B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2179/2015
Sen t en z a d e l 2 9 agos t o 201 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 13 marzo 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, è nato e cresciuto a D._______
in Etiopia. In data 26 ottobre 2008 ha lasciato D._______ per recarsi in Su-
dan dove ha soggiornato per quattro anni. Dopo avere raggiunto la Libia si
è imbarcato per l'Italia ed è successivamente giunto in Svizzera dove ha
depositato domanda d'asilo in data 18 settembre 2013 (cfr. verbale d'audi-
zione del 25 settembre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 3, 5 e 7 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Etiopia per fuggire le discrimina-
zioni subite quale cittadino eritreo e per migliorare la sua vita ed aiutare la
famiglia (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale d'audizione del 4 febbraio 2014
[di seguito: verbale 2], Q102-Q105, pag. 10).
B.
Con decisione del 13 marzo 2015, notificata all'interessato in data
17 marzo 2015 (cfr. A24/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando conte-
stualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera verso l’Etiopia e
l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 8 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
9 aprile 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo, con protestate spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 maggio 2015, ha informato l'in-
sorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura ed accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione
che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un
eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto
ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione di indigenza oppure a
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versare un anticipo di CHF 600.–, a copertura delle presunte spese pro-
cessuali, entro il 22 maggio 2015 con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso in caso di inosservanza. Il 12 maggio 2015 il ricorrente ha tempe-
stivamente pagato il suddetto anticipo.
E.
Con ordinanza del 20 maggio 2015 il Tribunale ha invitato l'autorità infe-
riore a presentare una risposta al ricorso entro il 4 giugno 2015.
F.
Con risposta del 27 maggio 2015 la SEM ha rinviato alla decisione impu-
gnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare le sue osservazioni
circa il ricorso.
G.
In data 9 giugno 2015 il ricorrente si è espresso in replica, presentando le
osservazioni in merito alla risposta dell’autorità inferiore, rinviando per il
resto al suo ricorso.
H.
La SEM, con duplica del 22 giugno 2015, trasmessa al ricorrente per co-
noscenza, ha sottolineato l'assenza di elementi o mezzi di prova nuovi su-
scettibili di modificare la decisione impugnata ed ha pertanto nuovamente
proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.
4.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo del ricorrente come irrilevanti. La SEM ha analizzato i suoi
motivi d'asilo in relazione all'Etiopia e non al suo Paese d'origine, ovvero
l'Eritrea, poiché egli disporrebbe di un diritto di soggiorno in Etiopia non
avendo mai vissuto in Eritrea, essendo la madre etiope ed avendo sempre
vissuto a D._______. Fondandosi sulla sentenza del TAF D-740/2013 del
14 ottobre 2014 la SEM ha indicato che una condizione per ottenere la cit-
tadinanza etiope sarebbe di risiedere con domicilio in Etiopia giusta l'art. 5
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§ 2 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003. Secondo la Di-
rective Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Re-
siding in Ethiopia del gennaio 2004 (di seguito: Direttiva 2004), i cittadini
eritrei residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è divenuta uno Stato
indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino all'entrata in vigore della
Direttiva, ovvero fino a gennaio 2004, avrebbero la possibilità di ottenere il
domicilio in Etiopia. L'interessato risponderebbe a tali requisiti ed avrebbe
dunque un diritto di soggiorno in Etiopia. Circa i motivi d'asilo fatti valere in
relazione all'Etiopia, ovvero le discriminazioni subite quale cittadino eritreo
in Etiopia, la SEM ha osservato che le difficoltà riscontrate dallo stesso non
rivestirebbero né le caratteristiche né l'intensità ex art. 3 LAsi, sottoli-
neando altresì che l'interessato avrebbe dichiarato durante l'audizione
sulle generalità di non avere mai avuto problemi né con le autorità né con
terze persone. Dall'incarto non vi sarebbe alcun elemento atto a conclu-
dere che l'interessato possa essere arrestato in caso di ritorno in Etiopia a
causa della sua lunga assenza dal suddetto paese. Nell'insieme quindi, le
dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni di rilevanza
previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non gli ha riconosciuto la qualità
di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. L'esame dell'esecuzione dell'allonta-
namento è stato effettuato verso l'Etiopia poiché ivi l'interessato avrebbe
un diritto di soggiorno. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da de-
durre un rischio di esposizione dell'interessato in Etiopia a pene o tratta-
menti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile poiché, dopo
il cessate il fuoco del giugno del 2000 tra Eritrea e Etiopia, in Etiopia non
vigerebbe una situazione di guerra o guerra civile, né di violenza genera-
lizzata. Oltracciò il richiedente, giovane e in buona salute, avrebbe vissuto
tutta la sua vita in Etiopia dove avrebbe frequentato la scuola e disporrebbe
di una rete famigliare residente a D._______. Infine, l'esecuzione dell'al-
lontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM. In primo
luogo le discriminazioni subite in Etiopia avrebbero raggiunto un'intensità
tale da essere conformi all'art. 3 LAsi. In secondo luogo ha contestato
l'analisi della sua domanda d'asilo in relazione all'Etiopia. Giusta l'art. 7.2
Direttiva 2004 gli eritrei che avrebbero vissuto più di un anno al di fuori
dell'Etiopia, come nel suo caso, non avrebbero più diritto al permesso di
soggiorno in Etiopia. Non potendo ottenere il permesso di soggiorno etiope
non potrebbe nondimeno acquisire neppure la cittadinanza Etiope. La sua
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domanda d'asilo pertanto non potrebbe essere analizzata in relazione
all'Etiopia, bensì all'Eritrea, luogo quest'ultimo, in cui l'esecuzione del suo
allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Per questi motivi
rilevanti, al ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e
concesso l'asilo.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha osservato che l'art. 7.2 Direttiva
2004 concernerebbe le possibilità di revoca di un permesso di soggiorno
in caso di residenza di oltre un anno fuori dall'Etiopia. La sua applicazione
presupporrebbe di avere posseduto tale documento prima dell'espatrio.
