Corte IV
D-2196/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2196/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 6 marzo 2010 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente
in data 15 marzo 2010 (cfr. act. A5) e mediante il quale l'ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 15 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del
1° aprile 2010 (di seguito verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 1° aprile 2010, notificata
oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente,
act. A12),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
2 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al TAF via fax il 6 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere nato a B._______,
dove sarebbe vissuto fino all'età di undici anni, quando si sarebbe
trasferito ad C._______; che, in seguito, sarebbe vissuto ad
C._______ fino all'espatrio, avvenuto il (...),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per il
timore di essere ucciso da persone di religione musulmana, che lo
avrebbero scambiato per suo fratello gemello, il quale avrebbe ucciso
un musulmano durante gli scontri avvenuti a Jos tra musulmani e
cristiani a fine novembre 2008,
che l'interessato ha affermato di avere lasciato la Nigeria in auto in
direzione del D._______, dove avrebbe trascorso otto mesi e dove
avrebbe conosciuto una persona che gli avrebbe pagato il viaggio in
aereo fino in Italia; che egli avrebbe poi trascorso tre o quattro mesi in
detto Paese, prima di raggiungere la Svizzera in treno,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato dal D._______ in
E._______ provvisto di documenti falsi portanti le sue generalità, che il
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passatore avrebbe sempre tenuto con sé e trattenuto una volta giunti a
destinazione,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che nel verbale della decisione impugnata del 1° aprile 2010 l'UFM ha
sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle
autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di
viaggio suscettibile d'identificarlo, e, dall'altro lato, ha stabilito che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di
audizione, contesta che nel caso concreto non sussitano motivi
scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto,
egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto o una carta
d'identità in Patria e che gli sarebbe stato impossibile fare alcunchè al
fine di procurarsi un qualsivoglia documento entro il breve termine
impartitogli di 48 ore; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie
non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la
necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: che egli, infatti, avrebbe esposto i suoi motivi
d'asilo, peraltro a mente sua verosimili, in maniera dettagliata,
sostanziata e coerente e la sua vita sarebbe in gravissimo pericolo;
che, infine, l'insorgente chiede, nel caso in cui non gli venisse
concesso l'asilo, che il suo allontanamento sia ritenuto
ragionevolmente inesigibile, in quanto egli non potrebbe fare rientro in
Nigeria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
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di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, egli ha dichiarato di avere
conosciuto una persona in D._______, che gli avrebbe – a titolo
puramente gratuito – finanziato il viaggio in aereo fino in E._______
procurato dei documenti falsi; che, benchè tali documenti fossero, a
suo dire, sempre stati nelle mani di tale persona, egli è stato in grado
di indicare che le generalità ivi figuranti corrispondessero alle sue; che
egli dapprima non ha saputo indicare il luogo di atterraggio in
E._______ (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi, invece, indicare
chiaramente F._______ (cfr. verbale 2 pag. 8/D87); che anche per quel
che concerne la data ed il luogo di partenza del viaggio, la compagnia
aerea e la data dell'atterraggio l'insorgente non ha fornito alcuna
risposta (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 pag. 8/D79 e 85); che egli ha
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inoltre dichiarato di non avere mai dovuto pagare nulla per il viaggio
intrapreso (cfr. ibidem pag. 8/D82); che non plausibile risulta altresì il
fatto che egli non abbia saputo indicare il suo luogo di permanenza in
E._______, adducendo di avere trascorso tre o quattro mesi
riunchiuso in una stanza, che non avrebbe mai abbandonato (cfr.
verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 9/D92),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe, inattendibili e non corroborate
da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto più di due settimane di tempo
tra l'audizione sulle generalità, in cui egli è stato messo a conoscenza
del dovere di versare agli atti documenti d'identità, e la seconda
audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi dei
documenti d'identità, rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso ed
adducendo di non avere potuto fare nulla in tal senso perchè non
avrebbe mai posseduto dei documenti oltre alla tessera di calciatore,
rispettivamente di essersi, in Patria, sempre identificato oralmente
dinanzi alle autorità e di volerlo fare anche in Svizzera, e di avere
riconsegnato i documenti al passatore una volta giunto in Europa
(cfr. verbale 2 pag. 2/D5-12),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei
documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2),
in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi;
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
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dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per
sfuggire a persone di religione musulmana che, erroneamente, lo
crederebbero l'autore dell'omicidio commesso da suo fratello gemello,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, il ricorrente ha reso versioni discordanti per
quel che riguarda il decesso dei genitori (fatto risalire dapprima al
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28 novembre 2008 [cfr. verbale 1 pag. 3] e poi, in un'altra versione
resa poco dopo, al 30 novembre 2008 [cfr. ibidem pag. 5],
rispettivamente al "29 o 30" novembre 2008 [cfr. verbale 2 pag. 4/D33-
34]); che durante il racconto spontaneo in sede di prima audizione,
egli, da un lato, esponendo i vari episodi che lo avrebbero portato ad
espatriare, ha indicato con precisione date di arrivo e durata dei
soggiorni a B._______ (arrivo da C._______ il 10 dicembre 2008 e
soggiorno presso un amico di due giorni) e G._______ (soggiorno di 8
giorni), ma, dall'altro lato, non è stato in grado di dare una risposta
esatta circa la data del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5); che,
tuttavia, poco prima, egli aveva indicato la partenza dalla Nigeria come
avvenuta il (...) (cfr. ibidem pag. 1); che confrontato con tali divergenze,
egli si è limitato a contestare la versione resa inizialmente (cfr. ibidem
pag. 5); che, del resto, in sede di seconda audizione, egli ha reso due
ulteriori versioni a tal proposito, indicando di non ricordare quando, nel
2009, egli avrebbe lasciato C._______ (cfr. verbale 2 pagg. 3-4/D26-
27), rispettivamente quando avrebbe lasciato la Nigeria (cfr. ibidem
pag. 4/D29); che anche per quel che riguarda la data dell'omicidio
commesso dal fratello l'insorgente non è stato in grado di rendere
versioni concordanti (cfr. verbale 1 pag. 5:"Il 2 dicembre 2008" e
verbale 2 pag. 5/D43: "Non lo so"); che il suo comportamento stupisce
e non risulta logico per diversi aspetti, come ad esempio per il fatto di
non avere voluto, prima di decidere di spostarsi a G._______,
accertarsi del decesso di genitori e sorelle, rispettivamente appurare
la veridicità di quanto riferitogli da un amico, o, per quel che concerne
le asserite minacce da parte di musulmani, di non avere denunciato i
fatti alle autorità, rispettivamente non aver cercato il contatto con
quest'ultime al fine di dimostrare l'equivoco circa la sua identità,
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
che, peraltro, non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, nel gravame, l'insorgente, rievocati i motivi già esposti in sede di
audizione, non ha contestato o apportato chiarimenti alle
contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, limitandosi a definire i suoi
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motivi d'asilo verosimili e ad allegare che la sua vita sarebbe in
gravissimo pericolo,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora
giovane ed ha frequentato (...) anni di scuola elementare (cfr. verbale
1 pag. 3); che, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, non vi è
motivo per escludere che, in Patria, egli disponga ancora per lo meno
dei genitori e delle sorelle; che, inoltre, l'insorgente è in buona salute;
che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso
(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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