Corte IV
D-2233/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______ nato il (...),
B._______, nata l'(...),
C._______, nato il (...),
Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione del 31 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2233/2010
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno inoltrato in data
22 febbraio 2010,
i verbali d'audizione degli interessati del 3 marzo 2010 e
24 marzo 2010,
la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dai
ricorrenti, act. A15),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti in data 6 aprile 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo
federale (TAF) via fax il 7 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell' art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, i richiedenti hanno dichiarato
di essere cittadini serbi di etnia rom e di avere, prima dell'espatrio,
abitato a D._______; che l'interessata ha asserito di essere espatriata
per il timore che Z., vicino di casa di etnia serba, realizzi le sue
minacce di morte; che Z. avrebbe iniziato a minacciare ed offendere lei
e la sua famiglia in ragione della loro etnia dopo che il nipote P. dei
richiedenti ed il figlio di Z. avrebbero avuto un litigio a scuola; che,
qualche giorno dopo tale litigio, il figlio dei richiedenti e Z. si sarebbero
picchiati e Z., insieme ad altre persone, avrebbe la sera colpito e rotto
le finestre della casa degl'interessati con dei sassi; che quindi gli
interessati si sarebbero rifugiati dalla figlia per una notte, prima di
partire per E._______ e, poi, in direzione della Svizzera; che la
richiedente avrebbe sporto denuncia presso le autorità serbe in merito
alle minacce subite; che l'interessato, dal canto suo, ha – benchè con
differenti rimandi temporali – in sostanza esposto gli stessi fatti addotti
dalla ricorrente e di temere per la sicurezza della propria famiglia in
caso di rientro in Serbia, dichiarando di non avere mai denunciato i
fatti accaduti,
che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai
ricorrenti sarebbero inverosimili siccome incoerenti, generiche e
contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione dell'insorgenti a persecuzioni in
caso di rientro in Patria; che, infine, anche persone di etnia rom
beneficerebbero di un'adeguata protezione statale contro l'agire
illegittimo di terzi e di funzionari statali,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel gravame, i ricorrenti affermano che la Serbia non potrebbe
essere considerata un Paese sicuro per quel che concerne la
minoranza rom, come emergerebbe dalle cronache quotidiane e da
rapporti di organizzazioni internazionali; che essi, in ragione della loro
etnia rom, sarebbero stati vittime di gravi persecuzioni, essendo stati
minacciati ed insultati da un vicino serbo e non essendo loro mai stata
garantita una protezione effettiva da parte dello Stato; che, per questo
motivo, essi ritengono che debba essere la Svizzera a tutelarli; che
essi reputano le contraddizioni sollevate dall'UFM come incongruenze
trascurabili o equivoci di traduzione, rispettivamente di divergenze
inevitabili da riportare ai loro punti di vista differenti; che essi
denunciano altresì che l'autorità inferiore non avrebbe dato peso alle
loro allegazioni, benchè esposte, a loro dire, in maniera dettagliata;
che, pertanto, tale autorità avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di
indizi di persecuzione nel loro caso ed entrare nel merito della loro
domanda d'asilo; che, circa l'esecuzione dell'allontanamento, essa
sarebbe da considerarsi inesigibile in ragione di quanto vissuto in
Patria,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì
domandato la dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero
dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art.
34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri
pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
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umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° aprile 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, essi non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, basti rilevare che la ricorrente ha esposto in
maniera confusa la successione degli episodi centrali della vicenda
che l'avrebbe indotta a lasciare il suo Paese, contraddicendosi più
volte; che ella, infatti, ha dichiarato che suo figlio e Z. si sarebbero
picchiati nel pomeriggio (cfr. verbale della ricorrente del 3 marzo 2010
[di seguito verbale 1A] pag. 7) del giorno in cui quest'ultimo avrebbe
rotto le finestre della loro casa, rispettivamente la notte di tale giorno
(cfr. verbale della ricorrente del 24 marzo 2010 [di seguito 2A] pag.
3/D19); che, secondo un'altra versione, tale scontro sarebbe invece
avvenuto già il giorno prima che Z. spaccasse le finestre della casa
(cfr. ibidem pag. 3/D23); che, anche in merito alle denunce inoltrate ed
il comportamento della polizia la ricorrente non ha saputo rendere
versioni concordanti, affermando dapprima di essersi recata un'unica
volta presso tale autorità e che questa si sarebbe in seguito recata
presso il suo domicilio, ammonendo Z. (cfr. verbale 1A pag. 7), per
smentirsi in sede di audizioni sui motivi d'asilo (vale a dire una ventina
di giorni dopo), allegando di essersi rivolta alla polizia ben due-tre
volte, ma che questa non avrebbe intrapreso nulla (cfr. verbale 2A pag.
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3/D23-24); che confrontata con tale discrepanza la richiedente ha
fornito una risposta del tutto illogica (cfr. ibidem pag. 3/D26-27),
adattandosi alla prima versione resa; che, dopodichè, esortata ad
esporre il contenuto della denuncia, ella ha dichiarato di avere
esplicitamente menzionato la rottura dei vetri da parte di Z.
(cfr. verbale 2A pag. 4/D32), versione, questa, in netto contrasto con la
versione resa in fase di audizione sui fatti secondo cui la denuncia
sarebbe avventua ancora prima che Z. danneggiasse la loro casa (cfr.
verbale 1A pag. 7); che anche il racconto reso dal ricorrente risulta
essere contraddittorio su aspetti centrali: egli, ad esempio, in una
prima versione, ha fatto risalire il litigio tra suo nipote ed il figlio di Z.
ad una settimana prima dell'espatrio (cfr. verbale 1B pag. 5), per poi
invece dichiarare che lo stesso giorno di tale litigio suo figlio e Z. si
sarabbero picchiati e lui, con la moglie ed il nipote, si sarebbe spostato
a E._______ per, il giorno dopo, espatriare (cfr. ibidem pag. 6); che il
comportamento degli insorgenti risulta illogico per più versi; che,
difatti, mal si comprende come mai essi abbiano optato d'acchito per la
soluzione estrema dell'espatrio, abbandonando il resto della famiglia e
la casa di loro proprietà, senza invece prima cercare rifugio in un'altra
parte del Paese, tantopiù che a F._______ vivono dei loro parenti; che
inattendibile – alla luce dell'asserito rischio di essere ucciso da Z. –
risulta anche la rinuncia, a detta del ricorrente, di denunciare le
minacce subite perchè non avrebbe avuto senso, rispettivamente
perchè non ci avrebbe pensato (cfr. verbale 1B pag. 6); che, in
considerazione di quanto esposto, v'è ragione di ritenere che la
vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della loro domanda è
manifestamente inverosimile,
che, d'altronde, non v'è motivo di considerare che i ricorrenti, benchè
di etnia rom, non possano beneficiare di un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da
parte di terzi, tantopiù che essi hanno dichiarato di non avere mai
avuto problemi con le autorità serbe (cfr. verbale 1A pag. 7),
che l'argomento dei ricorrenti secondo cui le divergenze rilevate
dall'UFM sarebbero da far risalire ad equivoci di traduzione non può
essere ritenuto, considerato che entrambi i ricorrenti hanno apposto la
propria firma o impronta digitale in calce ai protocolli di audizione,
dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle loro
dichiarazioni verbalizzate, confermando così appieno quanto allegato
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e accettando le modalità, compresa la traduzione da parte
dell'interprete, con cui si sono svolte le audizioni,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, del
resto, gli insorgenti si sono limitati, con generiche affermazioni di
parte, a far valere in sede di ricorso l'esistenza di persecuzioni nei
confronti di persone di etnia rom, senza alcuna precisazione,
rispettivamente senza alcun riferimento concreto alla loro vicenda
personale e senza alcun mezzo di prova a sostegno di quanto addotto
(cfr. ricorso pag. 2),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione
di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi
indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, essi sono giovani ed hanno sempre vissuto in
Serbia (cfr. verbale 1A pag. 2 e verbale 1B pag. 2); che il ricorrente ha
frequentato (...) anni di scuola primaria e dispone di esperienza
lavorativa avendo svolto l'attività di (...) dall'età di (...) anni fino
all'espatrio (cfr. verbale 1B pagg. 2-3); che prima dell'espatrio gli
insorgenti vivevano in una casa di loro proprietà, per la quale
pagavano i costi correnti (cfr. verbale 1A pag. 7 e verbale 2B pag.
2/D7); che essi dispongono di una rete familiare in Patria – la quale
potrà del resto prendersi cura anche del nipote minorenne dei
ricorrenti, che con loro farà rientro in Serbia –, ritenuto che a
F._______ vivono la loro figlia e una sorella ed un fratello della
ricorrente (cfr. verbale 1A pagg. 3-4), e a D._______ il loro figlio
maschio (con la rispettiva famiglia) e due sorellastre del ricorrente (cfr.
verbale 1B pagg. 2-4); che, avendo lasciato la Serbia a (...), essi sono
rimasti lontani dal loro Paese per un lasso di tempo corto; che essi
dispongono altresì di carte d'identità (agli atti) tuttora valide; che essi
non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
ritenuto che i problemi di salute addotti dalla ricorrente (problemi di
cuore, pressione arteriosa ed asma, cfr. act. A6) non risultano essere
di una gravità tale da rendere inesigibile un suo ritorno in Serbia; che,
peraltro, in detto Paese ella potrà proseguire il trattamento
medicamentoso ivi avviato e, in caso di bisogno, rivolgersi al medico
curente a D._______ presso il quale, prima dell'espatrio, si recava una
volta al mese (cfr. verbale 1A pag. 7),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, disponendo già di una carta
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d'identità, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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