Corte IV
D-2199/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Gérald Bovier;
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, alias
B._______,
Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2199/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 25 gennaio 2010 e del 17 febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata all'interessato il
25 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 1° aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 6 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 7 aprile 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino russo, nato a C._______, ove
avrebbe vissuto dal 2004 fino al giorno dell'espatrio, e che in
precedenza avrebbe vissuto nel villaggio di D._______, nei pressi di
C._______(cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 1 e 2);
che egli avrebbe lasciato la Russia nel (...) (cfr. verbale d'audizione del
25 gennaio 2010, pag. 2), per poi dichiarare in occasioni successive di
averlo fatto nell'(...) rispettivamente tra il (...) (cfr. verbale d'audizione
del 17 febbraio 2010, pagg. 3 e 8); che il motivo della sua fuga
consisterebbe nel timore di essere ucciso dai parenti di un cittadino
ceceno deceduto in un incidente stradale che ha coinvolto pure il
ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 11); che
in sede di processo, il qui ricorrente è stato prosciolto da qualsiasi
responsabilità; che, tuttavia, in seguito alla predetta disgraziata
circostanza, il fratello della vittima avrebbe preteso dal richiedente il
versamento mensile di denaro, ed in seguito anche la cessione della
sua attività, minacciandolo di morte (cfr. verbale d'audizione del
17 febbraio 2010, pag. 5); che avendo rifiutato le richieste del fratello
della vittima, l'interessato è stato condotto in un bosco dove sarebbe
stato picchiato e nuovamente minacciato (cfr. verbale d'audizione del
17 febbraio 2010, pag. 6); che, vista l'inoperosità della polizia locale,
una volta dimesso dall'ospedale, il ricorrente avrebbe venduto la sua
attività e sarebbe partito per E._______, dove sarebbe rimasto,
secondo le differenti versioni, per 3-4 mesi (cfr. verbale d'audizione del
25 gennaio 2010, pag. 6) o addirittura un anno (cfr. verbale d'audizione
del 17 febbraio 2010, pag. 8); che temendo di essere ricercato dai
familiari, ceceni, della vittima avrebbe deciso di espatriare partendo in
treno da C._______ fino a F._______ (Bielorussia), da dove avrebbe
proseguito in auto fino a G._______ (Bielorussia) dapprima e
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H._______ (Polonia) poi; che dopo essersi fermato per qualche tempo
nella capitale polacca, avrebbe proseguito il viaggio in auto fino a
I._______ (Italia) e da lì, in treno, fino a L._______da dove a piedi è
giunto M._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010,
pagg. 7 e 8);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al -
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto
bisogno di documenti di identità per l'estero, e di aver smarrito
durante il viaggio di espatrio il passaporto interno ribadendo inoltre,
riguardo ai motivi addotti, che essi sarebbero sufficienti a giustificare e
scusare la mancata consegna di documenti di identificazione
personale;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necess-
ari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na -
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto per l'estero, allegando poi di non
avere mai necessitato di possedere un tale documento poiché non
avrebbe mai avuto l'intenzione di lasciare il suo Paese (cfr. verbale
d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 3); che egli ha affermato di ave-
re un passaporto interno, il quale sarebbe però stato perso nel viaggio
di espatrio; che in sede di ricorso l'insorgente ha dichiarato di aver sol -
levato, in occasione delle audizioni, dei motivi plausibili a giustificazio-
ne della mancata produzione di documenti d'identità (cfr. ricorso, pag.
2);
che inoltre, egli, ha dichiarato di non aver intrapreso nulla per ottenere
un nuovo documento poiché teme che i ceceni lo rintraccino (cfr.
verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 2); che alla luce di
quanto emerge dai verbali di audizione del 25 gennaio 2010
rispettivamente 17 febbraio 2010, le motivazioni postulate dal
ricorrente al riguardo sono prive di qualsiasi fondamento;
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che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito
a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto,
cadendo già in diverse contraddizioni circa il momento dell'espatrio;
che infatti egli ha affermato di aver lasciato la Russia nel (...) (cfr. ver-
bale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 2), per poi dichiarare in oc-
casioni successive di averlo fatto (...) rispettivamente tra il (...) (cfr. ver -
bale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 3 e 8); che persino il luo-
go di partenza risulta essere poco chiaro, posto che il ricorrente ha
raccontato di essere partito in treno da C._______ alla volta di
F._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 7), salvo
poi affermare di aver vissuto un anno a E._______ prima dell'espatrio
e di essere partito da lì alla volta della Bielorussia (cfr. verbale d'audi-
zione del 17 febbraio 2010, pagg. 7 e 8); che si rilevano altre macro-
scopiche incongruenze relative alla permanenza del ricorrente nei
paesi di passaggio, in particolare la Bielorussia dove egli ha inizial -
mente dichiarato di essersi fermato soltanto 8-9 giorni, rispettivamente
di esservi solo transitato (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010,
pagg. 2 e 7) per poi riferire di avervi soggiornato per alcuni mesi (cfr.
verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 8); che oltretutto, pur
avendo viaggiato in auto da F._______ (Bielorussia) a I._______ (Ita-
lia), il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire
dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, non sapen-
do nemmeno indicare i paesi che ha attraversato, che appare quindi
vago ed impreciso; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente
inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schen-
gen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di
aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché im-
possibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra -
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Russia per il timore di essere ucciso dai parenti ceceni della vitti-
ma dell'incidente stradale nel quale era stato coinvolto nel febbraio
2008;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di essere stato coinvolto
in un incidente della circolazione, avvenuto nel (...), nel quale ha perso
la vita un cittadino ceceno; che ha seguito di quell'episodio, pur
essendo stato assolto giudizialmente da qualsiasi responsabilità, i
parenti della vittima, ed in particolar modo il fratello, hanno preteso da
lui il versamento periodico di somme di denaro come pure la cessione
della sua piccola attività commerciale; che per il fatto di essersi
rifiutato di adempiere a tutte le richieste suesposte, egli sarebbe stato
picchiato e minacciato di morte; che la denuncia dell'accaduto alle
forze dell'ordine non avrebbe avuto avuto alcun seguito e pertanto il
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ricorrente ha deciso di vendere la propria attività e lasciare il paese
per il timore di essere ucciso dai ceceni che lo stavano cercando (cfr.
verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 5,6 e 7); che malgrado
la successione di eventi di intensità emotiva certamente rilevante
come quelli narrati dal ricorrente, e meglio l'incidente stradale, il
decesso dell'altra persona coinvolta nonché il successivo processo,
egli non si ricorda il nome, ma neppure il cognome, della vittima e di
suo fratello, affermando in un primo tempo che la persona deceduta si
chiamava N._______, mentre il fratello O._______ (cfr. verbale d'audi-
zione del 25 gennaio 2010, pagg. 5 e 6), salvo poi cambiare versione
in sede di audizione federale e dichiarare che la vittima si chiamava
P._______ mentre suo fratello Q._______ (cfr. verbale d'audizione del
17 febbraio 2010, pag. 4); che l'interessato ha dichiarato inizialmente
di essersi rivolto, due mesi e mezzo dopo l'incidente, alla polizia di
R._______ al fine di denunciare le continue richieste di soldi da parte
del fratello della vittima (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010,
pag. 6), ma nel corso della seconda audizione ha dato tutt'altra
versione dicendo che la polizia si era presentata direttamente in
ospedale, nel giugno 2008, dopo che era stato picchiato, e che oltre a
quell'episodio non si è mai rivolto alla polizia perché tanto sarebbe
stato inutile (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 7 e 9);
che infine, il ricorrente ha affermato di essere andato a E._______ per
fuggire dai ceceni che lo stavano cercano, ma nella prima audizione
soltanto per 3-4 mesi dopodiché sarebbe tornato a C._______ (cfr.
verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 6), mentre nella
seconda verbalizzazione per un anno e da lì sarebbe poi espatriato
verso la Bielorussia (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag.
8);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le
allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di
ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo;
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre
2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea -
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che la situazione vigente in Russia non è, notoriamente, caratterizzata
da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insie-
me della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, sia
come sia, nel frattempo le autorità nigeriane hanno ripreso il controllo
nella regione teatro dei citati disordini; che dunque, tali allegazioni non
giustificano la concessione dello statuto di rifugiato, né tanto meno
dell'ammissione provvisoria;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
senz'altro una buon livello di istruzione avendo frequentato le scuole
per 11 anni, ed ha esperienza quale commerciante di frutta e verdura
nonché piccolo imprenditore posto che egli era proprietario di tre punti
vendita a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010,
pagg. 2 e 3); che inoltre, stando a quanto riferito, avrebbe vissuto fino
al 2004 nel villaggio di D._______, nei pressi di C._______, e
successivamente si è trasferito nel centro della citata città, dove ha
condotto pure la propria attività di commerciante; che si può partire
quindi dal presupposto che abbia una rete sociale in loco; che
l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso
del 1° aprile 2010, per corriere interno; in copia)
- S._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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