B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2192/2017
Sen t en z a d e l 2 3 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato (…), alias
A._______, nato (…), con la moglie
B._______, nata (…), alias
B._______, nata (…)
C._______, nata (…),
Afghanistan,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 17 marzo 2017 / N (…)
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Visto:
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 12 ot-
tobre 2015,
i verbali d'audizione di A._______ del 19 ottobre 2015 (di seguito: verbale
1/MR) e del 21 febbraio 2017 (di seguito: verbale 2/MR),
i verbali di audizione di B._______ del 19 ottobre 2015 (di seguito: verbale
1/AR) e del 21 febbraio 2017 (di seguito: verbale 2/AR),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 17 marzo 2017, notificata agli interessati il 20 marzo 2017 (cfr. atto
A30), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia
non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo verso l’Afghani-
stan, per il che la conseguente ammissione provvisoria dei richiedenti e
della figlia,
il ricorso del 14 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 18 aprile 2017) con gli insorgenti hanno postulato innanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della deci-
sione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione
degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuova decisione circa la sus-
sistenza della qualità di rifugiato; contestualmente hanno presentato, se-
condo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, nello specifico di
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
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LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 17 marzo 2017, oggetto del litigio in
questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione
dell’asilo,
che A._______ si è dichiarato cittadino afgano di etnia tagica con ultimo
domicilio a Herat (cfr. verbale 1/MR, pag. 2 e segg.),
che tuttavia egli sarebbe nato in Iran, e meglio a Mashad, ove avrebbe
risieduto sino al quinto anno d’età (cfr. ibidem),
che nel 2011, l’interessato avrebbe fatto illegalmente ritorno dall’Afghani-
stan a Mashad, rimanendovi fino al 2015 (cfr. ibidem),
che dopo essersi recato in Turchia egli sarebbe transitato illegalmente in
diversi stati europei prima di giungere in Svizzera il 12 ottobre del 2015 (cfr.
ibidem),
che sentito a proposito dei motivi della sua domanda, il richiedente ha dap-
prima fatto valere alcune problematiche intercorse durante il suo soggiorno
in Iran e riguardanti fatti svoltisi tra lui, la moglie e l’allora padrone di casa
(cfr. verbale 2/MR, pag. 3 e segg.),
che richiamato dall’autorità ad esprimersi in merito alle ragioni del suo pre-
cedente espatrio dall’Afghanistan, l’interessato si è in un primo momento
limitato a sottolineare ch’egli non doveva vivere in tale paese, per poi spe-
cificare che il suocero ed il cognato, impiegati statali, avrebbero avuto un
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problema nel paese d’origine e meglio, che il cognato, sarebbe stato se-
questrato (cfr. ibidem),
che tuttavia il richiedente ha asserito ignorare i motivi alla base di tali av-
venimenti, sottolineando peraltro di non aver mai avuto alcun problema in
Afghanistan (cfr. ibidem),
che B._______ ha a sua volta dichiarato essere cittadina afgana con ultimo
domicilio a Herat e luogo di nascita a Mashad (Iran), ove avrebbe risieduto
ininterrottamente sino al 2009 per poi rimpatriare in Afghanistan (cfr. ver-
bale 1/AR, pag. 4),
che nel 2011 avrebbe anch’ella fatto ritorno a Mashad con i famigliari alcuni
mesi prima del marito a seguito del sequestro e del successivo rilascio del
fratello (cfr. verbale 1/AR, pag. 6 e verbale 2/AR, pag. 2),
che come il marito ella si è però detta ignorare le ragioni di tale sequestro
confermando inoltre di non aver mai avuto alcun problema in Afghanistan
(cfr. verbale 2/AR, pag. 3),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato irrilevanti i motivi
d’asilo invocati a fondamento della domanda degli interessati,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano le considerazioni dell'autorità inferiore sostenendo
che l’autorità di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente la proba-
bile connessione tra il ruolo svolto dal padre dell’interessata ed il sequestro
del fratello, per il che andrebbe ritenuta probabile quantomeno l’esistenza
di una persecuzione riflessa ai danni dei ricorrenti,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa
quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap-
presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate
in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF
2010/57 consid. 4.1.3),
che anche in questo caso le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'inten-
sità dei pregiudizi o il timore fondato devono però risultare soddisfatte,
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che nel caso di specie, i ricorrenti – avendo in particolare espressamente
dichiarato di non essere a conoscenza delle ragioni che hanno condotto al
sequestro del fratello di B._______ – non paiono d’acchito potersi avvalere
di un fondato timore di subire delle persecuzioni,
che per il resto ed avendo riguardo per gli altri motivi d’asilo addotti, occorre
rilevare che dal momento che la qualità di rifugiato va esaminata relativa-
mente al paese d’origine (UNHCR, Guide des procédure et critères à ap-
pliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention
de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20,
n. 90), i timori sollevati dai ricorrenti ed attinenti agli avvenimenti – pur tra-
gici – che si sarebbero svolti in Iran, non sono a loro volta pertinenti in
materia d’asilo,
che pertanto la SEM ha a ragione negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: