B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2196/2017
Sen t en z a d e l 1 4 no vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 10 marzo 2017 / N (…).
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Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina siriana di etnia assiriana-aramaica e di religione cri-
stiana, è nata a al-Malikiya, nel governatorato di Al-Hasaka, dove ha risie-
duto sino al 2004. In seguito e sino al marzo del 2014 l’interessata ha di-
morato nel quartiere armeno di Homs (al-Arman) con i famigliari, salvo tra-
sferirsi con le sorelle nella vicina località di Zaidal successivamente
all’espatrio dei genitori. Nel luglio del 2015 ella ha a sua volta lasciato il
paese dopo l’ottenimento di un visto per la Svizzera. Il 17 agosto 2015 ha
depositato la propria domanda d’asilo (cfr. atto A5, pag. 2 e segg.).
Sentita sui motivi d’asilo, la richiedente, ha dichiarato di aver lasciato il pro-
prio paese a causa della situazione generale di guerra ed insicurezza ivi
presente. A tal proposito, ella ha elencato alcuni episodi da lei vissuti du-
rante la sua permanenza in Siria nel corso della guerra civile. L’interessata
avrebbe assistito al tentativo di rapimento di una ragazza e sarebbe stata
ferita durante un bombardamento. Temeva inoltre di essere colpita dai cec-
chini che sparavano casualmente sulla popolazione. Oltre all’episodio ri-
soltosi con il suo ferimento, in diverse altre occasioni avrebbero avuto
luogo delle esplosioni nei dintorni della sua abitazione. A causa della pre-
caria situazione securitaria la ricorrente avrebbe interrotto gli studi e si sa-
rebbe trasferita a Zaidal. La richiedente ha infine esternato il timore di es-
sere vittima di atti pregiudizievoli in quanto donna di religione cristiana. A
tal proposito, ella ha anche addotto che già prima di trasferirsi ad Homs la
sua famiglia sarebbe stata minacciata dai curdi ad al-Malikiya (cfr. atto A13
pag. 2 e segg e atto A5, pag. 7-8).
A sostegno della sua domanda d’asilo la ricorrente ha versato agli atti uno
scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione allestita dalla Segreteria
di Stato della migrazione (di seguito: SEM), si tratterebbe di una dichiara-
zione sottoscritta dal Mukhtar di al-Arman e facente riferimento alle bombe
ed ai razzi esplosi nei pressi del domicilio della ricorrente (cfr. atto A14).
B.
Con decisione del 10 marzo 2017, notificata alla richiedente il 14 marzo
2017 (cfr. atto A20), la SEM ha respinto la domanda d’asilo pronunciando
contestualmente l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera. Non di
meno ha ritenuto attualmente l’esecuzione del suo allontanamento verso
la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoria-
mente.
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Pagina 3
C.
Il 13 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 18
aprile 2017) l’interessata è insorta contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chieden-
done l’annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces-
sione dell’asilo. Con protestate spese e ripetibili, ha altresì presentato una
richiesta volta all’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle
presunte spese processuali.
D.
Con ulteriore scritto del 1° giugno 2017, l’interessata ha trasmesso al Tri-
bunale uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione ad esso an-
nessa, si tratterebbe di un mandato di cattura spiccato dalla polizia politica
di al-Hasaka nei confronti della ricorrente e delle sorelle per titolo di svia-
mento delle autorità con dichiarazioni mendaci e omissione di informazioni
su persone ricercate.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 luglio 2017, ha esentato la ri-
corrente dal versamento dell’anticipo spese invitandola nel contempo a
produrre in originale il mezzo di prova di cui al precedente scritto.
F.
Il 2 agosto 2017 l’insorgente si è rivolta al tribunale chiedendo una proroga
di suddetto termine motivata sulla base del fatto che il documento in que-
stione sarebbe stato smarrito durante la trasmissione dall’Olanda alla Sviz-
zera. Nella stessa occasione ella ha informato il Tribunale di essersi già
rivolta alle autorità siriane onde sollecitare l’emissione di un duplicato.
