Corte IV
D-2230/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2230/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 6 marzo 2010 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato al richiedente lo stesso giorno
(cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di
consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un
documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel
merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 12 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del
1° aprile 2010 (di seguito verbale 2),
il verbale della decisione orale dell'UFM del 1° aprile 2010 (cfr. avviso
di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A13),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
6 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al TAF via fax il 7 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino algerino di etnia (...), nato e vissuto a B._______ fino
all'espatrio, avvenuto nel (...),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine su
consiglio della madre per sottrarsi a minacce ricevute sin dal (...) via
lettera da parte di terroristi,
che l'interessato ha affermato di essersi dapprima recato in taxi ad
C._______, dove, lo stesso giorno, egli si sarebbe imbarcato per la
D._______; che, rimastovi 3 giorni, egli avrebbe poi raggiunto
E._______ in traghetto e treno; che, dopo aver trascorso una
settimana in tale città, egli si sarebbe spostato a F._______ in treno,
dove sarebbe vissuto fino alla partenza per la Svizzera ad inizio (...),
che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
documenti d'identità e di non essere stato mai controllato durante il
viaggio o all'entrata in Italia, se non un'unica volta quando già si
trovava a F._______,
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che nel verbale della decisione impugnata del 1° aprile 2010 l'UFM ha
sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle
autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di
viaggio suscettibile d'identificarlo, e, dall'altro lato, ha stabilito che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di
audizione, allega di non avere potuto consegnare alcun documento,
non per la sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di
oggettiva impossibilità; che egli, infatti, non avrebbe mai posseduto un
passaporto e ora, trovandosi in Svizzera, gli sarebbe impossibile fare
alunchè per procurarsene uno; che, circa la sua carta d'identità, egli
dichiara di averla lasciata presso il suo domicilio, in quanto avrebbe
ignorato l'importanza di averla con sé una volta arrivato in Europa; che
egli avrebbe contattato la famiglia ma quest'ultima non sarebbe finora
riuscita a spedirgli alcunché a causa dell'impossibilità di inviare questo
tipo di documenti via posta; che, pertanto, egli contesta che nel caso
concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett.
a LAsi, ritenuto anche che il termine impartitogli di 48 ore sarebbe
troppo breve per farsi spedire documenti dall'Algeria; che, inoltre, egli
contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti
per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti, le
argomentazioni dell'UFM, sarebbero tutt'altro che solide e convincenti
e detta autorità non avrebbe adeguatamente tenuto conto degli
elementi a suo favore che emergerebbero dai verbali, statuendo in
maniera frettolosa nel suo caso, al punto tale da pensare che la
decisione da lui impugnata sarebbe stata redatta ancora prima che lui
venisse udito; che, essendo la sua vita in pericolo ed una protezione
effettiva dello Stato algerino sarebbe irrealistica, egli chiede protezione
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alla Svizzera; che, infine, egli auspica che sia esaminata l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce della situazione attuale in
Algeria, dove il regime non rispetterebbe i più elementari diritti della
persona,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, l'interessato ha in
particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
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qualsivoglia documento e di non essere stato controllato né durante il
viaggio né alla sua entrata in Italia (cfr. verbale 1 pag. 7), ma
unicamente quando già si trovata a Milano (vale a dire dopo diversi
giorni trascorsi sia in Sardegna che a Roma),
che varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo –
come il ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato
attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, peraltro, il ricorrente ha avuto più di due settimane di tempo tra
l'audizione sulle generalità, in cui egli è stato messo a conoscenza del
dovere di versare agli atti documenti d'identità (cfr. verbale 1 pag. 5), e
la seconda audizione, per farsi spedire la carta d'identità lasciata al
proprio domicilio; che egli, invece, nonostante abbia dichiarato di avere
telefonato a casa una settimana prima dell'audizione sui motivi d'asilo
e, in genere, di sentire mensilmente la propria famiglia via telefono (cfr.
verbale 2 pag. 3/D24 e 26), si è limitato a giustificare la mancata
consegna di qualsivoglia documento d'identità con l'allegata e non
meglio precisata impossibilità a farsi mandare documenti dall'Algeria
(cfr. verbale 2 pag. 2/D6), rispettivamente a dichiarare in maniera
stereotipata di non avere a disposizione alcun numero di fax a cui la
famiglia possa inviarne una copia (cfr. ibidem pag. 2/D7) e di avere
lasciato in Patria la sua carta d'identità perchè non l'avrebbe reputata
necessaria all'estero (cfr. ibidem pagg. 2-3/D7 e 22),
che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata
consegna di documenti d'identità sino ad oggi, non soccorre
l'insorgente la stereotipata allegazione ricorsuale secondo cui gli
sarebbe impossibile farsi pervenire il passaporto visto che non
l'avrebbe mai posseduto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tale
affermazione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi dell'art. 32
cpv. 3 lett. a LAsi; che anche l'asserzione secondo cui sarebbe
impossibile farsi spedire questo tipo di documenti dall'Algeria (cfr.
ibidem pag. 2) non è di alcun valore, perchè non corroborata da
alcunchè,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
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documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato su
consiglio della madre, perchè dal (...) fino al (...) la sua famiglia
avrebbe ricevuto lettere minatorie indirizzate al padre, nelle quali dei
terroristi minacciavano, nel caso in cui non avrebbe provveduto a
pagare del denaro, di rapire il ricorrente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, mal si capisce come mai il ricorrente, benchè,
a suo dire, lui e la madre ricevessero da anni lettere intimidatorie da
parte di terroristi che esigevano denaro dal padre e consideravano di
rapire l'insorgente, facendone esplicitamente il nome, non si sia mai
interessato di fare luce sugli autori delle lettere, né sulle ragioni del
loro accanimento verso la sua famiglia, e si sia limitato a visionare il
contenuto unicamente dell'ultima lettera ricevuta (cfr. verbale 2 pag.
7/D82); che ci si poteva ragionevolmente attendere che il ricorrente e
la madre, se si fossero realmente sentiti minacciati ed avessero
temuto per la vita, avrebbero denunciato i fatti alle autorità, cosa che
invece non hanno mai fatto per il mero timore, a loro dire, di
peggiorare la situazione (cfr. ibidem pag. 6/D60); che tale
giustificazione risulta illogica, ritenuto che, a mente del ricorrente, dal
(...) fino al suo espatrio, oltre alle lettere ricevute, non è accaduto loro
niente di particolare (cfr. ibidem pag. 6/D58); che inattendibile risulta
essere altresì la decisione del ricorrente di partire all'improvviso, vale
a dire in assenza di qualsivoglia episodio particolare, se non
un'ulteriore lettera intimidatoria simile alle sei precedenti, le quali, del
resto, non avrebbero mai avuto un seguito concreto (cfr. ibidem pag.
5/D44), ma solo perchè sua madre l'avrebbe spinto in tal senso (cfr.
ibidem pag. 6/D61),
che, nel gravame, l'insorgente, rievocati in sostanza i motivi già esposti
in sede di audizione, non ha contestato o apportato chiarimenti agli
aspetti inattendibili del suo raconto, rettamente rilevati dall'UFM, né ha
esplicitato in che misura riterrebbe le argomentazioni dell'autorità di
prime cure come poco solide e non convincenti; che il rimando
ricorsuale all'allegata mancanza, in Algeria, di una protezione effettiva
dello Stato risulta inconferente, ritenuto che, da un lato, è rimasto
mera allegazione di parte per nulla comprovata o resa verosimile, e,
dall'altro lato, il ricorrente, in sede di audizione, non ha mai
menzionato tale aspetto,
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
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che, peraltro, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto, non vi è motivo
di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Algeria,
se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
tantopiù che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le
autorità del suo Paese (cfr. verbale 2 pag. 6/D65),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora
giovane, ha frequentato (...) anni di scuola dell'obbligo ed ha avuto
un'attività in proprio quale (...) grazie alla quale provvedeva al
sostentamento dell'intera famiglia (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2
pagg. 3-4/D28 e 39); che egli dispone in Patria di una rete familiare,
vivendo in loco la madre, i quattro fratelli e la nonna paterna (cfr.
verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 3/D19-20); che, inoltre, egli non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, difatti,
come emerge dagli atti (cfr. act. A8/2), il problema avuto in data
12 marzo 2010 (un'eventuale [...]) è stato definito una bagatella dal
medico visitante e non necessitante di alcun trattamento d'urgenza;
che, in tale contesto, la rimozione per via chirurgica di una (...)
rappresenta un intervento banale al quale, se del caso, il ricorrente
potrà sottoporsi in Patria,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso
(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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