Corte IV
D-2206/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia, alias
B._______, Mongolia,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e di procedura,
Via Motta 1b,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2206/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
10 marzo 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessata del 23 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 3 aprile 2009, notificata all'interessata il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata)
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 6 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha
dichiarato di essere di etnia khalkha, tribù sunjee, e di essere nata ad
Urgamal nella provincia di Zavkhan, con ultimo domicilio ad
Ulaanbaatar (Mongolia) fino al 22, oppure al 29 gennaio 2009,
che la medesima ha affermato di essere espatriata, il
29 gennaio 2009, per il timore di essere uccisa dal suo datore di lavoro
e proprietario di un ristorante, in quanto sarebbe stata fermata ed
interrogata dalla polizia per 72 ore, mentre consegnava un sacchetto
per lo stesso, come le capitava di effettuare frequentemente dopo il
lavoro, di cui ignora il contenuto; che l'interessata sarebbe stata
oggetto di minacce e d'un pestaggio da parte del suo datore di lavoro,
che l'avrebbe rinchiusa in una casetta di legno fuori città; che la
richiedente sarebbe quindi riuscita a scappare dalla prigionia ed
avrebbe lasciato il suo Paese, giungendo legalmente in auto in una
località a lei sconosciuta in Russia, dove avrebbe soggiornato per un
mese, per poi continuare il viaggio sempre in auto fino ad arrivare in
Svizzera senza documenti,
che, nella decisione del 3 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dalla richiedente non sono plausibili siccome contraddittorie, vaghe e
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente contesta, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che l'UFM non le abbia chiesto di esporre i suoi motivi d'asilo
in entrambe le audizioni; che, inoltre, emergerebbero indizi di
persecuzioni tali da rendere necessaria una decisione materiale nel
suo caso, per i problemi che avrebbe avuto sia con la polizia che con il
suo datore di lavoro; che, in particolare, in relazione alle consegne
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rilevate dall'UFM, ha evidenziato che la sua stima approssimativa di 20
a 30, circa il numero delle consegne effettuate per il suo datore di
lavoro non divergerebbe in modo importante dal numero massimo
possibile di 15 consegne al mese; che, infine, in merito alla presunta
contraddizione circa la durata della sua detenzione, l'autrice del
gravame afferma di essere stata fermata per circa tre giorni, e quindi
approssimativamente 72 ore, come da lei dichiarato,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, preliminarmente, il TAF osserva che, giusta l'art. 26 cpv. 2 LAsi, il
centro di registrazione può interrogare sommariamente il richiedente
sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese,
che, giusta l'art. 19 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], l'interrogatorio
sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta
l'art. 29 LAsi,
che, per conseguenza, nel caso concreto, il fatto che l'UFM non abbia
interrogato la ricorrente nell'ambito dell'audizione sommaria sui suoi
motivi d'asilo, ma unicamente nell'ambito dell'audizione ai sensi
dell'art. 29 LAsi, non costituisce un vizio procedurale,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato:comprende non soltanto
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i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che codesto Tribunale osserva, inoltre, che la ricorrente si è
palesemente contraddetta tra la data e la durata del fermo ribadendo
durante tutta la procedura di prima istanza ed in sede di ricorso di
essere stata trattenuta per 72 ore, ma indicando in un primo momento
di essere stata arrestata durante una consegna il 23, oppure il
24 gennaio 2009, per poi allegare di essere stata fermata il
22 gennaio 2009 verso le ore 21 oppure le ore 22 e di essere stata
rilasciata il 24 gennaio 2009 di pomeriggio (cfr. prima audizione del
23 marzo 2009 pag. 5 nonché seconda audizione del 23 marzo 2009
pagg. 4, 5 e 8); che, inoltre, non soccorre l'autrice del gravame
l'asserzione ricorsuale secondo cui non avrebbe indicato un numero
delle consegne divergente di tanto dal numero massimo di 15
consegne; che visto che la stessa ha dichiarato di essersi occupata
delle consegne da metà dicembre 2008 fino al suo fermo avvenuto tra
il 22 e il 24 gennaio 2009 (v. sopra), considerato che le audizioni
nell'ambito della sua procedura d'asilo si sono svolte solo due mesi
dopo e ritenuto, altresì, che questi fatti sono alla base del suo racconto
e la causa dell'espatrio, è legittimo attendersi dalla ricorrente una
versione assai più precisa dei fatti, rispetto a quanto narrato, peraltro,
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in maniera assai approssimativa; che, per di più, la stessa ha
menzionato solo in un secondo momento, ma non quando è stata
esplicitamente sollecitata ad esporre i suoi motivi d'asilo, il fatto che
anche l'assistente del suo datore di lavoro, l'avrebbe minacciata e che
sarebbe stato lui a darle i sacchetti da consegnare (cfr. seconda
audizione del 23 marzo 2009 pagg. 3, 4 e 7); che, inoltre, non ha
neanche denunciato quanto accaduto, nonostante avrebbe avuto la
possibilità di farlo durante il fermo; che v'è pertanto ragione di ritenere
che la vicenda raccontata dalla ricorrente a sostegno della sua
domanda d'asilo sia inverosimile,
che, infine, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente, se
opportunamente sollecitata, non possa ricevere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovesse subire delle
rappresaglie da parte del datore di lavoro o del suo assistente; che
essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli
atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, il pestaggio subito e le
minacce evidenziate non possono essere considerate decisive, nel
caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia
d'asilo,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
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situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente;
che ella è giovane, ha un'esperienza professionale di 15 anni come
contadina e di qualche mese come lavapiatti; che la ricorrente
dispone, inoltre, di una rete sociale in patria, segnatamente sua madre
e sua sorella; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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