B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2157/2014
Sen t en z a d e l 1 0 l u g l i o 20 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Daniel Willisegger, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A.________, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 aprile 2014 / N […].
D-2157/2014
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda e religione islamica, è nato
a Erbil e cresciuto a Mosul in Iraq. Ha presentato domanda d'asilo in data
22 ottobre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per
mezzo di un TIR proveniente dalla Turchia (cfr. verbale d'audizione del
24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Iraq in quanto sarebbe stato minac-
ciato da persone che avrebbero voluto estorcergli del denaro. Essendo Uf-
ficiale del servizio di intelligence irachena (Istikhbarat) qualora tornasse in
Iraq sarebbe arrestato ai sensi della legge militare irachena per diserzione
(cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale d'audizione del 27 marzo 2014 [di seguito:
verbale 2], pagg. 3 seg.).
A sostegno della domanda d'asilo il ricorrente ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– la carta d'identità rilasciata il 9 maggio 2013;
– una copia della tessera di informazioni intestata al padre rilasciata a
Mosul il 5 novembre 2010;
– una copia del certificato di nazionalità;
– quattro tessere militari emesse tra il 2008 e il 2011.
B.
Con decisione del 4 aprile 2014, notificata all'interessato in data
7 aprile 2014 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succi-
tata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello
stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile
e possibile.
C.
In data 22 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
23 aprile 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
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dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della
qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la
trasmissione degli atti all'autorità inferiore oppure la concessione dell'am-
missione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'as-
sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato l'insorgente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura,
lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in
prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una
copia del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta.
E.
In data 14 maggio 2014 l'UFM ha presentato la risposta al ricorso nella
quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
La risposta al ricorso è stata trasmessa al ricorrente con possibilità
d'esprimersi entro il 5 giugno 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
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L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte
a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato
di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30). La diserzione e la renitenza non sono di per sé sufficienti a
fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1; in altri termini alla persona interessata deve essere
riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se in seguito alla sua renitenza
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o diserzione abbia a temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai
sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-5553/2013 del 18 feb-
braio 2015 [prevista per la pubblicazione] consid. 4.3-4.5 e 5).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'inte-
ressato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché tardive, contradditto-
rie non sufficientemente motivate ed incompatibili con l'esperienza gene-
rale di vita e la logica dell'agire.
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In particolare le sue allegazioni circa la diserzione sarebbero tardive, aven-
dole addotte unicamente in audizione federale, e la motivazione atta a giu-
stificare l'allegazione tardiva, ossia aver omesso di parlare della diserzione
giacché sarebbe un'esclusione dell'asilo, non convincerebbe l'autorità infe-
riore. Inoltre non collimerebbero le sue dichiarazioni in relazione alle mi-
nacce subite per estorcergli denaro, avendo egli fornito durante le audizioni
dichiarazioni contrastanti. L'UFM ha aggiunto che il comportamento as-
sunto dopo le minacce subite sarebbe incoerente poiché egli non avrebbe
indagato la provenienza delle minacce e nemmeno sporto denuncia né alla
polizia né al servizio militare antiterroristico per il quale lavorerebbe. Pari-
menti illogico sarebbe avere disertato senza chiedere aiuto e senza dare
alcun preavviso. Infine, le dichiarazioni si sarebbero contraddistinte dal ca-
rattere vago e superficiale: non avrebbe fornito un resoconto dettagliato
circa le minacce subite, non avendo saputo fornire le date, la quantità di
tali minacce come pure il tenore delle stesse. Il fatto di non sapere che tipo
di sanzioni siano previste in caso di diserzione, non farebbe che confer-
mare l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfereb-
bero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM
non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda
d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero in-
dizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di
essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre grazie
alla situazione di sicurezza e il rispetto dei diritti dell'uomo nelle quattro
province nord-irachene controllate dall'autorità regionale curda, non vige-
rebbe una situazione di guerra generalizzata: nonostante lo stesso si sia
socializzato a Mosul il suo allontanamento verso Erbil sarebbe ragionevol-
mente esigibile giacché ivi vivrebbero i parenti. Infine, l'esecuzione dell'al-
lontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha ribadito che il motivo dell'allegazione tardiva circa la diserzione sarebbe,
da un lato, il timore di subire delle ripercussioni nel suo Paese d'origine per
aver dato informazioni relative alla sua attività di militare nei servizi segreti,
e dall'altro lato l'irrilevanza di tale motivo ai sensi della LAsi. Vista la situa-
zione vigente in Iraq non sarebbe stato illogico non aver denunciato le mi-
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nacce o riferito tali eventi ai superiori militari. L'esperienza maturata in pa-
tria l'avrebbe invece spinto a tacere tali minacce, non sapendo di chi
avrebbe potuto realmente fidarsi.
L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile poiché la sua vita
sarebbe in pericolo. Inoltre non sarebbe neppure ragionevolmente esigi-
bile, avendo egli passato gran parte della sua esistenza a Mosul ed
avendo, i famigliari residenti a Erbil, l'intenzione di tornare a Mosul.
Per questi motivi, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e con-
cedere l'asilo o sussidiariamente concedere l'ammissione provvisoria.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il ricorrente sarebbe
stato informato dell'importanza di menzionare tutti i motivi d'asilo e della
possibilità di esprimersi liberamente e senza timori in ragione del carattere
confidenziale della procedura. Inoltre un richiedente l'asilo non dovrebbe
adattare i propri motivi d'asilo in base al testo legale in vigore: pertanto
nonostante l'introduzione del nuovo cpv. 3 che prevedrebbe l'esclusione
dalla qualità di rifugiato per disertori e renitenti, il ricorrente avrebbe dovuto
dichiarare i fatti vissuti senza plasmarli alle esigenze della LAsi. In ogni
caso le sue dichiarazioni tardive sarebbero pure in contraddizione tra loro.
Circa l'esecuzione dell'allontanamento l'autorità inferiore ha richiamato l'at-
tenzione sul fatto che a tuttora i genitori dell'insorgente vivrebbero a Erbil
presso lo zio (…), pertanto ciò confermerebbe la possibilità per il ricorrente
di risiedere nel Kurdistan iracheno. Di conseguenza detto Ufficio ha rinviato
ai propri considerandi confermandoli pienamente.
5.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i
motivi d'asilo sono inverosimili essendo tardive, contraddittorie e poco so-
stanziate.
5.1 Il ricorrente non è riuscito a giustificare l'allegazione tardiva della sua
diserzione. In audizione sommaria non ha accennato alla sua attività mili-
tare, mentre in seguito ha prodotto le tessere militari e ha fornito nuovi mo-
tivi d'asilo durante l'audizione federale (cfr. verbale 1, atto A11/1 e ver-
bale 2, pag. 2). Chiestogli il motivo dell'allegazione tardiva dei suoi motivi
d'asilo egli ha indicato che avrebbe temuto di ricevere una decisione nega-
tiva quale militare. Inoltre essendo un militare dei servizi segreti non
avrebbe potuto lasciare il Paese. Giova rammentare che al ricorrente è
stato ricordato l'obbligo del segreto d'ufficio al quale sottostanno le persone
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presenti alle audizioni e gli è stato rammentato il suo obbligo di collaborare
(cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 2). Al ricorrente quindi sono state
presentate in modo esauriente le condizioni alle quali si sarebbe svolta
l'audizione e chiestogli se fosse a conoscenza dei suoi diritti e doveri nel
quadro della procedura d'asilo ha risposto positivamente (cfr. verbale 2,
pag. 2). Si aggiunga che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il
richiedente l'asilo deve allegare i fatti vissuti che lo hanno condotto all'e-
spatrio e non ometterli per renderli conformi alle esigenze per l'ottenimento
dell'asilo. L'allegazione tardiva ingiustificata rende l'autore della stessa
inattendibile.
Ciononostante l'allegazione tardiva è stata in parte documentata prima
dell'audizione federale sui motivi d'asilo e approfondita durante la stessa.
Pertanto il Tribunale ritiene giudizioso valutare la verosimiglianza del rac-
conto del ricorrente prevalentemente sulla base del verbale dell'audizione
federale giacché l'UFM non ritiene che le tessere militari versate agli atti
siano falsi o falsificati e non mette in discussione la sua professione di mi-
litare (cfr. decisione, pag. 5).
5.2 Il ricorrente ha indicato d'essere espatriato dopo aver ricevuto delle
lettere minatorie da parte di terroristi: gli avrebbero intimato di lasciare il
Paese oppure, secondo le differenti dichiarazioni, di lasciare il militare (cfr.
verbale 2, pag. 4 seg.). Ciononostante il ricorrente cade in contraddizione
giacché avrebbe dapprima indicato che i terroristi non sarebbero stati a
conoscenza del suo incarico presso i servizi segreti (…), mentre in un
secondo tempo ha indicato che l'avrebbero minacciato non soltanto come
semplice militare, bensì perché attivo nei servizi segreti (cfr. ibidem). Dipoi
circa la lettera di minacce ricevuta egli ha in un primo momento dichiarato
di averla lasciata in Iraq poiché gli susciterebbe brutti ricordi, per poi
indicare di non sapere dove sia, altrimenti l'avrebbe prodotta come mezzo
di prova (cfr. verbale 2, pag. 5). Oltre alla lettera minatoria il ricorrente
avrebbe ricevuto delle telefonate dello stesso tenore: le dichiarazioni circa
il contenuto e la frequenza di tali telefonate sono state esposte dal
ricorrente in maniera sbrigativa e vaga
(cfr. verbale 2, pag. 5 seg.). Infine, poco convincente è la dichiarazione
secondo la quale non avrebbe cercato di indagare sull'identità degli autori
delle minacce nonostante sia un militare, a suo dire, attivo nei servizi
segreti (cfr. verbale 2, pag. 6). Pertanto non soccorre l'insorgente
l'allegazione ricorsuale con la quale ha giustificato tale mancanza con la
situazione generale presente in Iraq.
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5.3 Il ricorrente non ha neppure reso verosimile l'allegata diserzione. Se da
un lato ha reso verosimile d'essere stato un militare, dall'altro lato non è
riuscito a rendere verosimile che al momento dell'espatrio fosse tuttavia
attivo. La tessera militare più recente è stata emessa nel 2011 e non indica
la validità, tuttavia il ricorrente ha asserito che la sua validità sarebbe di
3 anni (cfr. verbale 2, pag. 2). Il Tribunale ritiene le tessere militari di scarso
valore probatorio, considerando altresì che l'indicazione del gruppo san-
guigno dell'insorgente varia nel corso degli anni. Oltracciò il racconto del
ricorrente circa l'ultima attività svolta come Ufficiale dei servizi segreti è da
considerarsi inverosimile visto quanto testé indicato
(cfr. consid. 5.1 e 5.2). Pertanto non si può partire dal presupposto che il
ricorrente abbia disertato non avendo egli reso verosimile d'essere stato
nel servizio attivo al momento dell'espatrio.
5.4 Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le
dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qua-
lità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va con-
fermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
7.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
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KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
7.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circo-
stanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, an-
ziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53
consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.)
8.
In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la
presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una
nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede es-
sere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti preclu-
dendo di conseguenza al ricorrente un'istanza di ricorso.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr (RS 142.20) prevede
che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni,
l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7
LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore, richiamando la giurispru-
denza del Tribunale, indica che l'esecuzione del ricorrente sarebbe ragio-
nevolmente esigibile vista la situazione di sicurezza e il rispetto dei diritti
dell'uomo nelle quattro province nord-irachene controllate dall'autorità re-
gionale curda. Ivi non vigerebbe una situazione di guerra generalizzata:
nonostante il ricorrente si sia socializzato a Mosul il suo allontanamento
verso Erbil sarebbe ragionevolmente esigibile giacché dei parenti vivreb-
bero a Erbil. Nell'atto ricorsuale l'insorgente sottolinea la sua socializza-
zione a Mosul e l'intenzione dei parenti residenti a Erbil di recarsi a Mosul.
Nella DTAF 2008/5 quo alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già
avuto modo di precisare che nelle tre province curde dell'Iraq del nord
(Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di vio-
lenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da consi-
derare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato
della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inol-
tre la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e
nel centro dell'Iraq. In particolare l'esecuzione dell'allontanamento verso le
tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati,
in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia ori-
ginaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una
rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di rela-
zioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1
e 7.5.8).
È sotto gli occhi di tutti che la situazione in Iraq e nelle regioni del nord è
considerevolmente cambiata negli ultimi anni per quanto concerne la
sicurezza. Il conflitto in Siria come pure l'avanzata dello Stato Islamico
dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq
e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS) hanno per
conseguenza l'aumento del numero di rifugiati che cercano protezione
nelle province nord dell'Iraq. La Regione autonoma del Kurdistan ha
ultimamente reso più severe le condizioni d'entrata nell'Iraq del nord per
evitare la presenza di infiltrati o simpatizzanti dell'IS e la popolazione locale
stessa diffida dei profughi e dei concittadini che vi fanno ritorno. Sulla base
di questi elementi, la situazione nel nord dell'Iraq appare tesa e insicura
(cfr. sentenze del TAF E-1996/2014 del 19 febbraio 2015 consid. 7.3.1 e
riferimenti ivi citati; D-5091/2014 del 28 maggio 2015 consid. 4.2; E-
5370/2013 del 23 gennaio 2015 consid. 10.2.4; E-99/2013 del
17 dicembre 2014 consid. 7.2.3.1).
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Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella presente fattispecie l'autorità infe-
riore non poteva limitarsi ad appoggiarsi sulla giurisprudenza del 2008 ri-
tenuto inoltre che l'insorgente, come ammesso dall'autorità inferiore nella
decisione impugnata, si è socializzato a Mosul e non nella regione auto-
noma del Kurdistan. V'è dunque da valutare alla luce dei nuovi avvenimenti
nel nord dell'Iraq se per il ricorrente nato a Erbil e cresciuto a Mosul il rinvio
nelle tre province curde dell'Iraq è effettivamente ragionevolmente esigibile
tenuto conto della rete sociale e famigliare ivi presente.
8.3 Non possedendo tutti gli elementi di fatto, il Tribunale non può allo stato
attuale pronunciarsi. Pertanto, s'impongono ulteriori chiarimenti circa la si-
tuazione di sicurezza nelle tre province curde del nord dell'Iraq. Nella pre-
sente fattispecie, è di interesse particolarmente la situazione nella provin-
cia di Erbil. V'è dunque da stabilire approfonditamente se alla luce dei nuovi
avvenimenti sopra citati (consid. 8.2) l'allontanamento del ricorrente, socia-
lizzato a Mosul, è da ritenere tuttavia ragionevolmente esigibile.
9.
Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontana-
mento, per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM
(art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione
dell'allontanamento dopo aver approfonditamente ed esaurientemente ve-
rificato la situazione nelle tre province curde dell'Iraq del nord e segnata-
mente di Erbil (cfr. consid. 8).
10.
10.1 Visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere sulla
questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontana-
mento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63
PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclu-
sioni al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito
favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispe-
cie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti,
v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
10.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato
spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna
indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-
TAF). Non vengono quindi assegnate ripetibili.
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Pagina 13
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, per il
resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 4 aprile 2014
sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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