G.
Il 16 agosto l’interessata ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova in
originale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
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LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento
dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legitti-
mato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Se-
condo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l’autorità di
ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o
non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei
fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed., 2013, n. m. 1.55).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 10 marzo 2017 e non avendo
quest’ultima censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello
statuto di rifugiato.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
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Pagina 5
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d’asilo dell’interessata irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
5.1.1 In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dall’insor-
gente segnatamente la situazione di guerra e di insicurezza, i bombarda-
menti e le esplosioni così come l’impossibilità a terminare gli studi sareb-
bero la conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria.
Secondo l’autorità di prime cure tali vicissitudini non lascerebbero tuttavia
trasparire alcuna volontà di messa in atto di persecuzioni personali dirette
nei suoi confronti.
5.1.2 L’autorità di prima istanza ha poi rilevato che il solo timore di essere
sottoposta a misure persecutorie in futuro in quanto donna cristiana in Siria
non sarebbe sufficiente per fondare una persecuzione unicamente su av-
venimenti che potrebbero realizzarsi in un momento non precisato nel fu-
turo. Non sussisterebbero infatti in specie elementi sufficienti per ammet-
tere un pericolo concreto basato su una valutazione oggettiva. Invero, la
ricorrente avrebbe motivato i propri timori al riguardo unicamente sulla
base della paura che i soprusi avvenuti nel 2004 ad al-Malikiya potessero
ripetersi anche ad Homs e del fatto di aver assistito ad un tentativo di rapi-
mento. Sennonché, l’interessata avrebbe specificato che non le sarebbe
mai successo nulla, salvo fare riferimento al suo ferimento susseguente
all’esplosione che però non configurerebbe alcuna persecuzione ex art. 3
LAsi. A sostegno di tale conclusione andrebbero annoverate anche le
stesse dichiarazioni dell’interessata secondo le quali ella non avrebbe mai
fatto l’oggetto di pressioni né tantomeno avrebbe avuto problemi con chic-
chessia. Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova addotto giunge-
rebbe in suo soccorso.
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Pagina 6
5.1.3 La SEM ha infine negato la sussistenza di una persecuzione collet-
tiva dei cristiani. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull’insieme
della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di
massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal go-
verno siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura pretta-
mente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece ri-
masti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre
in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani resi-
denti nelle zone controllate dall’opposizione avrebbero possibilità molto li-
mitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l’opposi-
zione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la
maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo
ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di
residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime
di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze
quanto all’esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità
siriane per aver sostenuto l’opposizione. Andrebbe tuttavia rilevato che il
carattere di tali persecuzioni sarebbe di tipo politico e non religioso di modo
che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione siste-
matica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria.
Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle re-
gioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero
nuove circa l’esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto
di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il
tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non mu-
sulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sareb-
bero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto
le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e
sciiti. Ciò nonostante non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di
vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pub-
bliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto
combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero op-
posto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi
assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la
SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di
essi varierebbe da una regione all’altra. Solo una piccola parte dei cristiani
sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una
persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto
soddisfatte.
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Pagina 7
5.2
5.2.1 Con ricorso, l’insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti
esposti in corso di procedura, ha presentato la situazione in Siria in parti-
colare per quanto concerne la condizione dei cristiani. A suo dire, sarebbe
notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica avrebbero preso il
controllo di gran parte del territorio siriano e che quest’ultimi starebbero
mettendo in atto un genocidio nei confronti dei cristiani.
5.2.2 Sulla base di tale assunto, l’insorgente contesta anzitutto la valuta-
zione della SEM circa l’insussistenza di una persecuzione collettiva dei cri-
stiani. L’accertamento della pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei
cristiani, costituirebbe infatti una circostanza giuridicamente rilevante in
materia d’asilo ed avrebbe pertanto dovuto indurre la SEM a riconoscere
alla ricorrente lo statuto di rifugiato. Ciò sarebbe imposto anche dal fatto
che lo “Stato Islamico” starebbe imponendo la sharia nei villaggi conqui-
stati. Non si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo
generale grave dovuto alla guerra civile ma bensì di “una seria esposizione
a pericolo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice
appartenenza alla religione cristiana”, situazione che avrebbe tra l’altro
spinto il Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell’ONU ad ema-
nare delle risoluzioni contro lo “Stato Islamico” ed avrebbe portato la co-
munità internazionale ad intervenire militarmente.
5.2.3 La ricorrente censura poi l’esistenza di una situazione di persecu-
zione riflessa a causa della renitenza alla leva del fratello che avrebbe ot-
tenuto asilo in Svizzera proprio per quel motivo. Sarebbe infatti risaputo
che il regime siriano perseguiterebbe le famiglie di disertori e renitenti.
5.2.4 Alla luce di ciò, nei suoi scritti ulteriori trasmessi al Tribunale, la ricor-
rente ha messo in relazione il mandato di cattura da lei prodotto proprio
con la diserzione del fratello.
6.
6.1 Come si evince dall’atto ricorsuale, la ricorrente contesta anzitutto l’in-
sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal propo-
sito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può
effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua do-
manda d’asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel
suo Paese d’origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo
di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti
ai sensi dell’asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
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Pagina 8
6.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale ri-
conosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni
molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo
vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato.
Per essere rilevante ai fini dell’asilo, la persecuzione in ragione della sola
appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le con-
dizioni previste all’art. 3 LAsi circa l’intensità dei pregiudizi o il timore fon-
dato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata
deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di per-
sone. Dipoi v’è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest’ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l’integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l’obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l’esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
6.3 In specie, l’appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
6.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del
Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo
2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
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Pagina 9
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti
disponibili, sin dall’inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l’intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l’opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio
della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare
dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri
si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o
regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti
ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e
alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell’ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
ibidem).
6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall’appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall’altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
D-2196/2017
Pagina 10
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
6.7 In casu va rilevato che la ricorrente proviene dalla città di Homs e me-
glio dal quartiere di al-Arman. Nell’ultimo periodo ella ha tuttavia risieduto
nella vicina località di Zaidal. Il quartiere di al-Arman e Zaidal distano pochi
chilometri e si trovano nella parte orientale di Homs. Il primo rientra ancora
nella giurisdizione amministrativa cittadina allorché Zaidal è una municipa-
lità indipendente, seppur sia ancora considerata parte integrante della
zona suburbana della città. Prima dello scoppio della guerra civile Homs
era la terza città siriana per popolazione e vantava una predominanza et-
nica sunnita con tuttavia una sensibile presenza di alauiti e cristiani. Nel
corso dell’ondata di sollevamenti popolari del 2011, Homs fu presto definita
“capitale della rivoluzione”. Di lì a poco le proteste di piazza si tradussero
in un vero e proprio conflitto urbano. Sul finire dell’anno in diversi quartieri
della città a maggioranza sunnita si andarono organizzando gruppi di op-
positori integrati da componenti islamiste mentre in altre zone del centro
urbano il governo manteneva un controllo pressoché totale anche grazie
all’ausilio di "milizia civile" a base settaria (Shabiha; in arabo: يحة ب ش ال). Nei
primi mesi del 2012 il livello degli scontri si alzò in maniera drastica e la
città iniziò ad essere toccata da vere e proprie operazioni militari. L’irre-
quieto quartiere di Baba Amr, a quel momento ampiamente controllato da
bande armate di oppositori, fu il primo a sperimentare la violenza degli
scontri. Tale porzione della città venne dapprima accerchiata e poi conqui-
stata dalle forze lealiste nel marzo del 2012. Nel dicembre dello stesso
anno l’esercito siriano riconquistò anche il distretto di Deir Baalba nel nord
ovest della città. Da quel momento solo la città vecchia, il distretto di Kha-
lidiya e alcune altre piccole aree sparse rimasero sotto il controllo delle
opposizioni. Nel marzo del 2013 le forze lealiste lanciarono un’offensiva
volta alla riconquista di buona parte delle zone ancora controllate dagli in-
sorti. Tale tentativo fu però stroncato dell’arrivo di nuovi miliziani dalla vicina
città al-Qusayr. I ribelli passarono poi all’iniziativa cercando nuovamente di
prendere il controllo di Baba Amr ma i regolari respinsero a loro volta l’at-
tacco. Verso la fine del mese di luglio del 2013, i governativi riconquista-
rono poi il fondamentale distretto di Khalidiya. Nel maggio del 2014 le re-
stanti zone del centro cittadino in mano ai ribelli furono evacuate dopo il
raggiungimento di un accordo tra i rappresentanti degli insorti ed il governo.
L’ultimo gruppo di miliziani attivi nel quartiere esterno di al-Waer lasciò
Homs nel maggio del 2017, dopo una disputa circa l’inclusione di tale zona
nell’accordo succitato (cfr. The Syria Institute, No Return to Homs, febbraio
2017, n° pubblicazione PAX/2017/01; BBC, Homs: A scarred and divided
D-2196/2017
Pagina 11
city, 9 maggio 2012, consultato il 31.08.2017 su m/news/world-middle-east-18007945 >; ISW, Syria Update: The Fall of al-
Qusayr, 6 giugno 2017, consultato il 31.08.2017 su /backgrounder/syria-update-fall-al-qusayr >; Reuters, Re-
bels evacuated from Homs, cradle of Syrian uprising, 21 maggio 2017, con-
sultato il 31 agosto 2017 su crisis-syria-idUSKBN18H0L7 >; The Associated Press, Cease-Fire, Eva-
cuation Deal In Syria’s Homs, consultato il 31.08.2017 su /web/20140503013934/.
php?storyId=308894802 >; Reuters, Syrian rebels leave last opposition di-
strict in Homs, consultato il 31.08.2017 su cle/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN18H0L7 >; Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides, Chronologie di conflit dans la province et la
ville de Homs, de mars 2011 à mars 2016, 5 aprile 2016, pag. 3 e segg.).
6.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel
paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al
momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione
della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr.
DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che il quartiere
di al-Arman e la municipalità di Zaidal siano ad oggi saldamente nelle mani
del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e
considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse
ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente
alla riconquista dell’integralità della città da parte delle forze governative,
non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo
svolgersi dei combattimenti ad Homs sia stata sotto il concreto e durevole
controllo di entità jihadiste.
6.9 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano
ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa
protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi
nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interroga-
tori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la
loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che
all’appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Au-
tokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung
von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, /fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4,
consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammet-
tersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistinta-
D-2196/2017
Pagina 12
mente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, con-
sid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale,
elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad
opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre
fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza della ricorrente,
non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l’esistenza di eventuali
persecuzioni collettive ad opera di quest’ultime.
6.10 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a
carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più gene-
ricamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza,
occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classi-
ficate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di
indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione in-
tensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari
fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben
comprendere, ha causato timori importanti nella ricorrente, e più in gene-
rale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola,
essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popola-
zione cristiana. Ciò vale anche per quanto concerne le altre circostanze di
cui la ricorrente si è avvalsa e meglio, il fatto di essere stata vittima
dell’esplosione di un razzo, di aver dovuto interrompere gli studi e di aver
assistito al rapimento di una ragazza. In tal senso, pare altresì opportuno
considerare che al momento attuale, a seguito della riconquista dell’inte-
gralità della città di Homs da parte delle forze governative, è lecito atten-
dersi ad un miglioramento della situazione sotto questo aspetto. Ad ogni
modo, queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto
nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-
1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel
caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’au-
torità di prime cure.
6.11 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si
può dunque concludere che la ricorrente abbia a temere, in caso di rimpa-
trio, un trattamento contrario all’art. 3 LAsi dettato dalla sua sola apparte-
nenza alla religione cristiana. Gli avvenimenti da lei vissuti in patria e ricon-
ducibili alla situazione securitaria non configurano inoltre una persecuzione
rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.
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7.
7.1 Relativamente al timore di subire atti pregiudizievoli da parte delle au-
torità siriane a causa della renitenza alla leva del fratello e circa le allega-
zioni ricorsuali secondo le quali la ricorrente sarebbe a sua volta ricercata
in patria proprio per tale motivo, occorre constatare quanto segue.
7.2 Perché vi sia luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ri-
flessa occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a
delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni,
espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di im-
porre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. An-
che in tale ambito, occorre tuttavia che la persona che si avvale di un ri-
schio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari,
possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cfr. per
le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-
4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). Ora, dagli atti causa, così
come dalla documentazione relativa alla procedura d’asilo del fratello (cfr.
dossier d’appoggio N 648 774), non vi è modo di concludere che la ricor-
rente possa annoverare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi
derivante da tale circostanza. In primo luogo e diversamente da quanto
esposto in sede ricorsuale, l’interessata non risulta infatti essersi avvalsa
di tali motivi in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. situazione
comparabile nella sentenza del Tribunale E-505/2015 del 28 febbraio 2017
consid. 6.3) . Al contrario, ella ha asserito non aver avuto alcun problema
personale con le autorità in patria (cfr. atto A5, pag. 7 e atto A13, pag. 5).
Gli atti all’inserto e lo stesso gravame lasciano inoltre intendere che la sua
fuga sia da imputare alla situazione securitaria ed al timore di subire per-
secuzioni da parte di gruppi fondamentalisti a causa della sua confessione
cristiana e non certo alla paura di essere perseguitata dalle autorità siriane.
Pertanto, il fatto che il fratello abbia disertato e sia conseguentemente stato
riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta elemento rilevante ai fini
dell’evasione del presente gravame (si vedano situazioni analoghe nelle
recenti sentenze del Tribunale E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3
e E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3).
7.3 Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova prodotto nel corso della
procedura ricorsuale permette di giungere ad un diverso apprezzamento.
Già solo il tenore di tale documento lascia infatti sorgere molti dubbi quanto
all’autenticità dello stesso. In primo luogo mal si capisce in quale occasione
la ricorrente abbia sviato le autorità, non avendo ella dichiarato di essere
stata questionata al riguardo. Oltracciò, nemmeno è chiaro quali siano le
attività oltraggiose di cui si sarebbe macchiata, posto che non avrebbe mai
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avuto alcun contatto con le autorità siriane. Non di meno, la ricorrente,
chiamata dal Tribunale a produrre il mezzo di prova in originale, ha fatto
presente di essersi rivolta alle autorità siriane al fine di richiedere l’emis-
sione di un duplicato a seguito del suo smarrimento. Ora, tale asserzione
ha dell’incredibile. In primis, il mandato in questione è un atto interno; per
il che, mal si comprende come ne sia entrata in possesso e per di più come
possa anche solo aver concepito di richiedere il rilascio di un duplicato alle
autorità siriane, ovvero al presunto agente persecutore. Di più, v’è da do-
mandarsi se un tale contatto non equivalga a delle relazioni con lo stato
d’origine ostative al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. al riguardo
WALTER STÖCKLI, Asyl, in ÜBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.],
Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.28, pagg. 535 seg.). Sia quel che sia,
quanto risulta più probabile, ferma considerata anche la notoria facilità ad
ottenere tali documenti dietro pagamento e la pressoché totale assenza
sullo stesso di elementi identificativi, è la produzione di tale mezzo di prova
per i fini della causa.
8.
Ne consegue pertanto che il ricorso non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
9.
Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: