B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2182/2012
S e n t e n z a d e l 2 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria, alias
B._______, nato il (…),
Eritrea, alias
C._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 aprile 2012 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
2 aprile 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
4 maggio 2011, con la quale non è entrato nel merito della citata doman-
da d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allon-
tanamento medesimo;
lo scritto dell'UFM del 23 maggio 2011, con il quale detto Ufficio ha annul-
lato la decisione del 4 maggio 2011 e statuito la ripresa della procedura
d'asilo in Svizzera a seguito dello scritto delle autorità italiane del
13 maggio 2011, secondo cui all'interessato è stato riconosciuto lo statuto
di rifugiato in Italia e quindi la competenza di dette autorità è cessata in
quanto conclusasi la procedura d'asilo;
la dichiarazione delle autorità italiane del 4 ottobre 2011 con la quale
queste si sono dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul territorio
italiano;
la decisione dell'UFM del 18 novembre 2011 (cresciuta in giudicato il
29 novembre 2011) con la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
l'informazione della Croce Rossa Svizzera (sezione Lugano) del
1° dicembre 2011 secondo cui l'interessato ha lasciato il territorio svizzero
rientrando volontariamente in Italia;
lo scritto delle autorità italiane del 27 febbraio 2012, secondo cui all'inte-
ressato è concesso di rientrare in territorio italiano;
il nuovo rientro in Svizzera in data 8 aprile 2012 e la nuova domanda
d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il giorno stesso;
il verbale d'audizione del 16 aprile 2012 (di seguito: verbale 1), in
occasione della quale all'interessato è stato concesso il diritto di essere
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sentito in merito all'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi e il verbale
d'audizione del 20 aprile 2012 (di seguito: verbale 2), in occasione della
quale all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua nuova domanda d'asilo tramite una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi,
con il relativo allontanamento verso l'Italia;
la decisione dell'UFM del 20 aprile 2012, notificata all'interessato oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. B 13/1) con la quale non è entrato nel me-
rito della detta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera
verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 aprile 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 aprile 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
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stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo per gli stessi motivi
addotti in occasione della sua prima domanda; che il 25 o il
30 novembre 2011 (a seconda delle versioni) sarebbe tornato in Italia
senza tuttavia avere contatti con le autorità italiane (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg.); che sarebbe nuovamente rientrato in Svizzera perché in Italia egli
non avrebbe un lavoro, pagare l'affitto sarebbe difficile e non avrebbe i
mezzi per prendersi cura del figlio, nato il (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e
verbale 2); che il bambino si troverebbe in Germania dalla sorella della
sua compagna e che, inoltre, egli non avrebbe mai riconosciuto il figlio in
quanto quest'ultimo sarebbe stato portato in Germania prima del rientro
dell'interessato dalla Svizzera in Italia (cfr. verbale 1, pag. 2);
che, nella decisione del 20 aprile 2012, l'autorità inferiore ha costatato
che la procedura d'asilo avviata il 2 aprile 2011 sarebbe definitivamente
conclusa dal 29 novembre 2011 e che l'interessato, nell'ambito della nuo-
va domanda, non avrebbe addotto fatti verificatisi dopo la conclusione
della prima procedura propri a motivare la qualità di rifugiato oppure de-
terminanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conse-
guenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi;
che l'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale ha designato
l'Italia come stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che
per questi Stati esiste la presunzione che il principio di "non-refoulement"
(art. 5 cpv. 1 LAsi) è rispettato; che il richiedente non avrebbe presentato
dei motivi atti a confutare la presunzione del principio di "non-
refoulement"; che avendo il richiedente, in Italia, lo statuto di rifugiato, egli
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avrebbe accesso all'alloggio e al mercato del lavoro come gli altri cittadini;
che inoltre le autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a
riaccettare l'interessato sul loro territorio; che di conseguenza l'autorità
inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e la sua esecuzione verso l'Italia siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il rinvio verso l'Italia in quanto,
nonostante le autorità del posto gli abbiano riconosciuto la qualità di rifu-
giato, il trattamento che l'Italia riserverebbe ai rifugiati non sarebbe con-
forme alla dignità umana; che egli non beneficerebbe infatti di alcuna as-
sistenza, sarebbe senza alloggio e senza possibilità di avere cure medi-
che; che quindi l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda
d'asilo dell'interessato; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'an-
nullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una do-
manda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato, in data
29 novembre 2011, della decisione, non impugnata, dell'UFM del
18 novembre 2011 in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi;
che ci si può al limite chiedere se fosse in quella sede da analizzare, co-
me fatto dall'UFM, la questione di un eventuale adempimento manifesto
della qualità di rifugiato, richiamandosi all'eccezione prevista dall'art. 34
cpv. 3 lett. b LAsi dal momento che tale eccezione non si applica se al ri-
chiedente è già stato riconosciuto l'asilo o una protezione effettiva compa-
rabile da uno Stato terzo designato sicuro dal Consiglio federale ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. DTAF 2010/56);
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che sia come sia, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non
ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscet-
tibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'im-
pugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che in sede di audizione, egli ha esplicitamente dichiarato che i motivi
della seconda domanda d'asilo sarebbero gli stessi già menzionati in oc-
casione della prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella sua decisione
del 20 aprile 2012, la procedura d'asilo avviatasi il 2 aprile 2011 si è defi-
nitivamente conclusa il 29 novembre 2011 e i fatti addotti, verificatisi dopo
la conclusione di tale procedimento, non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, infatti, egli ha esplicitamente dichiarato che non si sarebbero aggiun-
ti, nel frattempo, nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 2);
che, viste realizzate le condizioni, segnatamente l'essere stato oggetto in
Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa o
l'essere rientrato nel Paese d’origine o di provenienza durante la
pendente procedura d’asilo, nonché l'assenza di indizi che nel frattempo
siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria, a giusto
titolo l'UFM non è entrato nel merito della domanda conformemente
all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi;
che non vi è dunque luogo di restituire gli atti di causa all'UFM per ulteriori
indagini;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel meri-
to, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
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giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che giova avantutto ricordare che l'Italia è firmataria, tra l'altro, della con-
venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30)
e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e ne applica le di-
sposizioni;
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv., così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3
CEDU, siano rispettate;
che secondo la Conv., ai rifugiati sono garantiti, come rettamente rilevato
dall'UFM, diritti nell'ambito dell'impiego, dell'alloggio e dell'assistenza
pubblica;
che in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richie-
denti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei
richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione
della Svizzera di rinviarlo in Italia (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2);
che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a sem-
plici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza;
che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo
cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali preci-
tati;
che quindi, né la situazione vigente in Italia né altri motivi di ordine perso-
nale o in particolare relativi al suo stato di salute risultano ostativi all'ese-
cuzione dell'allontanamento;
che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia del ricorren-
te è lecito ed esigibile;
che l'Italia si è dichiarata disposta a riaccettare l'interessato sul suo terri-
torio e che quindi il trasferimento è altresì possibile;
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che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: