Corte IV
D-2178/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, alias B._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2178/2009
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data
26 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 5 febbraio 2009 e del 26 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 1° aprile 2009, notificata al ricorrente il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 3 aprile 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, residente a C._______ (Stato di Jos) sin dalla nascita o,
secondo un'altra versione, nato nello Stato del Delta e residente a
C._______ da quando era bambino,
che egli ha affermato di avere lasciato la Nigeria in (...) rispettivamente
(...) del (...) a seguito di un incendio che durante la notte avrebbe
colpito la casa dove abitava con il padre (cristiano), la madre
(musulmana) e la sorella; incendio che sarebbe stato appiccato
nell'ambito del conflitto scoppiato nella regione tra cristiani e
musulmani. Per mettersi in salvo dall'incendio e dalla persone armate
presenti attorno alla casa, egli sarebbe scappato dalla finestra e si
sarebbe rifugiato sulla spiaggia, rispettivamente sotto un cavalcavia
per la notte,
che, il giorno dopo l'incendio, egli avrebbe ricevuto un passaggio in
automobile per il Niger da uno sconosciuto, dove avrebbe trascorso
una o due settimane lavorando nei campi, procurandosi in tal modo i
soldi per pagare il successivo viaggio verso il Marocco; egli avrebbe
poi proseguito in barca verso la Spagna, arrivando da ultimo in
Svizzera in treno, sprovvisto di biglietto; a D._______ sarebbe poi
stato fermato dalla Polizia e portato al Centro di registrazione e
procedura la sera del (...),
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che l'interessato ha dichiarato di avere viaggiato dalla Nigeria alla
Svizzera sempre sprovvisto di documenti; egli sostiene pure di non
conoscere il nome della città spagnola dove sarebbe sbarcato, dei
luoghi dove avrebbe transitato e da dove sarebbe ripartito in direzione
della Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 1° aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Egli
sottolinea infatti di non aver potuto consegnare alcun documento, non
per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai
posseduto un documento d'identità. Segnala inoltre di non sapere
come ottenere un tale documento al fine di consegnarlo alle autorità
svizzere,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento. In particolare egli adduce, come già riferito in
corso di procedura, di essere fuggito dal suo Paese a seguito di
scontri interreligiosi scoppiati nella sua regione d'origine e di essere in
grave pericolo in caso di rientro in Nigeria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
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causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato senza
documenti, senza biglietto del treno e senza mai subire controlli,
nonostante egli abbia varcato lo spazio Schengen (cfr. verbali
d'audizione del 5 febbraio 2009 pag. 4 e 7, e del 26 marzo 2009 pagg.
3 e 9); in particolare, egli asserisce di avere viaggiato in auto dalla
Nigeria fino al Niger e poi in Marocco, da dove si sarebbe imbarcato
per la Spagna, continuando poi il viaggio verso la Svizzera in treno
(dito). Inoltre l'interessato ha affermato di non aver dovuto pagare nulla
per il viaggio dal Marocco fino in Svizzera, bensì di essere stato
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finanziariamente aiutato da uno sconosciuto; il ricorrente, inoltre, non
è stato in grado di indicare la data e il luogo del suo sbarco in Spagna;
anche circa le città spagnole in cui si sarebbe soffermato sull'arco di
circa una settimana rispettivamente da cui avrebbe preso il treno per
la Svizzera ed i luoghi in cui si sarebbe fermato durante il viaggio, il
richiedente non ha saputo fornire alcuna indicazione concreta,
che il TAF osserva che le indicazioni dell'insorgente in merito al
viaggio intrapreso, alle sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe
e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne
supporterebbero la verosimiglianza,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti, né sarebbe a
conoscenza di come ottenerli (cf. ricorso pag. 2). Tali asserzioni, infatti,
non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione
di documenti ai sensi di legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
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manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria dopo l'incendio che avrebbe colpito la casa di famiglia e
le violenze nella regione e che l'accaduto sarebbe da inserire nel
contesto di un conflitto religioso scoppiato nella sua regione tra
cristiani e musulmani e sarebbe una conseguenza della conversione di
sua madre al cristianesimo,
che il ricorrente ha altresì affermato di essere in serio pericolo di vita,
in caso di ritorno in Nigeria (cf. ricorso pag. 2),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato,
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, codesto
Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è contraddittoria ed inverosimile. Basti
rilevare innanzitutto che il ricorrente si è contraddetto in merito al suo
luogo di origine, affermando dapprima di essere nato e cresciuto a
C._______ (cf. verbale d'audizione del 5 febbraio 2008 pag. 2), ed
asserendo poi di essere invece nato nello Stato del Delta (cf. verbale
d'audizione del 26 marzo 2008 pag. 5). Egli si è pure contraddetto in
merito alla data dell' incendio che lo avrebbe indotto a lasciare la
Nigeria, indicando dapprima il 29 novembre 2008 (cf. verbale
d'audizione del 5 febbraio 2009 pag. 5), ed in seguito il 26 ottobre
2008 (cf. verbale d'audizione del 26 marzo 2009 pag. 6). Anche in
merito al fatto di sapere o meno se i genitori siano ancora in vita, il
ricorrente si contraddice in sede di prima audizione (cf. verbale
d'audizione del 5 febbraio 2009 pag. 3 rispettivamente 5 e 6). Egli si è
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poi pure contradetto circa il luogo dove si sarebbe rifugiato dopo la
fuga dall'incendio, indicando dapprima una spiaggia e poi un
cavalcavia (cf. verbale d'audizione del 5 febbraio 2009 pag. 5), ritenuto
altresì che C._______ non è in riva al mare. Inoltre bisogna convenire
con l'autorità inferiore quando afferma che non è verosimile che il
ricorrente non abbia tratto in salvo la madre dalla casa incendiata (pur
sentendo le sue urla di aiuto) e non abbia poi mai intrapreso nulla al
fine di informarsi sul destino dei suoi cari. Circa il presunto conflitto e
le persone armate attorno alla casa incendiata, infine, il ricorrente non
ha fornito che allegazioni molto vaghe e succinte,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento
suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine (ossia la Nigeria) è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF
rileva che egli è in giovane età e in buona salute, e dispone di
un'educazione scolastica di 4 anni come pure di un'esperienza
professionale pluriennale in qualità di meccanico. Egli, inoltre, può
beneficiare in Patria di una rete sociale (cfr. verbale d'audizione del 26
marzo 2009 pag. 8). Per abbondanza ed alla luce
dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, non è pure da
escludere che, in loco, non vi siano anche i suoi genitori,
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
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24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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