Alla luce delle dichiarazioni dell'insorgente ciò non risulterebbe essere il
caso. La sua considerazione, secondo la quale gli sarebbe precluso il diritto
all'ottenimento di un permesso di soggiorno in Etiopia ex art. 7.2 Direttiva
2004, non sarebbe in misura di cambiare la valutazione dell'autorità infe-
riore. Pertanto ha rinviato ai propri considerandi confermandoli piena-
mente.
4.4 Con replica, l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa il suo
diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno etiope e reiterato le sue
argomentazioni circa l'applicazione dell'art. 7.2 Direttiva 2004. Egli ha inol-
tre ricordato che il suo Paese d'origine sarebbe l'Eritrea e pertanto que-
st'ultimo sarebbe il Paese verso il quale dovrebbe essere analizzato il suo
rinvio. Ivi il suo rinvio sarebbe nondimeno non ragionevolmente esigibile.
4.5 Nelle osservazioni in duplica la SEM ha sottolineato come la replica
dell'insorgente non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo
suscettibile di modificare la decisione impugnata. Di conseguenza ha rin-
viato ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente e pro-
posto nuovamente di respingere il ricorso.
5.
5.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia,
il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
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Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG,
2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
5.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circo-
stanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, an-
ziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53
consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).
6.
In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la
presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una
nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede es-
sere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti preclu-
dendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso.
Nel provvedimento impugnato l'autorità inferiore giunge alla conclusione
che l'insorgente eritreo avrebbe un diritto di soggiorno in Etiopia ed avrebbe
dunque la possibilità di ottenere la cittadinanza etiope. Tuttavia il Tribunale
non può fare sua questa conclusione poiché condivide in parte la censura
ricorsuale tendente a dimostrare il contrario e ad evidenziare un accerta-
mento incorretto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.
L'autorità inferiore ritiene che l'insorgente di origini eritree avrebbe la pos-
sibilità di domiciliarsi in Etiopia e in seguito di ottenere la cittadinanza etiope
giusta le leggi di questo stato. Tuttavia l'ottenimento della cittadinanza
etiope così come descritto dalla SEM non è per l'insorgente possibile. Se
da un lato l'art. 2 Direttiva 2004 prevede che quest'ultima sia applicabile
unicamente ai cittadini eritrei che erano residenti in Etiopia nel momento in
cui l'Eritrea è divenuta uno Stato indipendente ed hanno continuato a risie-
dervi fino al rilascio della Direttiva 2004, dall'altro lato la Direttiva 2004 non
si applica a persone di origine eritrea provenienti da un altro Paese che si
recano in Etiopia (cfr. CEDRIC BARNES, Ethiopia: A sociopolitical assess-
ment, Writenet, 05.2006, rwmain?page=search&docid=44f29d704&skip=0&query=CedCed Bar-
nes >, pag. 42, consultato il 12.07.2016). Pertanto nella presente fattispe-
cie il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, non
potrà domiciliarsi in Etiopia sulla base della Direttiva 2004 e di conse-
guenza, secondo il ragionamento della SEM, non potrà neppure ottenere
la cittadinanza etiope.
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Pagina 8
Considerando che la SEM ritiene come verosimile che l'insorgente non sia
mai stato in possesso di un permesso di soggiorno etiope (cfr. risposta al
ricorso e consid. 4.3), avendo motivato in maniera incompleta e incorretta
la decisione impugnata ed essendo l'accertamento del Paese d'origine o di
provenienza una questione primordiale nel trattamento della domanda
d'asilo e d'allontanamento di un richiedente, il Tribunale rinvia gli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione, la quale procederà, se lo
riterrà necessario, ad ascoltare l'interessato nuovamente e, una volta in
possesso di tutti egli elementi decisivi, motiverà la sua decisione in maniera
fondata, pertinente e approfondita.
7.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 13 marzo 2015
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la
quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo ai sensi dei consi-
derandi.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). L'importo di CHF 600.–, tempestivamente versato dal ri-
corrente il 12 maggio 2015 come anticipo spese, è restituito all'insorgente.
8.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato
spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna
indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 TS-TAF).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 13 marzo 2015 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'anticipo di CHF 600.– versato il 12 maggio 2015 è restituito dal Tribunale
amministrativo federale al ricorrente.
4.
Non si attribuiscono ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: