Corte IV
D-2192/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2192/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato l'8 marzo 2010 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
(cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di
consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un
documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel
merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 17 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del
30 marzo 2010 (di seguito verbale 2),
il verbale della decisione orale dell'UFM del 30 marzo 2010 (cfr. avviso
di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A12),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
2 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM ricevuta via fax il 6 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia igbo, di essere nato a B._______,
rispettivamente, secondo un'altra versione, a C._______ (Stato di
D._______) e di essere vissuto nel villaggio di B._______ fino al (...),
data in cui si sarebbe trasferito a C._______; che egli ha altresì
allegato di essere vissuto in tale città fino al (...) prima di spostarsi a
E._______ e poi, il (…), espatriare,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per il
timore di essere ucciso dalle autorità di polizia, rispettivamente dal suo
datore di lavoro, che lo starebbero cercando in quanto suo padre,
ucciso dalla polizia nel dicembre 2009, sarebbe stato membro di un
gruppo responsabile di diversi sequestri e sacrifici,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato viaggiando
dapprima in camion fino in F._______, poi in una jeep fino in
G._______ e nuovamente in camion fino in H._______; che in tale
Paese egli si sarebbe imbarcato per la I._______, arrivando in un
luogo a lui sconosciuto; che, dopo un giorno, egli avrebbe raggiunto in
treno L._______, dove avrebbe trascorso due mesi prima di
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raggiungere Chiasso in treno; che egli ha dichiarato di non sapere
quanto sarebbe costato complessivamente il suo viaggio,
rispettivamente che il passatore non gli avrebbe mai chiesto del
denaro in cambio del suo aiuto,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di
documenti d'identità; che egli ha altresì sostenuto di essere stato
controllato unicamente dalle autorità italiane, che avrebbero prelevato
le sue impronte digitali,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo nessun documento d'identità, e dall'altro lato, ha stabilito che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non
sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in
tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto
in Patria e che la sua carta d'identità si troverebbe presso la madre
adottiva, della quale ignorerebbe il luogo di soggiorno attuale; che egli
sottolinea altresì che gli sarebbe stato impossibile fare alcunchè al fine
di procurarsi un qualsivoglia documento e lamenta il breve termine di
48 ore che egli avrebbe avuto a disposizione a tal fine; che, inoltre,
egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti
per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che egli, infatti,
avrebbe esposto i suoi motivi d'asilo, peraltro verosimili, in maniera
dettagliata, sostanziata e coerente; che, inoltre, in Nigeria, egli non
avrebbe alcuna possibilità realistica di potersi difendere al fine di
dimostrare la propria innocenza, ragione per cui sarebbe certo di
essere condannato ingiustamente e la sua vita sarebbe in gravissimo
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pericolo; che, infine, l'insorgente chiede, nel caso in cui non gli venisse
concesso l'asilo, che il suo allontanamento sia ritenuto
ragionevolmente inesigibile, in quanto egli non potrebbe fare rientro in
Nigeria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso da E._______, il ricorrente
ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
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qualsivoglia documento e di essere stato controllato unicamente dalle
autorità italiane (cfr. verbale 1 pag. 9); che, inoltre, egli non ha saputo
fornire nessuna indicazione né circa i luoghi da cui sarebbe transitato
in F._______, in G._______ ed in H._______, né in merito alla città
nella quale si sarebbe imbarcato, né al luogo in cui sarebbe giunto a
destinazione in I._______, rispettivamente da dove avrebbe preso il
treno per l'L._______ (cfr. ibidem pag. 9); che egli ha giustificato tali
lacune col fatto che le indicazioni di luogo non fossero scritte in
inglese, ragion per cui non le avrebbe potute comprendere; che egli ha
inoltre asserito di ignorare il costo complessivo del suo viaggio, non
avendogli il passatore mai chiesto del denaro in cambio del suo aiuto
(cfr. ibidem pag. 9),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo –
come il ricorrente sostiene di avere fatto, avendo egli dichiarato di
essere stato controllato unicamente in Italia, vale a dire dopo aver
varcato il confine spagnolo ed avere trascorso un giorno in I._______
– costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi
documenti d'identità,
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto quasi due settimane di tempo
tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima
volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la
seconda audizione per, per lo meno, avviare tentativi al fine di
procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando la madre
adottiva in Patria presso la quale si troverebbe la sua carta d'identità
[cfr. verbale 1 pag. 6] o l'amico O., del cui aiuto egli avrebbe già avuto
modo di usufruire e del quale conoscerebbe il numero di telefono
[cfr. verbale 2 pag. 4/D34]), rimanendo invece del tutto inattivo in tal
senso,
che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata
consegna di documenti d'identità sino ad oggi, in sede di ricorso il
ricorrente si è limitato, in maniera del tutto stereotipata, a ribadire
l'impossibilità di intraprendere alcunchè; che, in particolare, egli ha
dichiarato di non avere mai posseduto un passaporto e che la sua
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carta d'identità sarebbe sempre stata (e sarebbe tuttora) nelle mani
della madre adottiva, della quale egli ignorerebbe tuttavia il luogo
attuale di residenza (cfr. ricorso pag. 2),
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essersi, dapprima,
spostato da B._______ a C._______ perchè il suo padre adottivo
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avrebbe voluto sacrificarlo e, poi, di essere fuggito dal suo Paese per
timore di essere ucciso dalla polizia, rispettivamente dal suo datore di
lavoro, in seguito all'uccisione di suo padre e di altri membri di un
gruppo dedito ai sequestri, che avrebbero fatto il suo nome alle
autorità,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, il ricorrente, interrogato sul momento del suo
spostamento a C._______, ha reso versioni discordanti, allegando
dapprima di avere sentito diverse volte dell'intento del padre adottivo
di sacrificarlo e di avere lasciato B._______ nel (...), per poi, in
versioni successive, dichiarare di essere invece partito già nel (…),
rispettivamente spiegare di non aver appreso del sacrificio
direttamente dal padre, bensì dalle persone per strada (cfr. verbale 1
pag. 7); che tale ultima versione mal si sposa con quella resa durante
l'audizione sui fatti, secondo cui il ricorrente avrebbe interrotto gli studi
nel (...), in quanto i genitori non avrebbero più voluto pagare la retta
scolastica, volendolo invece usare come sacrificio umano (cfr. ibidem
pag. 3); che anche in merito al giorno dell'espatrio egli si è
contraddetto, adducendo di avere lasciato la Nigeria lo stesso giorno
in cui avrebbe sentito il suo nome alla radio (cfr. ibidem pag. 8),
rispettivamente due giorni dopo tale episodio (cfr. verbale 2 pag.
4/D31); che lo stesso dicasi per le dichiarazioni circa la morte del
padre: se in una prima versione il ricorrente ha indicato con precisione
che sarebbe satata la polizia ad uccidere il padre (cfr. verbale 1 pag.
7), poi, nell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha affermato di non sapere
se si fosse trattato della polizia o, invece, di persone del villaggio (cfr.
verbale 2 pag. 6/D55-56); che, se all'inizio egli ha dichiarato di temere
di essere ucciso dalla polizia, durante l'audizione sui motivi egli ha
cambiato inspiegabilmente versione, adducendo di essere invece
ricercato dal datore di lavoro (cfr. ibidem pag. 6/D60 e 7/D61); che del
tutto illogico risulta il comportamento del ricorrente, che – dopo aver
sentito alla radio di essere ricercato – ha optato d'acchito per la
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soluzione estrema dell'espatrio, senza, invece, da una parte accertarsi
presso le autorità della veridicità della notizia diffusa, e, dall'altra,
senza intraprendere alcunchè al fine di dimostrare la propria
innocenza, ad esempio, con l'aiuto di un avvocato, sporgendo
denuncia contro il suo datore di lavoro o per lo meno cercando il
contatto con la polizia; che la giustificazione resa dal ricorrente (cfr.
verbale 1 pag. 8) non convince, perchè stereotipata e per nulla
avvalorata,
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del
medesimo,
che, peraltro, non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non possa
beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse
mosse nei suoi confronti, rispettivamente che egli non possa ottenere
dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei
suoi confronti,
che, nel gravame, l'insorgente non ha contestato o apportato
chiarimenti alle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, limitandosi
a definire i suoi motivi d'asilo verosimili; che, inoltre, l'evocata
impossibilità di difendersi efficacemente e dimostrare la propria
innocenza non è stata accennata in sede di audizione ed è rimasta
una mera affermazione ricorsuale di parte non corroborata da
alcunchè,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
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amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora
giovane, ha frequentato la scuola elementare e vanta un'esperienza
lavorativa in veste di (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli è stato
mantenuto finanziariamente dai genitori adottivi fino alla partenza per
C._______ nel (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, egli dispone in
Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete familiare e
sociale, dato che vivono ancora in loco per lo meno la madre adottiva
e l'amico O, oltre ad altre persone di cui si presuppone l'esistenza,
vista l'inverosimiglianza del suo racconto; che, inoltre, l'insorgente è in
buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso
(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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