quo-
tidiane nell'approvvigionamento di acqua e cibo. Egli incontrerebbe pro-
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blemi anche nell'ottenere assistenza medica, segnatamente in relazione
alla ferita che avrebbe riportato ad una gamba. Anche se l'autore del gra-
vame non riferisce di episodi che lo tocchino personalmente, a suo dire
sarebbe nota la situazione difficile della diaspora eritrea in Sudan, come
peraltro ammetterebbe lo stesso UFM. L'autorità inferiore non avrebbe al-
tresì adeguatamente preso in considerazione la presenza della sorella del
ricorrente in Svizzera quale rifugiata riconosciuta e posta al beneficio di
un'ammissione provvisoria. Di fronte alla minaccia imminente alla quale il
ricorrente sarebbe esposto e considerata la presenza della sorella in
Svizzera, non si potrebbe pretendere la sua permanenza in Sudan o la ri-
chiesta di protezione ad uno Stato terzo.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, quindi l'annullamento
della decisione impugnata, segnatamente l'autorizzazione ad entrare in
Svizzera, l'accoglimento della propria domanda d'asilo e l'esenzione dal
pagamento anticipato delle spese di giustizia.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); il medesimo è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche
urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012
alla legge sull’asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il
29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una
domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la
relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero
prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli arti-
coli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente.
Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili
del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
4.
4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo
dall'estero presentata il 25 luglio 2011 all'UFM, per il tramite della rappre-
sentanza svizzera a Khartum.
4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona ca-
pace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere stretta-
mente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In
altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emer-
ga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti per-
sonalmente all'autorità svizzera.
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4.3 Ritenuti gli scritti del 25 luglio 2011 (atto A1/5) e 10 agosto 2011 (at-
to A3/6), tramite i quali il qui ricorrente si è personalmente manifestato di
fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi osse-
quiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha
ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal
ricorrente.
5.
5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle mo-
difiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero,
quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera
la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto
(art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il
richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragio-
nevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di
soggiorno o che si rechi in un altro Paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore
prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1,
RS 142.311) la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad
un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile,
il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo
(art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il
verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri
documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valuta-
zione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).
5.2 Sebbene la rappresentanza svizzera a Khartum non abbia proceduto
all'audizione diretta del richiedente l'asilo, quest'ultimo ha comunque
potuto far valere i propri motivi d'asilo rispettivamente negli scritti del
25 luglio 2011 (atto A1/5) e 10 agosto 2011 (atto A3/6) oltre che, tramite il
proprio mandatario, con il documento non datato allegato alla missiva del
29 maggio 2012 (cfr. atto A8/8). Inoltre, il ricorrente ha avuto la possibilità
di esprimersi, in data 1° febbraio 2013 (atto A10/2), sull'eventuale
pronuncia di una decisione negativa nei suoi confronti. Il diritto di essere
sentito è rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base
di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio
ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).
6.
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6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7
LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi
per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima
delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale
negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a p.136,
GICRA 2004 n. 20 consid. 3a p. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b
p. 129 s.).
6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione
d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo
l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso.
Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi
del'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnata-
mente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro pa-
ese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e
l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la
possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizze-
ra, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò
che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bi-
sogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario ap-
purare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e veri-
ficare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante
l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o
che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia
la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, p. 126).
6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in
uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi
al fine di ottenere l’ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza,
occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esi-
gibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli
con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi
di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese
d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in
un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr.
DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 p. 174 s.,
GICRA 2004 n. 21 consid. 2b p. 137 e consid. 4 p. 138 ss., GICRA
2004 n. 20 consid. 3b p. 130 s., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f p. 131
s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell’art. 52 cpv. 2 LAsi
non sono identici ai presupposti dell’asilo accordato a famiglie di cui
all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa p. 140).
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6.2 Nella fattispecie, il ricorrente indica – in sede ricorsuale – quali motivi
di persecuzione nel proprio Paese d'origine la deportazione in un luogo di
nome D._______ nel quale avrebbe subito torture sia fisiche che psichi-
che e la successiva fuga dal campo militare di Sawa (Eritrea).
Prima di stabilire se i motivi di asilo invocati dal ricorrente siano tali da
giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare
se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza del
medesimo in Sudan, stato terzo nel quale egli risiede verosimilmente dal
2010 (cfr. atto A8/8, allegato p. 2; atto A3/6, p. 1).
6.2.1 Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Sudan il ricor-
rente invoca difficoltà relative alla sua condizione di rifugiato in tale Pae-
se. In particolare, egli lamenta problemi legati all'alloggio, all'assenza di
impiego, conseguentemente gravi difficoltà economiche e l'impossibilità di
ottenere cure mediche. Inoltre, il medesimo teme i rapimenti e la deporta-
zione verso il proprio Paese d'origine.
A giudizio del Tribunale, tali affermazioni risultano essere semplici allega-
zioni di parte generiche e prive di fondamento. In primo luogo, sebbene le
condizioni di vita in Sudan non siano facili, in particolare per i profughi nei
campi (cfr. in particolare e relativamente alla diaspora eritrea in Sudan
sentenza del Tribunale D-7225/2010 del 14 febbraio 2011), il ricorrente in
sostanza non ha dimostrato di essere costretto a vivere in condizioni tali
da ritenere un pericolo per la sua stessa vita (cfr. atto A3/6 ibidem).
Attualmente, l'autore del gravame vive presso amici e conoscenti ed in
caso di bisogno può contare sul sostegno finanziario offerto dalla sorella
residente in Svizzera (cfr. fra gli altri allegato all'atto A8/8 pp. 2-3). Il ricor-
rente è rifugiato riconosciuto in Sudan (cfr. in particolare atto A3/6, p. 1 i.f.
e p. 2 oltre che copia della Yellow card asylum agli atti) e non è stato in
grado di dimostrare di essere esposto personalmente ed attualmente alla
minaccia concreta ed imminente di rinvio in Eritrea in violazione del prin-
cipio di non-refoulement. Non soccorrono, infatti, i vari riferimenti generici
a dati o ad avvenimenti di cronaca riguardanti il Paese in questione o altri
casi specifici. A questo proposito, il Tribunale evidenzia che il Sudan è
parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.
rifugiati, RS 0.142.30) e che numerosi eritrei risiedono nel Paese da anni
o addirittura da generazioni. Ad ogni buon conto, il ricorrente in caso di
necessità ha senza dubbio la possibilità di sollecitare l'ACNUR, presso
cui è rifugiato registrato.
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Per quanto attiene al presunto problema medico lamentato ad una gam-
ba, il ricorrente si è limitato anche in questo caso ad una vaga asserzione
relativa ad una ferita contratta in Libia, peraltro riportata unicamente negli
scritti prodotti più di recente (nulla appare negli atti A1/5 o A3/6 a proposi-
to della necessità di curare una ferita). Del resto, sorgono dubbi già per
quanto concerne la supposta carcerazione sofferta in tale Paese. Infatti,
nelle prime motivazioni presentate relativamente alla presente domanda
d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto rientro in Sudan a causa
dell'inizio della guerra civile non menzionando paradossalmente ed in al-
cun modo l'arresto, il carcere sofferto né tantomeno un proprio ferimento
in tali circostanze (cfr. atto A1/5, p. 1).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non ha saputo
dimostrare l'inesigibilità della propria permanenza in Sudan.
6.2.2 Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non ri-
vesto un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'entra-
ta. Infatti, la presenza in Svizzera della sorella beneficiaria di un'ammis-
sione provvisoria non costituisce un legame di intensità tale da prescinde-
re dall'applicazione del previgente art. 52 cpv. 2 LAsi.
6.3 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato
l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo
dall'estero in applicazione dei vecchi art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi.
7.
7.1 In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti
all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne con-
segue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
7.2 Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Si rinuncia altresì allo scambio de-
gli scritti.
8.
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Pagina 11
8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito, la richiesta di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è
divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della
particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, all'UFM e
all'Ambasciata svizzera a Khartum.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: