B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2228/2012
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'asilo;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2012 / N (...).
D-2228/2012
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Fatti:
I.
A.
Il (...) 2001, l'interessato - cittadino turco di etnia curda, originario di
B._______, provincia di C._______ - ha presentato una domanda di asilo
in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di
essere espatriato siccome perseguitato dallo Stato turco. Appartenente al
movimento studentesco (...), il medesimo è stato arrestato e maltrattato in
seguito alla partecipazione e all'organizzazione di una manifestazione
non autorizzata.
B.
Con decisione del 5 novembre 2002, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha riconosciuto all'interessato la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della Legge del 26 giugno 1998
sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Di conseguenza, detto Ufficio ha concesso al
medesimo l'asilo in Svizzera.
II.
A.
Il (...) 2009, l'interessato è stato tradotto in carcere dalla Polizia a seguito
della telefonata del Signor D._______, padre di E._______, il quale ha
segnalato che la figlia undicenne aveva subito violenza carnale da parte
dell'interessato il medesimo giorno.
Il giorno seguente, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ne ha conferma-
to il fermo.
B.
Con sentenza del 23 febbraio 2010, la Corte della assise criminali del Tri-
bunale penale cantonale del Cantone Ticino (di seguito: TPC) ha dichiara-
to l'interessato autore colpevole di coazione sessuale e violenza carnale
(art. 189 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP,
RS 311.0] e art. 190 cpv. 1 CP) per avere, il 24 giugno 2009, a Lugano,
usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta
a resistere, costretto una minore di anni undici a subire contro la sua vo-
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lontà atti sessuali e congiunzione carnale. Egli è stato altresì ritenuto au-
tore colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere, nelle surriferite cir-
costanze di tempo e di luogo, compiuto sulla medesima minore atti ses-
suali (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP). Pertanto, tenuto conto del sincero penti-
mento, il medesimo è stato condannato alla pena detentiva complessiva
di anni sei.
C.
In data 30 settembre 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (di seguito: CCRP) con sen-
tenza cresciuta in giudicato ha, nella misura in cui ammissibile, respinto il
ricorso dell'interessato contro la precitata sentenza del TPC.
D.
Con rapporto del 14 dicembre 2011, relativo alle richieste dell'UFM del
5 ottobre 2011, la Rappresentanza svizzera ad Ankara ha confermato che
l'interessato non è schedato per motivi politici dalle autorità turche, non è
ricercato né dalla polizia né dalla gendarmeria del suo Paese, non è og-
getto di un divieto di passaporto e nei suoi confronti attualmente non vi è
più alcun procedimento pendente.
E.
E.a Il 3 febbraio 2012, l'UFM ha annunciato all'interessato la propria in-
tenzione di revocargli l'asilo e di ritirargli la qualità di rifugiato in applica-
zione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 sezione C (di
seguito: C) n. 5 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) ed in considerazione del
reato commesso, il quale rientrerebbe nel campo di applicazione
dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha altresì invitato il medesimo a de-
terminarsi in merito entro il 13 febbraio 2012. Con la medesima comuni-
cazione l'UFM ha altresì reso note all'interessato le risultanze del rappor-
to della Rappresentanza svizzera ad Ankara (cfr. consid. D).
E.b L'8 febbraio 2012, l'interessato ha osservato, in sostanza e per quan-
to qui di rilievo, che sarebbe in attesa di risposta da parte del Ministero
pubblico del Canton Ticino relativamente alle proprie denuncie inoltrate in
data 26 settembre 2011. Ciò comporterebbe, a suo dire, che il caso pena-
le sarebbe ancora aperto e che di conseguenza la richiesta della SPOP
sulla revoca del suo statuto di rifugiato non potrebbe essere attualmente
considerata da parte dell'UFM. Parallelamente, l'interessato ritiene che il
proprio nome sarebbe stato comunicato dalle autorità elvetiche ai servizi
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segreti turchi, in relazione alle indagini sugli attentati di F._______ del (...)
al (...).
E.c Tramite decisione del 23 marzo 2012, notificata all'interessato il
27 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'asilo con-
cesso al ricorrente, nonché ne ha ritirato la sua qualità di rifugiato. Detto
Ufficio ha considerato che l'interessato, essendo stato ritenuto colpevole
di stupro e di atti sessuali con una minorenne, condannato a sei anni di
reclusione, sentenza confermata in appello e cresciuta in giudicato, la
gravità della fattispecie giustificherebbe la misura della revoca dell'asilo
secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Del resto, l'UFM ritiene che, ad oggi, sulla
base dell'accertamento svolto tramite l'Ambasciata svizzera ad Ankara
del 14 dicembre 2011, le circostanze che avevano condotto al riconosci-
mento della qualità di rifugiato all'interessato avrebbero cessato di esiste-
re. Di conseguenza, in virtù dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con
l'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, nessun elemento si opporrebbe alla revoca
dell'asilo, rispettivamente al ritiro della qualità di rifugiato all'interessato.
F.
Il 24 aprile 2012, l'interessato ha interposto ricorso contro la succitata de-
cisione dell'UFM. Egli, in sostanza e per quanto qui di rilievo, considera
che i motivi che avrebbero spinto l'UFM alla revoca dell'asilo e del suo
status di rifugiato non sarebbero da prendere in considerazione in quanto
l'analisi dell'UFM verterebbe unicamente sul fatto che il riconoscimento
della qualità di rifugiato del ricorrente si sarebbe basato sulla condanna di
carcerazione emanata nei suoi confronti, omettendo che egli sarebbe sta-
to anche torturato fisicamente e psicologicamente. Egli ha ribadito inoltre
quanto già asserito negli scritti di cui sopra (cfr. consid. O.b.), ovvero che
avrebbe il sospetto che le autorità svizzere abbiano comunicato il suo
nome ai servizi segreti turchi in relazione agli attentati di F._______ del
(...). Nondimeno, in relazione a questo fatto, egli ritiene che le autorità
turche sarebbero in possesso di un suo visto per il Pakistan che potrebbe
portarle a credere che egli abbia seguito un addestramento per terroristi
in tale paese. Inoltre, l'autore del gravame ha ribadito che sarebbe cono-
sciuto dall'anti-terrorismo turco anche a causa dell'organizzazione e delle
dichiarazioni fatte durante una serata intitolata alla (...). Di conseguenza,
per tutti questi motivi sarebbe per lui impossibile rientrare in Turchia. Non
da ultimo, il ricorrente ha contestato il fatto di avere potuto prendere vi-
sione del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara solo in ver-
sione censurata. Infine, egli ha riaffermato (cfr. consid. O.b.) la tesi per cui
a proprio modo di vedere la sentenza della CCRP del 30 settembre 2010
non sarebbe cresciuta in giudicato, essendo ancora pendenti le denunce
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Pagina 5
penali sporte contro alcuni degli inquirenti che all'epoca dei fatti hanno
svolto l'inchiesta a suo carico. L'autore del gravame ha allegato i seguenti
documenti:
- una mappa della zona in cui è avvenuta la manifestazione dise-
gnata dal ricorrente (doc. 1);
- lo scritto del 5 ottobre 2011 indirizzato all'allora direttore dell'UFM
Alard du Bois-Reymond (doc. 2);
- la lettera del 6 febbraio 2012 indirizzata alla consigliera federale
Simonetta Sommaruga (doc. 3);
- la lettera raccomandata del 6 febbraio 2012 indirizzata al Diparti-
mento federale di giustizia e polizia (doc. 4);
- la "richiesta di avvocato", del 6 febbraio 2012, indirizzata al Tribu-
nale d'appello del Canton Ticino (doc. 5);
- la lettera raccomandata dell'8 febbraio 2012 indirizzato all'UFM
(doc. 6);
- lo scritto del 13 febbraio 2012 indirizzato alla consigliera federale
Simonetta Sommaruga (doc. 7);
- la lettera del 17 febbraio 2012 indirizzata al Ministero pubblico del
Canton Ticino (doc. 8);
- la lettera raccomandata del 27 febbraio 2012 indirizzato al diretto-
re dell'UFM Mario Gattiker (doc. 9);
- lo scritto del 6 marzo 2012 indirizzato al direttore dell'UFM Mario
Gattiker (doc. 10);
- la missiva del 7 marzo 2012 indirizzata alla consigliera federale
Simonetta Sommaruga (doc. 11);
- la lettera del 7 marzo 2012 indirizzata al consigliere federale Di-
dier Burkhalter (doc. 12);
- lo scritto del 5 aprile 2012 indirizzata al consigliere federale Didier
Burkhalter (doc. 13);
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Pagina 6
- la lettera raccomandata del 12 aprile 2012 indirizzata alla Corte
d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 14);
- la "richiesta di avvocato di ufficio gratuito per richiesta di revisione
per assoluzione", del 13 aprile 2012, indirizzata alla Corte d'appel-
lo e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 15).
In conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento
litigioso emanato dall'UFM il 23 marzo 2012, il riconoscimento rispettiva-
mente la conferma del proprio statuto di rifugiato posto a beneficio dell'a-
silo e l'obbligo alle altre autorità a dare seguito alle proprie richieste.
G.
Con decisione incidentale del 27 aprile 2012, il Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato l'autore del gravame a versa-
re un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presumibili spese proces-
suali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato
versamento di detta somma.
H.
In data 9 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
I.
Il 2 luglio 2012 l'insorgente ha inoltrato una memoria complementare al ri-
corso, alla quale ha allegato i seguenti documenti:
- la lettera raccomandata del 22 marzo 2012 al Tribunale d'appello
del Canton Ticino (doc. 16);
- la lettera raccomandata del 30 marzo 2012 indirizzata alla Corte
d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 17);
- la lettera raccomandata del 16 aprile 2012 indirizzata alla giudice
Giovanna Roggero-Will della Corte d'appello e di revisione penale
del Canton Ticino (doc. 18);
- la decisione, del 26 aprile 2012, del Giudice delegato della Corte
d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 19);
- il "ricorso contro decisione di Corte d'appello e di revisione penale
del Cantone Ticino del 26 aprile 2012" inoltrato al Tribunale fede-
rale in data 23 maggio 2012 (doc. 20);
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- la sentenza del 19 giugno 2012 della I Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale (doc. 21).
J.
In data 23 dicembre 2012 ha prodotto senza richiesta un ulteriore scritto
con documenti allegati relativi all'incartamento penale.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfat-
ti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
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ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 L'insorgente, impugnando la decisione dell'autorità inferiore del
23 marzo 2012, si duole avantutto di non aver potuto prendere integral-
mente visione degli atti pertinenti per la presente procedura, in particolare
il rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara. A titolo preliminare,
vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la consultazione integra-
le dell'atto B26/3, abbia violato il suo diritto di essere sentito.
3.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in
particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'in-
carto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3
e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministra-
tiva federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA.
L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di
consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come
mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c).
Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti
ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke"), sottostanno
pertanto sempre al principio del diritto di consultazione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un
eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di
seguito. In particolare, rapporti e perizie di esperti all'interno
dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni
caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad
apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297).
Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che
soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse
pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso
lo esiga. Il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa
l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del
richiedente o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle
informazioni figuranti negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c).
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Pagina 9
Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego di
esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il
principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo
stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da
rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi
nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi
irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei
cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b;
STEPHAN C. BRUNNER IN: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S.
Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER
IN: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei
mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame
non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti
prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere
contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (BERNHARD WALDMANN/
MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto
di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può
essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla
contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed
indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti
o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della
decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata
sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid.
5b; STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; BERNHARD
WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 28 n. 3).
3.3 Nella fattispecie, l'atto B26/3 che il ricorrente denuncia non aver potu-
to visionare nella sua versione integrale è stato censurato per quanto ri-
guarda i luoghi ed i nomi propri (dei funzionari), senza nulla togliere alla
sostanza ed al contenuto. Tramite il diritto di essere sentito del
3 febbraio 2012 (cfr. atto B33/3), l'UFM ha reso nota al ricorrente l'analisi
dell'Ambasciata in esso contenuta, dando la possibilità al medesimo di
pronunciarsi in merito. Quindi gli elementi essenziali del rapporto sono
stati portati a conoscenza dell'autore del gravame. Pertanto la censura
dell'insorgente è pretestuosa oltre che priva di fondamento e come tale va
respinta.
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Pagina 10
4.
Preliminarmente si rileva che la sentenza di condanna penale di cui fa
oggetto il ricorrente, i cui fatti accertati costituiscono la base del provve-
dimento impugnato, è ormai da tempo regolarmente cresciuta in giudica-
to. Il ricorrente non ha mai fatto uso dei rimedi di diritto del caso, peraltro
debitamente indicatigli. Qualora l'autore del gravame avesse realmente
riscontrato all'epoca violazioni procedurali in corso di istruttoria penale,
avrebbe senz'altro potuto e dovuto, in quanto debitamente patrocinato,
adire senza indugio la competente autorità. La censura è pertanto prete-
stuosa e comunque ininfluente per il presente procedimento.
5.
5.1
5.1.1 Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere
commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza in-
terna o esterna della Svizzera o la comprometta (art. 53 LAsi).
5.1.2 L’Ufficio federale revoca l’asilo al rifugiato che ha attentato alla sicu-
rezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso
reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi).
5.2
5.2.1 Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità
all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla
definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA
2003 n. 11, consid. 7; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009,
n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del
21 dicembre 1937, nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54
799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge
prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la
più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un an-
no e massima di venti anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste
espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati
come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre
anni (cpv. 2). Sono delitti i reati per cui è prevista una pena detentiva sino
a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusio-
ne e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci
indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di
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Pagina 11
"crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato
agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in re-
lazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10
CP. Ne deriva che sono da qualificare come atti riprensibili ai sensi
dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva
di oltre tre anni (cfr. sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo
2009 consid. 4.3 in fine).
Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attenta-
to alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha
commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo
l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità
all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave
del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla conces-
sione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato
deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e ca-
ratterizzato da una certa intensità. La revoca dell'asilo a causa di "reati
particolarmente riprensibili" presuppone quindi un'indegnità "qualificata". I
"reati particolarmente riprensibili" devono in effetti situarsi, qualitativamen-
te, in uno scalino superiore (« eine Stufe höher ») per rapporto agli "atti
riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Ci si trova in presenza di reati parti-
colarmente riprensibili quando questi ultimi sono, da un lato, passibili di
pena considerevole e, dall'alto lato, caratterizzati da una certa intensità.
Pertanto, al di là del criterio astratto della pena massima di cui è passibile
un certo reato, si tratta di valutare le circostanze concrete di commissione
dell'atto (cfr. sentenza del Tribunale E-3403/2007 del 5 marzo 2011, p. 6).
Per valutare se il modo di agire dell'autore riveste l'intensità necessaria
per essere qualificato di particolarmente riprensibile, è necessario pren-
dere in considerazione il bene giuridico leso, l'ampiezza del danno, oltre
che il comportamento al momento dei fatti.
Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi
dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità.
Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu
la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti deve sussistere un
rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'au-
torità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse
pubblico perseguito. Se gli atti appaiono come particolarmente riprensibili,
l'interesse pubblico all'applicazione della clausola di revoca è dato.
Aspetti quali il tempo trascorso dai fatti, il pentimento dell'interessato o gli
inconvenienti di una decisione di revoca su quest'ultimo saranno presi in
D-2228/2012
Pagina 12
considerazione al momento della ponderazione degli interessi stricto sen-
su (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7 e relativi riferimenti).
5.2.2 Nel caso in disamina, il ricorrente è stato condannato per coazione
sessuale (art. 189 cpv. 1 del CP), violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP) e
atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP) alla pena detentiva
complessiva di anni sei. Trattandosi di crimini, peraltro di concorso di reati
con una comminatoria massima di pena che si estende fino a quindici
anni, è indubbio che il ricorrente abbia commesso degli "atti riprensibili" ai
sensi dell'art. 53 LAsi.
Per quanto attiene alla valutazione delle circostanze concrete di commis-
sione dell'atto, non vi è dubbio alcuno che il modo di agire dell'autore ri-
vesta l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente ri-
prensibile. Quanto emerge dall'incarto penale relativo ai fatti del (...) 2009
è di una "gravità inaudita". Il ricorrente, all'epoca trentunenne disoccupa-
to, con quello che ha definito "un momento di debolezza", "un raptus" (cfr.
sentenza TPC, p. 19) ha marchiato per sempre l'animo e quindi la vita
della piccola E._______ - undicenne, piena di gioia di vivere, che stava
trascorrendo momenti di spensieratezza giocando con l'amichetta nel
giardino di casa - provocandole una sofferenza profonda ed insanabile
(su questo punto cfr. sentenza TPC, pp. 13-15). "Un trauma quello causa-
to da A._______ alla povera piccola molto difficile da superare. Verosi-
milmente impossibile da dimenticare" (da sentenza TPC, p. 21 i.f.). Con-
dotta con l'inganno a recarsi nell'appartamento in cui alloggiava l'insor-
gente, la piccola, è rimasta per ben venti minuti in balia del medesimo, il
quale, una volta tappatale la bocca, non ha esitato nel soddisfare la pro-
pria libidine (cfr. sentenza TPC, p. 21). Non si dimentichi altresì che il ri-
corrente conosceva la famiglia della piccola, rispettivamente la sua situa-
zione famigliare e sociale (cfr. sentenza TPC, pp. 14-15). Ciò non gli ha
comunque impedito di perseguire il suo scopo senza il minimo scrupolo.
5.2.3 In virtù di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che il compor-
tamento dell'autore del gravame rivesta, senza il ben che minimo dubbio,
l'intensità sufficiente per essere qualificato di particolarmente riprensibile.
