B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2160/2016
Sen t en z a d e l 1 8 g e nn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), ed il figlio
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 7 marzo 2016 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data
10 giugno 2014,
i verbali d'audizione di A._______ del 30 giugno 2014 (di seguito: ver-
bale 1) e del 15 febbraio 2016 (di seguito: verbale 3),
i verbali d'audizione di C._______ del 30 giugno 2014 (di seguito: ver-
bale 2) e del 15 febbraio 2016 (di seguito: verbale 4),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già
Ufficio federale della migrazione, UFM) del 7 marzo 2016, notificata ai ri-
chiedenti al più presto l’8 marzo 2016, con cui tale autorità ha respinto la
succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti
dalla Svizzera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l’ese-
cuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea, ammettendo quindi provviso-
riamente gli interessati,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 7 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
11 aprile 2016), con cui gli insorgenti hanno postulato l'annullamento della
decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato; in su-
bordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova
decisione; in aggiunta, hanno presentato una domanda di esenzione dal
versamento anticipato delle presunte spese di giustizia, con protesta di
spese e ripetibili,
la decisione incidentale del Tribunale del 10 maggio 2016, che respingeva
la domanda d’esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese di
giustizia ed invitava i ricorrenti a versare, entro il 23 giugno 2016, un anti-
cipo pari a CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con
comminatoria d’inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine,
il tempestivo versamento dell’anticipo delle presunte spese processuali av-
venuto il 18 maggio 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con
decisione del 7 marzo 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta per-
tanto essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità
di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, nonché della pronuncia
dell'allontanamento,
che nel corso dell'audizione sulle generalità i richiedenti hanno dichiarato
di essere cittadini dell’Eritrea di etnia Tigrinya, con ultimo domicilio a
E._______ (Eritrea) dove avrebbero vissuto dal 2004 fino all’espatrio av-
venuto, a loro dire, il 2 novembre 2012 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.; ver-
bale 2, pag. 3 segg.),
che sarebbero espatriati poiché, dopo la morte del marito, rispettivamente
padre, si sarebbero ritrovati in una situazione economica precaria (cfr. ver-
bale 1, pag. 9); che inoltre, dopo che il figliastro della ricorrente sarebbe
stato reclutato forzatamente, temendo la stessa sorte per il figlio
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C._______, avrebbero deciso di lasciare il Paese (cfr. verbale 1, pag. 9;
verbale 2, pag. 7),
che nella decisione querelata, la SEM ha considerato le allegazioni con-
cernenti i motivi d’asilo irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto ricon-
ducibili alle condizioni generali del Paese d’origine e non legate ad una
persecuzione nei loro confronti; che segnatamente, l’autorità di prime cure
ha ritenuto che, i richiedenti sarebbero espatriati a causa della loro precaria
situazione economica conseguente alla morte del marito, rispettivamente
del padre; che nonostante la rendita percepita dallo Stato eritreo e gli im-
pieghi quale cameriera e manovale, i ricorrenti non avrebbero avuto suffi-
ciente denaro per mantenere loro stessi e gli ulteriori due figli del marito;
che inoltre, la signora A._______ non sarebbe stata in grado di sostenere
le spese mediche per effettuare un intervento medico per un problema alla
tiroide,
che anche il sequestro di merci avvenuto a Tesseney (Eritrea) non sarebbe
rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi dal momento che l’intervento delle autorità
sembrerebbe legittimo; che la merce sarebbe perlappunto stata seque-
strata dai militari locali, in quanto sospettata di provenire dal contrabbando;
che a tal proposito la ricorrente avrebbe affermato di non possedere una
licenza di commercio e di non essere sicura della provenienza e della le-
galità della merce a lei sequestrata; che pertanto, l’intervento delle autorità
sembrerebbe legittimo; che successivamente a tale evento, la ricorrente
avrebbe inoltre affermato di non aver più avuto nessun problema con le
autorità,
che inoltre, i timori correlati ad un possibile futuro arruolamento di
C._______ nell’esercito Eritreo sarebbero irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,
poiché egli non sarebbe mai stato chiamato in servizio, non avrebbe avuto
contatti con le autorità militari e nemmeno disertato dal servizio attivo per
lasciare il Paese,
che la SEM ha quindi rinunciato ad esaminare la verosimiglianza giusta
l’art. 7 LAsi, posta l’inadempienza delle condizioni richieste dall’art. 3 LAsi,
che in limine, le allegazioni circa l’espatrio illegale dall’Eritrea sarebbero
inverosimili e non soddisfacenti le condizioni prefissate all’art. 7 LAsi; che
di fatto, non sarebbe sufficiente invocare la difficoltà notoria di una partenza
legale dall’Eritrea per concludere che l’espatrio sia avvenuto illegalmente;
che l’inversione dell’onere della prova non sarebbe ammissibile neppure
nel conteso eritreo; che varrebbe il principio secondo il quale il richiedente
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deve provare o perlomeno rendere verosimile la presenza di motivi insorti
dopo la fuga; che segnatamente, le allegazioni dei ricorrenti sarebbero va-
ghe e stereotipate, nonché del tutto prive di dettagli significativi utili a com-
provare un reale vissuto di quanto dichiarato; che nella fattispecie, la si-
gnora A._______ si sarebbe limitata ad asserire di essere espatriata con
l’aiuto di un passatore, di notte, partendo a piedi da Tesseney (Eritrea) fino
a giungere a Kessela (Sudan); che avendo viaggiato di notte non avrebbe
visto nulla di particolare; che avrebbe semplicemente seguito il passatore;
che gli unici dettagli forniti sarebbero stati il nome di una località, nonché
quello di un fiume in secca che avrebbero attraversato; che tuttavia, si trat-
terebbe di fatti notori e che conseguentemente dall’esposto non emerge-
rebbe nulla che lasci presupporre un vissuto in prima persona; che per am-
mettere un espatrio illegale, oltretutto in presenza di un bambino, sarebbe
lecito pretendere una descrizione ben più approfondita del viaggio; che
inoltre, anche C._______, pur tenendo conto della sua giovane età al mo-
mento dell’avvenimento, non avrebbe fornito nessun elemento corrobo-
rante; che quest’ultimo infatti, avrebbe semplicemente dichiarato di non ri-
cordare nulla, se non di aver fatto un tratto a piedi, nonché di aver dormito
in una casa di paglia,
che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allon-
tanamento; che tuttavia, ai ricorrenti è stata concessa l’ammissione prov-
visoria, in quanto, tenuto conto della loro precaria situazione, l’esecuzione
dell’allontanamento non sarebbe risultata ragionevolmente esigibile,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti riconoscono in primo luogo l’irrilevanza dei loro motivi econo-
mici; che tuttavia, essi contestano le ulteriori considerazioni dell'autorità in-
feriore; che in particolare, le allegazioni in merito ai timori di C._______ di
essere chiamato al servizio militare soddisferebbero le condizioni dell’art. 3
LAsi, in quanto sarebbe notorio che l’Eritrea punirebbe sproporzionata-
mente i disertori; che la decisione impugnata sarebbe da annullare, sicché
la SEM, considerato il fondato timore del ricorrente di essere in futuro sot-
toposto a misure persecutorie, non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare
la verosimiglianza delle allegazioni fornite,
che oltracciò, nonostante le risposte fornite dai ricorrenti possano essere
definite laconiche, esse non sarebbero vaghe e stereotipate; che il rac-
conto non conterrebbe contraddizioni; che anche le affermazioni del figlio
sarebbero verosimili; che egli avrebbe infatti risposto a tutte le domande e
si sarebbe addirittura soffermato su aspetti emotivi nonostante la giovane
età al momento dell’espatrio,
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che in sunto, le dichiarazioni dei ricorrenti circa l’espatrio illegale sarebbero
da considerarsi verosimili, poiché anche la SEM riterrebbe un espatrio le-
gale dall’Eritrea estremamente difficile; che agli interessati andrebbe quindi
riconosciuta la qualità di rifugiato e, tenuto conto dell’art. 54 LAsi, gli stessi
andrebbero ammessi provvisoriamente in Svizzera in quanto l’esecuzione
dell’allontanamento non sarebbe ammissibile,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3
LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifu-
giati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
che la giurisprudenza ha confermato, anche dopo l’adozione dell’art. 3
cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una
domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’ori-
gine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a
fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati
in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta
la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione,
ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5); che pertanto,
una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rile-
vante in materia d’asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi
dell’art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in se sproporzionata-
mente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9),
che il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettiva-
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mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità mili-
tari; che detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il
servizio attivo; che decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia
contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della
persona; che ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto; che
non è sufficiente invece, il timore di essere – esclusivamente a causa
dell’età idonea al servizio di leva – reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 29),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che nella fattispecie, i ricorrenti hanno riconosciuto e non contestato l’irri-
levanza dei motivi economici addotti nelle audizioni; che pertanto il Tribu-
nale si esime dall’approfondire ulteriormente tale questione,
che circa il servizio militare, C._______ ha espressamente affermato di non
essere stato chiamato all’addestramento militare, di non aver avuto nessun
contattato con le autorità militari e di non aver prestato alcun servizio mili-
tare (cfr. verbale 2, pag. 7); che pertanto, considerata l’irrilevanza di tale
motivazione, la SEM ha, a giusto titolo, ommesso di verificarne la verosi-
miglianza; che il ricorrente non ha inoltre fornito elementi di rilievo in sede
ricorsuale che permettano al Tribunale di concludere diversamente; che
pertanto, su questo punto, la decisione dell’autorità di prime cure va con-
fermata,
che avendo escluso l’esistenza di motivi d’asilo originari, occorre ora ana-
lizzare se ai ricorrenti debba essere riconosciuta la qualità di rifugiato per
motivi soggettivi insorti dopo la fuga,
che giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza;
che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che condu-
cono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1); che sulla
base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi
insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la conces-
sione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1); che il
motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha
portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o
meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurispru-
denza ivi citata),
che secondo prassi, il Tribunale riconosce le difficoltà di un espatrio legale
dall’Eritrea, in quanto i bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino a
54 anni e le donne fino a 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di
un visto d’uscita (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4787/2013 del
20 novembre 2014 consid. 8.2 e riferimenti ivi citati); che ciononostante,
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anche in siffatte situazioni, per quanto concerne la verosimiglianza
dell’espatrio illegale, vigono le condizioni previste dall’art. 7 LAsi (cfr. sen-
tenza D-4787/2013 consid. 9 e riferimenti ivi citati),
che pertanto, se, come nel caso in disamina, i ricorrenti non fanno parte
delle persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita per re-
carsi all’estero, occorre ricordare che da solo, questo elemento, non è suf-
ficiente per ammettere in modo schematico un’uscita illegale dal paese
all'estero (cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati),
che nel caso in disamina, i ricorrenti non hanno reso verosimile la loro
uscita illegale dall’Eritrea, in quanto pur non facendo parte delle persone
che, di principio, avrebbero potuto ottenere un visto d’uscita, non hanno
fornito ulteriori elementi a sostegno del loro resoconto,
che differentemente da quanto sostenuto nelle censure ricorsuali, non è
infatti sufficiente che i ricorrenti non abbiano commesso contraddizioni; che
il racconto deve sembrare plausibile nel suo insieme; che le allegazioni
asserite circa l’espatrio sono effettivamente molto vaghe e stereotipate;
che peraltro, i ricorrenti affermano loro stessi nel ricorso, di aver fornito un
esposto laconico; che segnatamente, la signora A._______ ha semplice-
mente dichiarato di aver seguito il passatore e di non aver visto nulla in
quanto buio (cfr. verbale 3, D80 segg.); che ciò non giustifica la totale as-
senza di dettagli; che inoltre, anche gli aspetti emotivi esposti da
C._______ non rendono verosimile l’uscita illegale dal Paese,
che gli insorgenti non hanno addotto in sede di ricorso, al di là di generiche
censure, argomenti o prove che siano suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allega-
zioni presentate si esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, non
corroborate da alcun elemento concreto,
che in definitiva, codesto Tribunale non può riconoscere agli interessati di
avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future giusta dei motivi
soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 18 maggio 2016,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 18 maggio 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: