Corte IV
D-217/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer
cancelliere Carlo Monti.
A._______, dichiaratosi cittadino dell'Azerbaigian,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-217/2008
Fatti:
A.
Il 5 dicembre 2007, l'interessato, originario della regione del Nagorno-
Karabakh, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, d'avere lasciato il Karabakh nel 1989 a causa della guerra
tra armeni e azeri nella sua regione d'origine e della sua etnia mista
armena e azera. Ha quindi vissuto in Russia, Turchia, Ucraina e Grecia
fino a quando il 5 dicembre 2007 è giunto in Svizzera.
B.
L'11 gennaio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
L'11 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria,
l'accordo dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 20 febbraio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a
versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese
processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF
del 28 febbraio 2008).
E.
Il 28 febbraio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto siccome inconsistenti e contraddittorie le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente nonché il suo
preteso Paese d'origine, le quali non lascerebbero emergere alcun
indizio di persecuzione. Non persuaderebbe il racconto del ricorrente
circa il suo girovagare tra il 1989 ed il dicembre 2007, quando ha
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chiesto asilo in Svizzera, e le lacune temporali da cinque a dieci anni,
a dipendenza della versione fornita, tra il presunto espatrio e l'inoltro
della domanda d'asilo. L'insorgente avrebbe inoltre dimostrato di avere
conoscenze pressoché nulle e contrarie alla realtà in merito al suo
preteso Paese d'origine, non allegando il nome corretto della capitale
della regione di Karabakh durante la prima audizione, ma, solamente
in occasione dell'audizione federale diretta. In più, egli non avrebbe
mai intrapreso alcun passo per tornare in patria oppure per ottenere
documenti e avendo errato per diciotto anni per vari Paesi, in parte
legalmente come in Turchia, non si comporterebbe come una persona
avente dei seri timori per la sua sicurezza e la sua vita. L'autorità
inferiore ha altresì considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai
fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ribadisce di essere originario del Karabakh e
di essere di etnia mista armena e azera. Avrebbe avuto un passaporto
sovietico che poi sarebbe scaduto e, dopo il crollo della URSS, le
autorità gli avrebbero dato un passaporto armeno, perché alla fine
della guerra avrebbero prevalso gli armeni. Avrebbe, inoltre, gettato via
detto passaporto in Grecia durante il suo viaggio, perché così a lui
consigliato. Non l'avrebbe comunque fatto, se avesse saputo
dell'importanza di tale documento. Inoltre, non avrebbe alcun
documento da consegnare in sede di ricorso e ritiene che la sua
situazione personale e quanto da lui esposto spiegherebbero in modo
scusabile la mancata consegna. Peraltro, sarebbero necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o eventuali impedimenti
all'esecuzione dell'allontanamento, perché ai tempi della guerra nel
1989 sarebbe fuggito dal Karabakh e d'allora non vi sarebbe più
tornato. Non sarebbe neanche mai stato in Armenia o in Azerbaigian e
perciò non sarebbe stato in grado di rispondere ad alcune domande
durante l'audizione. Infine, allega che i rapporti tra l'Armenia e
l'Azerbaigian sarebbero sempre conflittuali ed essendo di etnia mista
non avrebbe un futuro in quei luoghi.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
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applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli all'inoltro della
sua domanda d'asilo. In particolare, avrebbe avuto un passaporto
armeno che, però, avrebbe gettato via in Grecia durante il suo viaggio
verso la Svizzera. In sede di ricorso l'insorgente afferma
semplicemente di non aver alcun documento da consegnare, senza
però allegare alcuna motivazione sufficiente per la mancata consegna.
Infine, avendo ottenuto il passaporto armeno a suo tempo, come da lui
allegato nel gravame (cfr. ricorso pag. 2), risulta impossibile che egli
sia espatriato nel 1989, dato che l'Armenia ha dichiarato
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l'indipendenza solo in data 23 agosto 1991. Non v'è, inoltre, ragione di
ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono
in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte
nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione
all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, né sono stati
forniti, né emergono dalle carte processuali, degli elementi seri e
concreti per ritenere che le autorità statali armene oppure azere
rifiuterebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale
futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti a causa della sua etnia
mista. In più, il ricorrente non ha fatto valere delle persecuzioni da
parte delle autorità armene od azere. Peraltro, il conflitto nel Karabakh
si è svolto tra il febbraio del 1988 al maggio del 1994, quindi la
situazione odierna è tutt'altra rispetto a quando il ricorrente è
espatriato. Infine, è pure incerto se il ricorrente provenga proprio dalla
regione del Nagorno-Karabakh. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato come inconsistenti e contraddittorie, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
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ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Armenia oppure in Azerbaigian
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che né in Armenia né in Azerbaigian vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
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permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, sia esso l'Armenia o
l'Azerbaigian.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.6 Da quanto esposto discende che indipendentemente dall'origine
armena od azera dell'insorgente, non sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. c LAsi).
11.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
12.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
Pagina 8
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15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il
28 febbraio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 28 febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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