5.3
5.3.1 Occorre, a questo stadio, verificare se la revoca dell'asilo costituisce
nella fattispecie una misura conforme al principio della proporzionalità
(cfr. sentenza del Tribunale E-3403/2007 del 5 marzo 2011, consid. 5.1;
GICRA 2003 n. 11 precitata, consid. 7 p. 75; WALTER STÖCKLI, op. cit.,
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no 11.51, p. 541). L'interesse pubblico alla revoca dell'asilo accordato al
ricorrente deve essere, conformemente al citato principio, ponderato con
l'interesse privato di quest'ultimo a mantenere il proprio statuto di rifugia-
to.
Infatti, la revoca dell'asilo conduce – a questo stadio – unicamente alla
soppressione dello statuto di rifugiato e non alla soppressione della quali-
tà di rifugiato (di cui si dirà in seguito, cfr. consid. 6), né alla soppressione
dell'autorizzazione cantonale di dimora o di domicilio. Di conseguenza, la
revoca dello statuto di rifugiato non comporta ancora l'allontanamento
dell'interessato. Ritenuto che la qualità di rifugiato rimane per ora ricono-
sciuta, lo straniero che si vede revocare l'asilo, anche se il suo permesso
di dimora o domicilio non dovesse venir rinnovato, è a questo punto posto
al beneficio di un'ammissione provvisoria in Svizzera. Pertanto, la ponde-
razione degli interessi, nel caso di revoca dell'asilo, deve essere fatta in
altri termini rispetto a quella di mancata concessione dell'autorizzazione
di soggiorno o di revoca dell'ammissione provvisoria.
L'interesse pubblico che conduce ad un rifiuto o ad una revoca dell'auto-
rizzazione di soggiorno o alla revoca dell'ammissione provvisoria si riferi-
sce all'allontanamento della persona in questione, che non sarà più auto-
rizzata a soggiornare in Svizzera. Nel quadro della revoca dell'asilo (co-
me in caso di indegnità), l'interesse pubblico nel non accordare uno statu-
to privilegiato alla persona che si dimostra indegna è di un'altra natura.
Contrariamente al riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione
dell'asilo in applicazione dell'art. 2 LAsi è un atto di sovranità, che crea
uno statuto giuridico il quale comporta per il suo beneficiario, per rapporto
alla persona alla quale viene accordato lo statuto di rifugiato senza la
concessione dell'asilo, un certo numero di vantaggi (cfr. STÖCKLI, op. cit.
n° 11.34 e n° 11.47 p. 537 e 540). Vi è un interesse pubblico, in un certo
senso di ordine morale o di difesa di certi valori, nel non accordare il cita-
to statuto a delle persone che non ne sono degne a causa di un compor-
tamento che non è compatibile con l'ordine pubblico o i valori morali che
uno Stato intende rispettare e veder rispettati.
5.3.2 Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una pena di sei
anni, confermata dalla CCRP e, non vi è dubbio quindi che l'atto in que-
stione violi in maniera crassa l'ordine pubblico e i valori morali che lo Sta-
to si prefigge di difendere, tanto da poter affermare che l'interesse pubbli-
co in questo caso prevale in maniera palese sull'interesse privato del ri-
corrente nel mantenere il proprio statuto privilegiato di beneficiario dell'a-
silo. A questo proposito si aggiunga per sovrabbondanza che, sebbene al
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ricorrente durante il procedimento penale sia stato in fine riconosciuto il
sincero pentimento – nell'ammissione di colpa e nella cessione di parte
del proprio peculio mensile alla vittima (cfr. sentenza TPC, p. 29 i.f.) –,
nelle proprie memorie agli atti della presente causa, così come nel ricorso
contro la decisione dell'UFM, egli non ha speso una singola parola a ri-
guardo della sua piccola vittima o sulla consapevolezza della gravità del
proprio atto. Al contrario, il medesimo attualmente sostiene di non aver
commesso alcun reato, bensì di essere vittima di "un gioco per dei motivi
di politica internazionale" (cfr. fra i tanti doc. 20, p. 2). Del resto, non si
dimentichi comunque che, già in costanza di procedimento penale, l'in-
sorgente "per due mesi ha tenuto testa agli inquirenti, finanche negando
che E._______ fosse entrata nell'appartamento della sorella" e che "ha
avuto l'audacia – lui che sapeva quel che le aveva fatto – di sostenere
che "E._______ è una bugiarda"" (cfr. sentenza TPC, p. 29).
5.4 In virtù di tutto quanto sopra esposto, ne discende che l'UFM ha ret-
tamente revocato l'asilo al ricorrente.
6.
6.1 Preliminarmente, è d'uopo constatare che non vi è una base legale
per il disconoscimento della qualità di rifugiato in seguito alla
perpetrazione in Svizzera di un reato particolarmente riprensibile. In altri
termini, per il disconoscimento della qualità di rifugiato sono determinanti i
motivi previsti all'art. 1 C Conv. rifugiati, tra i quali non è ricompresa la
commissione di reati particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr.
GICRA 2003 n. 11, consid. 8).
L'UFM ha, a questo stadio, fatto applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi
in relazione con l'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati. Si tratta quindi di analizzare
se l'autorità inferiore ha applicato a giusto titolo la norma in questione.
6.2 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la
qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C numeri 1- 6 Conv. ri-
fugiati. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano
le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono
fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non de-
ve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più.
Secondo il n. 5 dell'art. 1 C Conv. rifugiati, una persona, non fruisce più
della protezione derivata dalla presente Convenzione, se, cessate le cir-
costanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non
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Pagina 15
può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha
la cittadinanza. Il motivo di cessazione dell'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, tut-
tavia, non si applica se la persona riconosciuta come rifugiato può far va-
lere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza,
motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori (art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. ri-
fugiati).
6.3 Secondo la giurisprudenza sviluppata dalla già Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo (CRA), e ripresa dal Tribunale (cfr. fra le tante
GICRA 1998 n. 19), le "cessate circostanze" si riferiscono a dei
cambiamenti fondamentali avvenuti nel paese d'origine del richiedente
che permettano di concludere che la situazione si sia stabilizzata in
maniera durevole e che il timore di persecuzioni non sia più fondato. Nel
prendere qualsiasi decisione in merito all'applicazione delle clausole di
cessazione sulla base delle "cessate circostanze", gli stati devono
valutare attentamente la significatività dei cambiamenti nel Paese in
questione, ivi compresi la situazione generale del rispetto dei diritti umani
e in particolare il motivo di timore di persecuzione in questione, al fine di
accertare in modo obbiettivo e verificabile che la situazione che ha
giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato non sussista più (cfr.
UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale, La cessazione dello
status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C (5) e (6) della Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati del 1951 [le clausole di "cessate
circostanze"], 10 febbraio 2003 [di seguito: Linee guida UNHCR], par. 8
p. 4). Deve pertanto sussistere un cambiamento della situazione generale
nello Stato che fu persecutore, quindi un cambiamento oggettivo, come
un cambiamento politico radicale (GICRA 1998 n. 19, p. 171 e s.). Oltre a
ciò, dei cambiamenti di ordine individuale (cambiamenti soggettivi) –
segnatamente l'annullamento di un mandato di arresto o di una
sentenza –, i quali permettano di concludere che il rifugiato non è più
esposto a pericolo nell'ex-Stato persecutore, conducono anch'essi
all'applicazione delle disposizioni in questione (cfr. GICRA 1995 n. 16 p.
159 e GICRA 1998 n.19, p. 172). In altre parole, l'annullamento di
sentenze contro oppositori politici e, in maniera generale, il ripristino di
protezioni e garanzie giuridiche, secondo le quali gli atti discriminatori che
hanno provocato la fuga del rifugiato non si riprodurranno più, possono
ugualmente entrare in linea di conto (cfr. ERIKA FELLER/VOLKER TÜRK/
FRANCES NICHOLSON, in : La protection des réfugiés en droit international,
Larcier et UNHCR ed., Bruxelles 2008, parte VIII, cifra II, p. 557 e relativi
riferimenti).
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Pagina 16
L'espressione "persecuzioni anteriori", dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. rifu-
giati, significa che la persona deve essersi trovata al momento della pro-
pria fuga in una situazione di persecuzione nel senso di timore fondato di
essere esposta a delle persecuzioni, situazione alla quale si legano i suoi
motivi di asilo (GICRA 2000 n. 20, consid. 6 p. 194; GICRA 1996 n. 10,
consid. 4b p. 79; GICRA 1995 n. 16 consid. 6c p. 163). Per "gravi motivi",
vanno intesi principalmente degli avvenimenti atti a generare un trauma a
lungo termine. Possono prevalersi di tali motivi i rifugiati che hanno subito
persecuzioni atroci, oltre che, in maniera relativa, le persone che non so-
no state personalmente vittime di trattamenti crudeli, inumani o degradan-
ti, ma che, a causa dei traumi subiti dai propri famigliari e degli effetti di
tali traumi a lungo termine, non ci si può ragionevolmente aspettare che
facciano ritorno nel paese di origine a causa di difficoltà psicologiche.
Queste difficoltà si traducono in generale in stati di stress post-traumatico,
stabiliti medicalmente. L'onere della prova incombe alla parte che le invo-
ca (cfr. DTAF 2007/31, consid 5.4; GICRA 2001 n. 3, consid. 5c p. 13;
GICRA 2000 n. 21, consid. 6b/aa p. 199; GICRA 2000 n. 20 consid. 6
p. 194; GICRA 1998 n. 16 consid. 4b p. 139; GICRA 1997 n. 14 consid.
6c/dd p. 121; GICRA 1996 n. 42 consid. 7e p. 371s.; GICRA 1996 n. 10
consid. 4b p. 79s.; GICRA 1995 n° 16 consid. 6d p. 166 ss.; cfr. anche
Linee guida UNHCR, par. 20 p. 8).
6.4 Orbene, in casu, da un lato, l'autorità inferiore ha fondato la sua
decisione di mettere termine all'asilo su due motivi distinti: sulla base
dell'art. 63 cpv. 2 LAsi prima e sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi poi.
Questa scelta, per quanto opinabile, può nondimeno in casu restare
aperta alla luce di quanto segue.
Avantutto, nei casi previsti dall'art. 63 cpv. 1 LAsi la qualità di rifugiato può
essere ritirata simultaneamente alla revoca dell'asilo (cfr. fra le tante
sentenza del Tribunale D-3212/2006 del 19 novembre 20009). D'altro
canto, la medesima autorità, nell'applicazione della norma in questione
congiuntamente all'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, ha concentrato la propria
analisi esclusivamente sulla situazione specifica del ricorrente
("cambiamenti soggettivi" cfr. consid. 6.3). Se è vero come è vero, che
attualmente il ricorrente non è più schedato per motivi politici dalle
autorità turche, né ricercato dalla polizia o dalla gendarmeria del suo
Paese, né oggetto di un divieto di passaporto e nei suoi confronti non vi è
più alcun procedimento pendente (la sentenza del tribunale penale di
B._______ non è più valida, tra l'altro per intervenuta prescrizione), al fine
di poter applicare la clausola di cessazione prevista all'art. art. 1 C n. 5
Conv. rifugiati è primario ed altresì necessario stabilire che i cambiamenti
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avvenuti in Turchia siano tali da escludere il rischio di qualsiasi
persecuzione politica futura (cfr. consid. 6.3 della presente). L'UFM ha
omesso gli accertamenti in questo senso, limitandosi al solo riferimento
alle risultanze del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara (cfr.
consid. II D).
In altre parole, per invalsa giurisprudenza, l'applicazione della norma in
questione non è possibile in completa astrazione delle "cessate
circostanze" dal punto di vista dei cambiamenti oggettivi nel Paese in
questione, ossia tralasciando una valutazione dell'eventuale significatività
dei mutamenti avvenuti – quali ad esempio la situazione generale del
rispetto dei diritti umani, il rovesciamento di un regime – al fine di
accertare che la situazione che ha giustificato a suo tempo il
riconoscimento dello status di rifugiato non sussiste più e che ciò è da
considerarsi una modifica stabile e durevole nel tempo (cfr. consid. 6.3).
6.5 In considerazione di quanto precede, a mente di questo Tribunale,
allo stato attuale degli atti e ritenuta l'assenza di un'analisi nell'ambito
della possibilità di applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione
art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, ne discende che l'UFM ha proceduto a torto
all'applicazione della suddetta norma. Di conseguenza, la decisione
impugnata nella misura in cui pronuncia il ritiro della qualità di rifugiato
sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b, incorre nell'annullamento.
6.6 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statui-
re sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa,
con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61
cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zuri-
go 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX U-
HLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977
p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, con-
sid. 11 e relativo riferimento).
Nella fattispecie, lo scopo ultimo dell'UFM nella decisione in oggetto
sembrerebbe quello di voler destituire il ricorrente da tutto ciò che riguar-
da la protezione garantita dall'istituto dell'asilo, in modo che l'autorità can-
tonale competente abbia a decidere dell'eventuale revoca o mancato rin-
novo del permesso di domicilio sulla sola base della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). A questo scopo, la
stessa autorità cantonale – se date le condizioni – avrebbe altresì potuto
agire, indipendentemente da una preliminare revoca dell'asilo da parte
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dell'UFM (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.184/2012 del
15 dicembre 2012, consid. 4.4 e ss.). Infatti, nella citata sentenza il
Tribunale federale ha constatato che sotto l'egida dell'art. 10 dell'oramai
abrogata Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (LDDS), l'espulsione amministrativa o giudiziaria
metteva fine all'asilo senza che una procedura di revoca iniziale fosse
necessaria (due vie di diritto che il legislatore aveva voluto evitare: sicché
la revoca del permesso di dimora o di domicilio conduceva all'estinzione
dell'asilo). Malgrado l'abrogazione della LDDS e la mancata trasposizione
di una disposizione simile nella LStr, questo modo di procedere deve, se-
condo la massima istanza, essere possibile tutt'oggi (la revisione della
LAsi in corso sarà più precisa su questo punto, cfr. Messaggio del Consi-
glio federale 10.052 relativo alla modifica della Legge sull'asilo del 26
maggio 2010, FF 2010 4035; BU 2011 S 1128; BU 2012 N 1122). Di con-
seguenza, l'autorità cantonale può non rinnovare o revocare un permesso
di dimora o domicilio ad un rifugiato che ha ottenuto l'asilo senza che una
specifica procedura preliminare di revoca dell'asilo sia necessaria; tutta-
via le condizioni previste dalla legge devono essere ossequiate (cfr. art.
63, 65 LAsi e 62ss LStr). In altre parole, il termine dell'asilo (art. 64 LAsi)
prevale sulla sua revoca. La misura deve altresì essere proporzionata,
l'esecuzione dell'allontanamento non deve violare il principio del divieto di
respingimento e l'interessato non deve essere esposto al rischio di trat-
tamenti inumani o degradanti secondo l'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di rientro nel paese d'origine.
6.7 In virtù di quanto appena enunciato, il rinvio degli atti di causa
all'autorità inferiore affinché proceda all'accertamento dei fatti
determinanti (cfr. consid. 6.4) ed alla pronuncia di una nuova decisione
rispettosa dei considerandi della presente sentenza risulta superfluo.
L'UFM approfondirà semmai, per conto dell'autorità cantonale, l'eventuale
analisi della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento nell'ambito della
revoca, o del mancato rinnovo, del permesso C del ricorrente e relativa
espulsione.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso in materia ritiro della qualità di ri-
fugiato è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata su tale
punto (n. 1 del dispositivo della decisione avversata).
7.
In sunto, il ricorso sul punto di questione della revoca dell'asilo è respinto.
Per quanto concerne il disconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso,
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per quanto ammissibile, è accolto nella misura in cui ne viene chiesto
l'annullamento del provvedimento litigioso.
8.
8.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le
spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di
cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se
questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte
(art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.–, che se-
guono la parziale soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono
computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato il 9 maggio 2012
dall'insorgente, pertanto il Tribunale rifonderà CHF 300.– al medesimo.
8.2 L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione desi-
gna un avvocato alla parte, che non dispone dei mezzi necessari e
le cui conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo, qualora
sia necessario per tutelare i suoi diritti (cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. e
art. 65 cpv. 2 PA).
Per quanto attiene alla richiesta di un patrocinatore formulata dall'istante
(cfr. ricorso e in particolare memoria di completamento), il Tribunale os-
serva avantutto che ad esso compete unicamente statuire sulla richiesta
di patrocinio d'ufficio relativa al procedimento amministrativo che ha con-
dotto alla presente sentenza.
In casu, sul punto di questione dell'asilo il ricorso era sin dall'inizio sprov-
visto di esito favorevole e sul punto di questione della revoca della qualità
di rifugiato, visto l'esito favorevole del ricorso, avendo egli stesso peraltro
inoltrato il ricorso senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, la do-
manda di gratuito patrocinio è priva di oggetto.
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8.3 In virtù di quanto appena esposto, al ricorrente non patrocinato
non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA ed
art. 7 e ss. TS-TAF).
9.
Le conclusioni ricorsuali relative alle richieste inoltrate ad altre autorità –
le quali, a detta del ricorrente, non avrebbero dato seguito alcuno – non
possono essere evase dal Tribunale per ragioni di competenza. Di con-
seguenza, esse sono irricevibili.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso, sul punto di questione del ritiro della qualità di rifugiato è accol-
to. Per il resto, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
La domanda di gratuito patrocinio, per quanto ammissibile, è senza og-
getto.
3.
Le spese processuali, di CHF 300.–, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato il
9 maggio 2012. Il Tribunale rifonderà al ricorrente CHF 300.–.
4.
Non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: