Corte IV
D-2235/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Martin Zoller,
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, alias
B._______, alias
C._______,
paese sconosciuto [2],
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2235/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il verbale d'audizione del 1° marzo 2010 (audizione sommaria al Cen-
tro di registrazione e di procedura di D._______ [di seguito: Centro]) in
cui la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea con ultimo
domicilio a E._______, da dove, a metà del mese di (...), sarebbe
espatriata, poiché sarebbe stata minacciata da individui in borghese
che pretendevano da lei la consegna di alcuni documenti legati all'atti -
vità di suo padre;
l'analisi LINGUA effettuata il 5 marzo 2010 e il relativo rapporto del 22
marzo 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata;
il verbale d'audizione del 31 marzo 2010, in occasione del quale alla
richiedente è stato conferito il diritto di essere sentita sulle risultanze
del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione del-
l'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31),
il verbale della decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, notificata all'in-
teressata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli
atti),
il ricorso del 6 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 7 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 7 aprile 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
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17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha considerato che, in
virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, la richiedente
ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identi -
tà ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso, con certez-
za, che la sua socializzazione, avvenuta in un ambiente tigrino, non si
è compiuta in Eritrea, bensì, con ogni probabilità, in Etiopia;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'e -
secuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di esse-
re cittadina eritrea d'etnia tigrinya; che, inoltre, contesterebbe l'esame
LINGUA, in quanto, anzitutto, perché la comprensione delle domande
via telefono risultava difficoltosa, e inoltre perché, a suo dire, la perso-
na che ha condotto il test in questione non sarebbe molto esperta del -
la regione di E._______; che, peraltro, non avrebbe avuto l'occasione
di leggere più a fondo le domande postegli per poter così chiarire certe
lacune nonché di verificare quanto riferitogli nell'audizione del 31 mar-
zo 2010; che, in aggiunta, ritiene di aver fornito un numero significativo
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di indicazioni e risposte che sarebbero state impossibili per una perso-
na non proveniente dall'Eritrea; che inoltre, per quanto riguarda le in -
flessioni tipicamente etiopi nella lingua da lei parlata sarebbero dovute
al fatto che E._______ si trova vicino al confine con l'Etiopia, dove è
normale che la lingua subisca delle reciproche influenze; che, infine,
non avendo studiato e quindi non essendo in grado di leggere, non
avrebbe potuto rispondere ad alcune delle domande relative alla cono-
scenza dei luoghi di E._______, salvo aver affermato in sede di prima
audizione di aver frequentato la scuola fino all'età di 12 anni (cfr. ver-
bale di audizione del 1° marzo 2010, pag. 3);
che, inoltre, la ricorrente ritiene che non si può affermare che abbia
violato il suo dovere di collaborare solo in base ad un esame LINGUA,
viziato da difficoltà di comunicazione e da limitate conoscenze dell'e -
sperto; che infine, si sarebbe attivata per far pervenire al più presto
allo scrivente Tribunale una documentazione che conferma la sua pro-
venienza;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci -
sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità
e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri
mezzi di prova;
che l’esame LINGUA va sussunto a mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tut -
tora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle pro-
ve e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’i -
dentità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20
e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una deci-
sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia
consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esa-
me LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richieden-
te l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinan-
za (GICRA 2004 n. 4);
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che la ricorrente ha censurato lo svolgimento dell'esame LINGUA, se-
gnatamente in relazione alla prospettazione del contenuto essenziale
dell'esame ed alla facoltà d'esprimersi al riguardo, dichiarando che il
contenuto dello stesso gli sarebbe stato esposto in modo difficilmente
comprensibile nonché non avrebbe avuto l'occasione di leggere più a
fondo le domande postegli;
che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di
essere sentito;
che, in tale ambito, la ricorrente è stata sentita su tutti i punti dell'esa -
me LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua deci-
sione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 31 marzo 2010);
che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio
diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione
presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi;
che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del
22 marzo 2009, da un lato, è emerso con certezza che la socializza-
zione della ricorrente è stata compiuta in un ambiente tigrino, con ogni
probabilità in Etiopia, e dall'altro, è stato escluso con altrettanta cer-
tezza che la stessa sia avvenuta in Eritrea (cfr. rapporto LINGUA del
22 marzo 2010 pag. 1 [A 10/8 agli atti]);
che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua Tigrinya
con profonde conoscenze delle regioni africane [cfr. agli atti]) ha indi -
cato che le caratteristiche linguistiche dell'insorgente rilevano dalla lin-
gua dialettale Tigrinya, parlata in Etiopia (cfr. rapporto LINGUA del
22 marzo 2010 pagg. 5 e 6 [A 10/8 agli atti]); che, nonostante la ricor-
rente abbia sostenuto di aver vissuto praticamente dalla nascita fino a
metà (...) a E._______, in Eritrea (cfr. verbale d'audizione del 1° mar-
zo 2010, pag. 1), il suo modo di esprimersi presenta diversi tratti carat-
teristici della lingua parlata in Etiopia (cfr. rapporto LINGUA del
22 marzo 2010 pagg. 5 e 6 [A 10/8 agli atti]);
che, inoltre, l'insorgente, non è stata in grado di dimostrare di avere
delle conoscenze particolari della zona di E._______, come è emerso
dal rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che
ella non ha saputo indicare alcun villaggio nei pressi di E._______, ma
neppure luoghi di riferimento all'interno della citata località dove sareb-
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be vissuta per tutta la vita; che la ricorrente non conosce il monte
F._______, simbolo di E._______, che dista circa un chilometro dal
centro ed è ben visibile dal villaggio (cfr. rapporto LINGUA del 22 mar-
zo 2010 pagg. 2 e 3 [A 10/8 agli atti]);
che, d'altronde, la ricorrente - sia in occasione del diritto di essere
sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o
mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame
LINGUA così come delle risultanze dello stesso;
che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generi -
che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione rispettiva-
mente al rapporto LINGUA;
che la ricorrente ha lamentato la scarsa qualità della conversazione te-
lefonica per mezzo della quale è avvenuto l'esame LINGUA, ritrattan -
do, in sede di audizione successiva rispettivamente di ricorso, molte
delle risposte riportate dall'esaminatore nel proprio rapporto; che, tut-
tavia, dal citato referto peritale, non emerge alcun problema di com-
prensione; che, semmai, l'interessata ha saputo esprimersi in modo
chiaro e fluente in lingua tigrinya, ancorché con inflessioni tipiche delle
regioni etiopi (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 4, 5 e 6
[A 10/8 agli atti]);
che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'e -
saminatore nel rapporto LINGUA del 22 marzo 2010, e neppure di sco-
starsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda
su tali conclusioni;
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronun-
cia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2
lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinan-
za 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
(OAsi 1, RS 142.311);
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
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che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della
ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'am-
bito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato al -
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve es-
sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del ca-
rattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'uffi-
cio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che nel caso di specie, le affermazioni della ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LIN-
GUA, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Eri -
trea (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 1,5 e 6 [A 10/8
agli atti]) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro della
ricorrente nel suddetto Paese, come ella pretenderebbe far valere in
sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag.
2-3); che per di più, questo Tribunale osserva, alla luce del rapporto
sull'esame LINGUA, che la ricorrente parla fluentemente la lingua tigri -
nya con frequenti espressioni conosciute soltanto in Etiopia ed estra-
nee al lessico eritreo;
che, avendo la ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso suddetto Paese;
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che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia l'E -
tiopia, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emer-
gono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzio-
ne federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu-
glio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è am-
missibile;
che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra ci-
vile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nella totalità del territorio nazionale;
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di perico-
li concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine;
che del resto, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è
giovane ed ha un'esperienza professionale quale domestica presso
una famiglia rispettivamente come cameriera e possiede una formazio-
ne di base, in quanto ha frequentato le scuole fino alla sesta classe;
che, inoltre, ella ha dichiarato di avere ancora due fratelli ed una cugi-
na in Patria e si può quindi partire dal presupposto che ella possa di -
sporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giu-
risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insor-
gente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu-
mento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamen-
to è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali
è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizio-
ne della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
D._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di D._______ (via
fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza alla
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale; allegato: copia del ricorso del 6 apri-
le 2010);
- G._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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